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La legge n. 53/1994 dopo la riforma Cartabia


La legge n. 53/1994 dopo la riforma Cartabia



LA LEGGE 53/94


FACSMILE RELATE DI NOTIFICA


I PUBBLICI ELENCHI PER LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI TRAMITE PEC



ATTENZIONE: la normativa di seguito trascritta vale esclusivamente per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2023 (post riforma Cartabia - notifica PEC obbligatoria); per quelli instaurati fino al 28 febbraio 2023 (ante riforma Cartabia - notifica PEC  non obbligatoria) potrai visualizzare la normativa in vigore cliccando qui.


Il decreto legislativo 149/2022 ha dato attuazione alla legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile; la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio) con l'art. 1 comma 380 lettera a), ha apportato modifiche all'art. 35 Dlgs 149/2022 modificando l'entrata in vigore di alcune delle disposizioni del decreto legislativo 149/2022, anticipandole dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio.


A seguire, le novità più rilevanti relative alle notifiche PEC.


 


Le modifiche alla legge n. 53/1994


L'art. 3 bis della Legge n. 53/94 risulterà modificato, dal 28 febbraio 2023, a seguito delle novità introdotte dall'art. 12 dallo schema del decreto legislativo in commento, così come l'art. 4 e verrà altresì aggiunto l'art. 3 ter; a seguire la nuova formulazione e le novità dell'art. 3 bis, del nuovo art. 3 ter:


Legge n. 53/94


Art. 3-bis




  1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.




1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.




  1. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.




  2. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.




  3. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».




  4. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve




contenere:




  1. a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;




  2. b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114;




  3. c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;




  4. d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;




  5. e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;




  6. f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;




  7. g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.




  8. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.




[Disposizione in vigore dal 28 febbraio 2023 e da tale data si applicherà ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)].


La novità:


il nuovo comma 1 bis dell'art. 3 L. 53/94, reintroduce IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC delle PA ma, il citato elenco, potrà essere consultato a condizione che nel registro PP.AA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risulti presente l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione; in pratica nulla cambia posto che IPA, dal 17 luglio 2020, con l'art. 28 D.L. 76/2020, era tornato pubblico elenco valido per le notifiche PEC L. 53/94 ma sempre a condizione che nel registro PP.AA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risultasse presente l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione.


La modifica apportata al comma 2 si è resa necessaria sostituendo il legislatore l'art. 16 undecies D.L. 179/12 (abrogato ex art. 11 decreto legislativo 149/2022) con l'art. 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.


La modifica apportata al comma 3, inerente il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario, precisa e richiama il contenuto dei commi 2 e 3 dell'art. 147 c.p.c. i quali, come detto, sono stati introdotti dallo schema del decreto legislativo in commento e ciò al fine di recepire inequivocabilmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019.


Il nuovo articolo 3-ter della legge n. 53/1994, in vigore dal 28 febbraio 2023*:


Legge n. 53/94


Art. 3-ter


L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:


a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;


b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.


Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:


a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue  la  notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web  riservata prevista dall'articolo  359  del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio  2019,  14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;


b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.


Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è  possibile  o  non  ha  esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.


[Disposizione in vigore dal 28 febbraio 2023 e da tale data si applicherà ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data (1° marzo 2023). Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)].


*ATTENZIONE: SOSPESI I COMMI 2 E 3 DELL'ART. 3 TER L. 53/94.


Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023, è stata pubblicata la legge 3 luglio 2023, n. 87 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.


Tra le modifiche apportate al d.l. 51/2023 si segnala l'introduzione dell'art. 4-ter Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'art. 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, che sospende - dal 6 luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 - l'efficacia dei commi 2 e 3 dell'art. 3-ter, l. 53/1994, prevedendo altresì che, sempre fino a tale data, nel caso la notifica a mezzo pec (c. 1, art. 3-ter) non sia stata possibile o non abbia avuto esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notifica dallo stesso inviata via pec.


La legge 18/2024 del 23/02/2024, in vigore dal 29/02/2024, di conversione del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto Milleproroghe 2024) ha previsto la proroga al 31 dicembre 2024 della sospensione dell'efficacia dei commi 2 e 3 dell'art. 3-ter, l. 53/1994 (sospensione introdotta con l'art. 4-ter, d.l. 51/2023). Pertanto, nei casi in cui la notifica via pec (art. 3-ter, c. 1, d.l. 53/1994) non sia stata possibile o non abbia avuto esito positivo, gli avvocati possono continuare a utilizzare le modalità ordinarie di notifica (con perfezionamento della notifica, per il soggetto notificante, nel momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notifica dallo stesso inviata via pec).


N.B.: anche a riguardo delle notifiche PEC, come per le attestazioni di conformità, dal 28 febbraio 2023 ci sarà un “doppio binario”: in sintesi, obbligo del rispetto delle norme introdotte dal D.lgs. 149/22 e quindi obbligo di notifica PEC solo per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023; mentre se in un procedimento instaurato prima del 28 febbraio 2023 l'avvocato dovesse effettuare una notifica, potrebbe decidere se notificare tramite PEC (ove possibile) o tramite ufficiale giudiziario, non essendo tenuto al rispetto della normativa in vigore dal 28 febbraio 2023 (1° marzo 2023).


Le novità:


la norma in questione, nel recepire i criteri di cui all'art. 1, co. 20, lett. da a) a c) legge delega n. 206/2021, introduce per l'avvocato l'obbligo di notifica mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziali i materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:


1) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);


2) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).


Ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (professionisti e imprese ma non anche PA) non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario o comunque non desse esito positivo, l'avvocato dovrà eseguirla, a spese del richiedente, nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento ed in tal caso la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l'inserimento è stato eseguito.


E se la notifica obbligatoria avrà come destinatario la PA, cosa accadrà ove la stessa non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario?


Se la notifica PEC non va a buon fine per causa imputabile al destinatario, il comma 2 art. 3 ter prevede l'inserimento nell'area web solo se il destinatario è impresa o professionista ma non anche se il destinatario è una PA. La norma per la PA nulla dice per cui appare evidente che in siffatta ipotesi non possa effettuarsi l'inserimento nell'area web ma debba riprendere l'attività notificatoria mediante ufficio postale (in proprio L. 53/94) o tramite ufficiale giudiziario.


Se invece la notifica è riferita a soggetto che abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale, si dovrà procedere con le modalità ordinarie, così come si dovrà procedere con le modalità ordinarie nel caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario a soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.


Tale norma deve leggersi in relazione alle modifiche apportate all'art. 137 c.p.c.,.


LA LEGGE 53/94


FACSMILE RELATE DI NOTIFICA


I PUBBLICI ELENCHI PER LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI TRAMITE PEC


Pagina creata il 26 febbraio 2023


Avv. Maurizio Reale


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