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Dichiarazione ex art. 137 c.p.c. per mancata notifica PEC


Dichiarazione ex art. 137 c.p.c.


per mancata notifica PEC



Ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (professionisti e imprese ma non anche PA) non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario o comunque non desse esito positivo, l'avvocato dovrà eseguirla, a spese del richiedente, nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento ed in tal caso la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l'inserimento è stato eseguito.


E se la notifica obbligatoria avrà come destinatario la PA, cosa accadrà ove la stessa non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario?


Se la notifica PEC non va a buon fine per causa imputabile al destinatario, il comma 2 art. 3 ter prevede l'inserimento nell'area web solo se il destinatario è impresa o professionista ma non anche se il destinatario è una PA. La norma per la PA nulla dice per cui appare evidente che in siffatta ipotesi non possa effettuarsi l'inserimento nell'area web ma debba riprendere l'attività notificatoria mediante ufficio postale (in proprio L. 53/94) o tramite ufficiale giudiziario.


Se invece la notifica è riferita a soggetto che abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale, si dovrà procedere con le modalità ordinarie, così come si dovrà procedere con le modalità ordinarie nel caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario a soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.


Tale norma deve leggersi in relazione alle modifiche apportate all'art. 137 c.p.c. il cui ultimo comma così recita:


“L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.”.


E' evidente che la nuova formulazione dell'art. 137 c.p.c. debba essere applicata e sia quindi vigente solo ove la notifica sia inerente ad un procedimento instaurato dal 1 marzo 2023; ciò significa che, per un procedimento instaurato fino al 28 febbraio 2023, il nuovo testo dell'art. 137 c.p.c. non si applica e, conseguentemente, nessuna dichiarazione, in siffatta ipotesi, debba essere rilasciata all'Ufficiale Giudiziario.


Se quanto sopra dedotto è corretto (e posso assicurarvi che è corretto) non riesco proprio a comprendere per quale motivo, in molti dei facsimile di dichiarazione ex art. 137 c.p.c. (in caso di procedimento instaurato dal 1 marzo 2023 e ove non sia stata possibile la notifica PEC dell'atto) da rilasciare all'Ufficiale Giudiziario, quest'ultimo, nell'apprezzato tentativo di accelerare il rilascio della stessa da parte del professionista, abbia inserito, tra le ipotesi giustificanti il ricorso all'UNEP, anche quella relativa alla circostanza che il procedimento per il quale si chiede la notifica è stato instaurato prima del 28 febbraio 2023!


È palese, infatti, che la dichiarazione ex art. 137 c.p.c. post-riforma Cartabia, non possa riguardare e non possa essere richiesta e resa per procedimenti per i quali continua e continuerà ad essere vigente l'art. 137 c.p.c. ante riforma Cartabia (art. 35 comma 1 D.Lgs. 149/2022).


Se l'avvocato non rende la dichiarazione, è evidente che la notifica richiesta all'Ufficiale Giudiziario sia relativa a procedimento instaurato prima del 1 marzo 2023.


Di seguito un facsimile di dichiarazione ex art. 137 c.p.c. per mancata notifica PEC


Dichiarazione ex art. 137 c.p.c.


Il sottoscritto Avv. _______________, nella qualità di difensore di ___________________,


chiede


che la notifica del sopra trascritto atto a ____________________ venga effettuata tramite ufficiale giudiziario, non essendo stato possibile procedere in proprio tramite PEC in quanto:


(indicare una delle due opzioni)


1) il destinatario non risulta avere una PEC e quindi un domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla vigente normativa anche in conseguenza della impossibilità di consultare il pubblico elenco INAD posto che ad oggi, tale pubblico elenco è inesistente,


2) la notifica tramite PEC effettuata dal sottoscritto non è andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario; 


3) la notifica tramite PEC effettuata dal sottoscritto non è andata a buon fine per causa imputabile al destinatario ma non è stato possibile perfezionare la stessa nell'area web prevista dall'art. 359 del codice della crisi di impresa posto che ad oggi, tale area è inesistente,


luogo ______, data________


Avv.

Post date: 2023-02-26 23:45:20
Post date GMT: 2023-02-26 22:45:20

Post modified date: 2023-03-20 14:13:28
Post modified date GMT: 2023-03-20 13:13:28

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