Grazie a IUSLAW WEB RADIO ho la possibilità di rivolgermi alle Colleghe e Colleghi e spiegare l’errore che ha portato la Cassazione ad affermare, con la sentenza n. 3709/2019, che solo la notifica effettuata (ai sensi della L. 53/94) dal difensore all’indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) sarebbe valida ed efficace mentre, ove la stessa venga effettuata all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) dovrebbe qualificarsi nulla.
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6 marzo 2019
Maurizio Reale