Pubblicate le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico

Pubblicate le regole tecnico-operative

per l’attuazione del processo amministrativo telematico

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2016, n. 40 

Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050)

(GU n.67 del 21-3-2016)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2016

 
                                Capo I 

                        Disposizioni generali
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104  «Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
Governo  per  il  riordino  del  processo   amministrativo»,   e   in
particolare l'articolo 13 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione»,  che
reca norme sul processo telematico,  l'articolo  39  dell'Allegato  1
«Codice del processo  amministrativo»,  nonche'  l'articolo  136  del
medesimo  Allegato  1,  in   materia   di   comunicazioni,   depositi
informatici e firma digitale; 
  Vista la legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  recante  «Facolta'  di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, recante «Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale»; 
  Visto l'articolo 4 del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita'  del  sistema
giudiziario»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)»; 
  Visto l'articolo 38  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
n.  123  «Regolamento  recante  disciplina  sull'uso   di   strumenti
informatici  e  telematici  nel   processo   civile,   nel   processo
amministrativo e nel processo dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali
della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68 «Regolamento recante disposizioni per  l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata, a norma  dell'articolo  27  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie  2
novembre  2005,  recante  «Regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione  e  la  validazione,  anche   temporale,   della   PEC»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri in data 6
maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio  e  di  uso
della  casella  di  posta  elettronica   certificata   assegnata   ai
cittadini»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico
ai sensi degli articoli 40-bis, 41,  47,  57-bis  e  71,  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2014, recante «Regole tecniche  in  materia  di  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici  nonche'   di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo  n.  82  del  2005»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8; 
  Rilevata la necessita' di  adottare  le  regole  tecniche  previste
dall'articolo 13 dell'Allegato 2  al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104; 
  Acquisito  il  parere  espresso  in  data  25  settembre  2015  dal
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; 
  Acquisito il parere espresso in data 15 ottobre  2015  dall'Agenzia
per l'Italia Digitale; 
  Acquisito il parere espresso in data 9 novembre  2015  dal  Garante
per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Prof. Claudio De  Vincenti,  e'
stata conferita la delega  per  talune  funzioni  di  competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
  a) codice del processo amministrativo, di seguito  denominato  CPA:
Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e  successive
modificazioni «Attuazione dell'articolo  44  della  legge  18  giugno
2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino  del  processo
amministrativo»; 
  b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD:
decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  c) codice in materia di protezione dei dati personali,  di  seguito
denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali» e successive modificazioni; 
  d) sistema informativo della giustizia amministrativa,  di  seguito
denominato  SIGA:  l'insieme  delle  risorse  hardware  e   software,
mediante  le  quali  la  giustizia  amministrativa  tratta   in   via
automatizzata attivita', dati,  servizi,  comunicazioni  e  procedure
relative allo svolgimento dell'attivita' processuale; 
  e)     portale     dei      servizi      telematici:      struttura
tecnologica-organizzativa   che   fornisce   l'accesso   ai   servizi
telematici   resi   disponibili   dal   SIGA,   secondo   le   regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
  f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente
l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti
abilitati, il portale dei servizi telematici e il  gestore  di  posta
elettronica certificata della giustizia amministrativa; 
  g)  posta  elettronica  certificata,  di  seguito  denominata  PEC:
sistema di  posta  elettronica  nel  quale  e'  fornita  al  mittente
documentazione  elettronica  attestante  l'invio  e  la  consegna  di
documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  g),
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
  h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server; 
  i)  firma  digitale:  firma  elettronica  avanzata  basata  su   un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare
tramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
provenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un
insieme di documenti informatici; 
  l)  fascicolo  informatico:  versione  informatica  del   fascicolo
processuale,  di  cui  all'articolo  5  dell'Allegato  2  «Norme   di
attuazione», del CPA; 
  m) documento informatico: la rappresentazione informatica di  atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera p), del CAD; 
  n)  copia  informatica  di  documento   analogico:   il   documento
informatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento
analogico da cui e' tratto, di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
i-bis), del CAD; 
  o)  copia  per  immagine  su  supporto  informatico  del  documento
analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici  a
quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui  all'articolo
1, comma 1, lettera i-ter), del CAD; 
  p)  copia  informatica  di  documento  informatico:  il   documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento  da  cui
e' tratto su supporto informatico  con  diversa  sequenza  di  valori
binari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; 
  q)  duplicato  informatico:  il  documento   informatico   ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima  sequenza  di  valori  binari  del  documento
originario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies),  del
CAD; 
  r) responsabile del SIGA:  Segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa - Servizio Centrale per l'informatica e le  tecnologie
di comunicazione; 
  s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e  privati,  interni  ed
esterni,  abilitati  all'utilizzo  dei   servizi   telematici   della
giustizia  amministrativa  e  ad  interagire  con  il  S.I.G.A.   con
modalita'  telematiche;  in  particolare  si  intende:  per  soggetti
abilitati  interni,  i  magistrati  e  il  personale   degli   uffici
giudiziari;  per  soggetti  abilitati  esterni,  gli  esperti  e  gli
ausiliari del giudice, i difensori e le parti pubbliche e private; 
  t) spam: messaggi indesiderati; 
  u) software antispam: programma studiato e progettato per  rilevare
ed eliminare lo spam; 
  v)  log:  documento   informatico   contenente   la   registrazione
cronologica  di  una  o  piu'   operazioni   informatiche,   generato
automaticamente dal sistema informatico. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  regole  tecnico-operative
previste dall'articolo 13 delle disposizioni di  attuazione  del  CPA
per la realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante
l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, si  procede  al  trattamento
dei dati con  modalita'  informatiche  automatiche,  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del Codice dei dati personali. 
Capo II
Il Sistema informativo della giustizia amministrativa
                               Art. 3 
 
