Il 30 aprile 2014 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove specifiche tecniche previste dall’art. 34 del DM. 44/2011 che sostituiranno dal 15 maggio 2014 (data di entrata in vigore) quelle emanate il 18 luglio 2001.
Ho appreso di tale pubblicazione nel pomeriggio del 30 aprile nel mentre presenziavo a Teramo, quale relatore unitamente ai colleghi e amici Stefano Borsacchi, Andrea Pontecorvo e Alessio Pellegrino, ad un convegno sul PCT dal titolo “La deontologia e le nuove regole del processo civile telematico”.
Ringraziando gli amici del portale Professione Giustizia per i quali ho scritto questo breve commento, di seguito evidenzio le novità più importanti delle nuove specifiche tecniche.
NUOVE MODALITA’ DI AUTENTICAZIONE
Articoli 2 e 6:
viene introdotta una nuova modalità di autenticazione (autenticazione a due fattori) che si basa sull’utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale, ossia che combina un’informazione nota (ad esempio un nome utente e una password) con un oggetto a disposizione (ad esempio, una carta di credito, token o telefono cellulare).
Ai sensi e per gli effetti del nuovo articolo 6, l’identificazione informatica per i soggetti abilitati esterni e gli utenti privati avviene:
sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (PST), nelle stesse modalità previste dall’art. 6 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 e quindi tramite TOKEN, CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale servizi) mentre, sul PDA (punto di accesso) tramite TOKEN crittografico (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) in conformità all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o, così come previsto dal contenuto del nuovo articolo 6 delle specifiche tecniche pubblicate il 30 aprile 2014, mediante autenticazione a due fattori come sopra indicata.
INDIRIZZI PEC DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 9 bis:
introdotto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 17.12.2012 n. 221, stabilisce che la PA deve comunicare il proprio indirizzo PEC per la ricezione delle comunicazioni e notificazioni inserendo tale indirizzo sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, avendo cura di inviare a DGSIA un documento contenente l’indicazione del soggetto incarico di inserire e modificare gli indirizzi PEC della PA, la descrizione il codice fiscale, i recapiti del soggetto incaricato, il nominativo, il codice fiscale e l’indirizzo PEC di eventuali dipendenti tramite i quali la PA sta in giudizio personalmente; tali soggetti alimentano il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
Tale elenco è consultabile dagli uffici NEP attraverso i sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati esterni e dagli avvocati sul ReGIndE.
Si osserva che l’art. 30 n. 4 delle nuove specifiche tecniche dispone che le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione delle nuove specifiche tecniche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ma le stesse potranno comunicare detto indirizzo anche successivamente alla scadenza del citato termine; il medesimo articolo prevede che l’indirizzo sarà reso consultabile dagli uffici giudiziari a partire dal 91° giorno dalla pubblicazione delle nuove specifiche tecniche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
FORMATI DI FIRMA
Articolo 12 n. 2:
viene introdotta una nuova modalità di firma denominata PAdES-BES (o PAdES Part 3) oltre a quella già prevista dalle precedenti specifiche tecniche del 2011, CAdES-BES per la quale però è ora fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del destinatario; tale divieto è stato introdotto per limitare, alleggerire, le dimensioni (contenuto) della busta che, come noto, non possono superare i 30 MB.
Si conferma la possibilità che uno o più soggetti firmino, ognuno con il proprio dispositivo, lo stesso documento (o contenuto della busta).
FORMATI DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI
Articolo 13:
alla busta telematica se da una parte non è più possibile allegare file in formato .odf dall’altro è ora possibile inserire i formati .eml e .msg .
I due nuovi formati (.eml e .msg) consentiranno quindi di poter allegare alla busta telematica i files necessari per poter depositare telematicamente l’atto notificato direttamente dall’avvocato tramite PEC ex L. 53/94 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 n. 1 della citata legge.
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA
Articolo 17:
l’articolo 17 delle specifiche tecniche del 2011 prevedeva che il gestore dei servizi telematici inviasse le comunicazioni o le notificazioni per via telematica provenienti dall’ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno destinatario, recuperando il relativo indirizzo sul ReGIndE; il nuovo articolo 17 prevede adesso che il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le citate comunicazioni o le notificazioni per via telematica recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi ai sensi dell’art 16-ter del decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179 oppure ai sensi dell’art 16 comma 7 del medesimo decreto.
NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA ESEGUITE DAGLI AVVOCATI
Articolo 19 bis:
viene precisato che l’atto da notificarsi tramite PEC dovrà avere, come unico formato consentito, il formato PDF e ciò sia per l’atto predisposto come documento originale informatico ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale senza scansione e per il quale si precisa che non è ammessa la scansione di immagini, sia per le copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici.
Il documento informatico da notificarsi potrà essere sottoscritto o con firma PAdES-BES (o PAdES Part 3) o con firma CAdES-BES avendo cura di osservare quanto previsto all’art. 12 comma 2 (ad es. divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del destinatario).
Si precisa che la trasmissione (deposito) in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna dovrà essere quella completa, così come disposto dall’art. 18 del DM 44/11.
REQUISITI DI SICUREZZA
Articolo 24:
il comma 10 di tale articolo prevede ora che il punto di accesso possa consentire l’accesso a soggetti delegati da un utente registrato (soggetto delegante), con le stesse modalità di cui ai commi 7, 8 e 9, purché il soggetto delegante abbia predisposto un atto di delega, sottoscritto con firma digitale, che il punto di accesso conserva per cinque anni unitamente alla tracciatura di ogni accesso effettuato su delega; le informazioni e gli atti di cui sopra sono forniti su richiesta al Ministero della Giustizia.
Il punto di accesso dovrà fornire al Ministero della giustizia, su richiesta, i dati di censimento sul ReGlndE di cui articolo 8 comma 1 per i casi di iscrizione dei professionisti non iscritti in albi di cui articolo 9 comma 1 e dovrà verificare l’effettiva funzionalità e adeguatezza del sistema di sicurezza almeno una volta l’anno e provvedere ad inviare l’esito delle stesse, unitamente ad eventuali variazioni nei contenuti del piano, all’indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.
Teramo 02 maggio 2014
Avv. Maurizio Reale