La riforma prevede, tra l’altro, la modifica delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, cui viene aggiunto il Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale.
Le norme in esso contenute e, più in generale, quelle presenti in tutto lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile, hanno il duplice scopo di confermare, da una parte, gli interventi presi durante la pandemia COVID-19 e, dall’altra, quella di introdurre ulteriori novità.
Affronteremo oggi le novità relative all’udienza mediante collegamenti audiovisivi; sono state infatti apportate modifiche all’art. 127 c.p.c. e introdotti gli articoli 127 bis c.p.c e 127 ter c.p.c.
MODIFICHE ALL’ART. 127 C.P.C.
E’ stato introdotto un nuovo terzo comma nell’articolo 127 c.p.c., al fine di dettare una disposizione di principio ai sensi della quale il giudice può disporre che l’udienza si svolge mediante collegamenti audiovisivi a distanza o è sostituita dal deposito di note scritte, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 127-bis e 127-ter, che regolamentano nel dettaglio tali modalità alternative rispetto all’udienza in presenza. Il terzo comma dell’articolo 127 subordina la possibilità di svolgimento dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza e della sostituzione dell’udienza con il deposito telematico di note scritte ad una decisione del giudice, in coerenza con il potere di direzione dell’udienza a quest’ultimo attribuito dal medesimo articolo 127.
[Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizioni si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2,3 e 4)]
INTRODOTTI GLI ARTICOLI 127-BIS E 127-TER C.P.C.
Codice di procedura civile
Art. 127-BIS
(Udienza mediante collegamenti audiovisivi)
Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.
[Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizioni si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2,3 e 4)]
Codice di procedura civile
Art. 127-TER
(Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza)
L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.
Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.
[Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizioni si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2,3 e 4)]
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