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	<title>Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica</title>
	<link>https://maurizioreale.it</link>
	<description>a cura dell&#039;Avv. Maurizio Reale (cultore della materia &#34;Informatica Giuridica&#34; presso l&#039;Università Statale di Milano)</description>
	<pubDate>Sun Apr 19 7:41:39 2026 / +0000  GMT</pubDate>
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			<title>La CPECPT</title>
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			<pubDate>Sun Apr 19 7:41:39 2026 / +0000  GMT</pubDate>
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			<content-encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">LA CPECPT</span></strong></h2>
<h3 style="text-align: justify;">Con l'emanazione del <strong><a href="http://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2015/10/Regole-Tecniche-D.M.-21-febbraio-2011.pdf" target="_blank">D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 - pubblicato nella G.U. n. 89 del 18-04-2011</a> e delle successive regole tecniche riferite all'art.34 del citato D.M. </strong><a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&amp;contentId=SDC656178">(provvedimento 18 luglio 2011 pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29-7-2011 e in forma integrale sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia)</a> la CPECPT scompare dal processo civile telematico e le sue funzioni verranno svolte dalla PEC che ogni professionista per legge è tenuto a avere.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ad oggi (18 settembre 2011) però le normative sopra richiamate non sono ancora di fatto operative e fin quando non lo saranno, la CPECPT continuerà a svolgere la sua naturale funzione così come previsto dal <a title="D.M. 17 luglio 2008" href="http://ilprocessotelematico.webnode.it/la-normativa-del-pct/a04/" target="_blank">D.M. 17 luglio 2008</a>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Per tale motivo ritengo interessante spiegare come la CPECPT opera nel processo telematico.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">All'interno del punto di accesso (PDA) è contenuta, per ogni soggetto iscritto, una Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico (CPECPT): questa funziona <strong>solo </strong>all'interno del punto di accesso e può comunicare <strong>solo </strong>con la rete giustizia: può inviare e ricevere solo dall'avvocato all'organo giurisdizionale e viceversa, e le caselle <strong>non </strong>possono neppure interagire fra di loro; questo ovviamente per ragioni di sicurezza. Non ha nulla a che vedere con le altre PEC, ma ne condivide le funzioni di attestazione di invio e ricezione. E' tramite questa che si depositano atti o si ricevono comunicazioni e notifiche.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il processo civile telematico <strong>è un sistema di gestione delle procedure giudiziali</strong> realizzato attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici ed è disciplinato dal <a title="D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123" href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:2001-02-13;123!vig=" target="_blank">D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123</a> che si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni [avvocati e ausiliari del giudice] e uffici giudiziari relativamente ai processi civili. La disciplina è stata successivamente integrata dal <a title="D.M. 17 luglio 2008" href="http://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2015/10/Decreto-17-luglio-2008.pdf" target="_blank">D.M. 17 luglio 2008</a>, contenente le regole tecniche-operative per detti strumenti informatici e telematici.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">A tale fine detti operatori del processo devono essere muniti di una <strong>casella di posta elettronica certificata per il processo civile telematico cd. CPECPT</strong> poiché, ai sensi <a title="art. 51 della D.L. 112/2008" href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art81!vig=" target="_blank">dell'art. 51 della D.L. 112/2008</a> convertito in legge n. 133/2008, <strong>le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 c.p.c.</strong> [...]<strong> devono essere inviate obbligatoriamente alla suddetta casella</strong>; il destinatario non dotato di CPECPT deve recarsi in cancelleria per il ritiro di dette comunicazioni.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La <strong>casella di posta elettronica certificata per il processo civile telematico non si acquista</strong> ma viene <strong>fornita</strong> esclusivamente dal <strong>Punto di Accesso</strong> [cd. PDA], gestito o convenzionato con l'Ordine di appartenenza, al quale l'Avvocato deve richiedere la registrazione onde accedere ai servizi del Processo Civile Telematico secondo gli standard di sicurezza e affidabilità certificati dal Ministero della Giustizia.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">PEC e CPECPT non hanno nulla in comune in quanto:</h3>
<h3 style="text-align: justify;">1) la PEC <strong>è un indirizzo di posta elettronica prescelto dall'Avvocato nella sua estensione e nel suffisso</strong> da utilizzare nelle comunicazioni interpersonali e d'ufficio ovvero in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova opponibile dell'invio e della consegna di un determinato documento e <strong>deve essere comunicata al proprio Ordine di appartenenza</strong>.
2) la <strong>casella CPECPT è integrata nell'infrastruttura informatica del PCT</strong> ed è consultabile esclusivamente tramite il Punto di Accesso [cd. PDA] previa autenticazione con la propria smart card e/o key. Il relativo indirizzo elettronico, infatti, non ha valenza esterna al PCT e, pertanto, <strong>non richiede alcuna comunicazione all'ordine di appartenenza</strong> e, si ripete, <strong>sulla stessa vengono destinati esclusivamente i “messaggi” relativi al PCT</strong>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"> (fonte: <a href="http://www.avvocato.it/">www.avvocato.it</a>)</h3>
<h3 style="text-align: justify;">18 settembre 2011</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Avv. Maurizio Reale</h3>]]></content-encoded>
			<excerpt-encoded><![CDATA[]]></excerpt-encoded>
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			<wp-post_date>2011-09-18 10:01:05</wp-post_date>
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