NOTIFICHE PEC: NUOVAMENTE SOSPESI I COMMI 2 E 3 DELL’ART. 3 TER L. 53/94

NOTIFICHE PEC:

NUOVAMENTE SOSPESI I COMMI 2 E 3

DELL’ART. 3 TER L. 53/94

“Sospendo o non sospendo? Questo è il problema…”

“Metti la sospensione, togli la sospensione …” 

Ma si, prendiamola ancora una volta con ironia anche se, onestamente, sarebbe il caso di stendere un velo pietoso sull’ennesimo intervento normativo del legislatore sulla ormai famigerata AREA WEB prevista non solo dall’art. 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ma anche e soprattutto dall’art. 3 ter L. 53/94 come introdotto dalla riforma Cartabia.  

Il citato articolo, entrato in vigore il 1 marzo 2023, aveva già riscontrato la sospensione di quanto disposto dai commi 2 e 3 dal 6 luglio al 31 dicembre 2023 a seguito della pubblicazione in G.U. della legge 3 luglio 2023, n. 87 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51) con l’introduzione dell’art. 4-ter “Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell’art. 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53”, che sospendeva – come detto, dal 6 luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 – l’efficacia dei commi 2 e 3 dell’art. 3-ter, l. 53/1994, prevedendo altresì che, sempre fino a tale data, nel caso la notifica a mezzo pec (c. 1, art. 3-ter) non fosse stata possibile o non avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuta eseguire con le modalità ordinarie e si sarebbe perfezionata, per il soggetto notificante, con la generazione della ricevuta di accettazione della notifica inviata via pec.

Dal 1 gennaio 2024, terminata la sospensione, la norma in commento riprendeva la sua efficacia ma, solo formalmente, posto il perdurare dell’assenza dell’AREA WEB come prevista dall’art. 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; 

la legge 18/2024 del 23/02/2024, in vigore dal 29/02/2024, di conversione del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto Milleproroghe 2024) ha previsto la proroga al 31 dicembre 2024 della sospensione dell’efficacia dei commi 2 e 3 dell’art. 3-ter, l. 53/1994 (sospensione introdotta con l’art. 4-ter, d.l. 51/2023). Pertanto, nei casi in cui la notifica via pec (art. 3-ter, c. 1, d.l. 53/1994) non sia stata possibile o non abbia avuto esito positivo, gli avvocati possono continuare a utilizzare le modalità ordinarie di notifica (con perfezionamento della notifica, per il soggetto notificante, nel momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notifica dallo stesso inviata via PEC).

Ma l’Europa, di tutto questo e anche di altro, è al corrente?

7 marzo 2024

Avv. Maurizio Reale

         

4 comments on “NOTIFICHE PEC: NUOVAMENTE SOSPESI I COMMI 2 E 3 DELL’ART. 3 TER L. 53/94”

  1. Roberto Rispondi

    Poveri noi!
    Be’, mi rendo conto che l’urgenza di arginare il terribile fenomeno rave non ha lasciato tempo per queste inezie…
    Ma, del resto, è la categoria forense a essere oramai come inebetita: come spiegarsi altrimenti la farsa ANPR?
    Mesi per “autorizzare” gli avvocati a estrarre certificati anagrafici per motivi di pràivasi (e qualcuno mi spieghi PERCHÉ escludere dal novero degli scaricabili il certificato Storico di Residenza e quello di Morte); e NESSUNO che abbia notato l’art. 1 comma 4 della L. 1954, n. 1228 «Gli atti anagrafici sono atti PUBBLICI»!

  2. Diego Castelli Rispondi

    Dopo, ormai, quasi 25 anni di professione ho visto il peggio di tutto. L’ultima riforma, l’ennesima , non inverte la tendenza al ribasso degli ultimi anni. Nessun giovamento ne ha tratto il processo civile , e la sua durata, che resta esorbitante. L’unica cosa che le riforme hanno fatto progredire è lo sconcerto di noi operatori del settore. Vedremo cosa riserverà il futuro ma non mi sento di essere ottimista. I migliori saluti

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