La Cassazione (sbagliando) non qualifica INI PEC pubblico elenco valido per le notifiche ex L. 53/1994

La Cassazione (sbagliando) non qualifica INI PEC

pubblico elenco valido per le notifiche ex L. 53/1994

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709)

L’articolo è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.

La Cassazione, con la sentenza n. 3709/2019, afferma, erroneamente, che solo la notifica effettuata (ai sensi della L. 53/94) dal difensore all’indirizzo PEC del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) sarebbe valida ed efficace mentre, ove la stessa venga effettuata all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) dovrebbe qualificarsi nulla.

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Avv. Maurizio Reale

28 febbraio 2019



         

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