La riforma sulle circoscrizioni di cui al d. lgs 155/2012, che entrerà in vigore il 14 settembre 2013, ha reso necessario definire appropriate modalità di trattamento dei dati gestiti dai sistemi informatici in uso presso le cancellerie civili degli uffici giudiziari.
Si distinguono, a tale scopo, le seguenti situazioni:
1) soppressione dellesezioni distaccate di Tribunale: i procedimenti pendenti, alla data di soppressione dell’ufficio, saranno trasferiti presso la sede del tribunale di circondario. Il procedimento a tutti gli effetti proseguirà il suo iter nell’ufficio accorpante dove assumerà un nuovo numero di ruolo (prefisso numerico fisso associato alla sezione distaccata soppressa), mentre risulterà definito ‘per trasferimento ad altra sede’ nell’archivio informatico dell’ufficio soppresso. L’iscrizione di un nuovo procedimento potrà essere effettuata unicamente presso l’ufficio accorpante (tribunale circondariale). L’indirizzo PEC della sezione distaccata verrà dismesso.
2) soppressione ditribunali circondariali: dal punto di vista dei sistemi informatici, non è prevista alcuna migrazione di dati dagli uffici soppressi a quelli accorpanti, pertanto i procedimenti pendenti negli uffici soppressi rimangono (da un punto di vista informatico) associati all’ufficio soppresso fino alla loro definizione, mantenendo inalterata la numerazione; gli operatori di cancelleria e i magistrati gestiranno tali procedimenti accedendo ai registri di cancelleria dell’ufficio soppresso. L’iscrizione di un nuovo procedimento potrà essere effettuata unicamente presso l’ufficio accorpante; il tentativo di iscrizione, per via telematica, presso un ufficio soppresso potrà essere rifiutato dal cancelliere. L’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario soppresso verrà mantenuto invariato per consentire il deposito telematico dei soli atti dei procedimenti in corso di causa.
In entrambe le situazioni, l’ufficio soppresso cambierà unicamente la denominazione (ad esempio: “Tribunale ordinario di Chiavari” cambierà in “Tribunale ordinario di Genova – ex tribunale di Chiavari”) e il catalogo dei servizi telematici verrà modificato di conseguenza; non verrà modificato il codice identificativo dell’ufficio soppresso.
Sulla base tale premessa, si forniscono nel seguito istruzioni specifiche per ogni singolo servizio telematico.
Istruzioni per singolo servizio telematico
Consultazioni
Situazione 1): la consultazione dei procedimenti pendenti presso la sezione distaccata va eseguita nell’ambito dell’ufficio accorpante, tenendo presente la modifica del numero di ruolo generale del procedimento. La consultazione dei procedimenti definiti deve, invece, essere eseguita nell’ambito della sezione distaccata originaria.
Situazione 2): la consultazione dei dati e del fascicolo informatico relativa a procedimenti pendenti (alla data di soppressione dell’ufficio giudiziario) va effettuata selezionando l’ufficio giudiziario soppresso, nella sua nuova denominazione.
Comunicazioni e notificazioni telematiche
Situazione1): le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti pendenti (alla data di soppressione della sezione distaccata) saranno inviate dall’indirizzo di PEC dell’ufficio accorpante.
Situazione 2): le comunicazioni e le notificazioni relative a procedimenti pendenti (alla data di soppressione dell’ufficio giudiziario) continueranno ad essere inviate dall’indirizzo di PEC associato all’ufficio soppresso. Il testo della comunicazione o della notificazione recherà la nuova denominazione associata all’ufficio soppresso.
Depositi telematici
Situazione 1): il deposito telematico degli atti in corso di causa riguardanti procedimenti pendenti (alla data di soppressione della sezione distaccata) deve essere eseguito esclusivamente utilizzando la casella di PEC dell’ufficio accorpante, avendo cura di individuare il procedimento attraverso il numero di ruolo assunto nell’ambito dell’ufficio accorpante.
Situazione 2): il deposito telematico degli atti in corso di causa riguardanti procedimenti pendenti (alla data di soppressione dell’ufficio giudiziario) deve essere effettuato utilizzando comunque la casella di PEC dell’ufficio soppresso.
I depositi inerenti l’iscrizione a ruolo di nuovi procedimenti dovranno essere indirizzati alle caselle di PEC relative ad uffici non soppressi, secondo la competenza.
Si ricorda che, a decorrere dalla data di soppressione di un ufficio giudiziario, il valore legale relativo ai depositi telematici è conferito dal decreto ministeriale (ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011) emesso per l’ufficio accorpante.
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