 
                           Organizzazione 
       del Sistema Informativo della giustizia amministrativa 
 
  1. Il SIGA e' organizzato in conformita' alle prescrizioni del CPA,
alle  disposizioni  di   legge   speciali   regolanti   il   processo
amministrativo telematico, al CAD e al Codice dei dati personali. 
  2. Il Responsabile del SIGA  e'  responsabile  della  gestione  dei
sistemi informativi della giustizia amministrativa. 
  3. I dati del SIGA sono custoditi  in  infrastrutture  informatiche
che garantiscono l'affidabilita', la riservatezza e la sicurezza  dei
dati e  dei  documenti  ivi  contenuti,  ai  sensi  delle  specifiche
tecniche di cui all'articolo 19. 
  4. Gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, il  Consiglio
di  Presidenza  della  Giustizia  Amministrativa  e  il  Segretariato
Generale della Giustizia Amministrativa sono titolari dei trattamenti
di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per
legge o regolamento ai sensi dell'articolo 28  del  Codice  dei  dati
personali.   Il   responsabile   del   trattamento   dei   dati    e'
facoltativamente designato dal titolare. 
                               Art. 4 
 
 
                               Compiti 
       del Sistema Informativo della giustizia amministrativa 
 
  1. Il SIGA gestisce con modalita' informatiche in  ogni  grado  del
giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione
del  procedimento  giurisdizionale,  la  tenuta  dei   registri,   il
deposito, la conservazione,  la  visualizzazione  e  l'estrazione  di
copie degli atti del fascicolo, la  pubblicazione  dei  provvedimenti
giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione  dei
fascicoli ed ogni altra attivita' inerente al processo amministrativo
telematico. 
Capo III
Il Processo amministrativo telematico
                               Art. 5 
 
 
                        Fascicolo informatico 
 
  1. Il fascicolo processuale e'  tenuto  sotto  forma  di  fascicolo
informatico. 
  2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli  allegati,
i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di
documento informatico, ovvero  le  copie  per  immagine  su  supporto
informatico dei medesimi atti. 
  3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
  a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione
del fascicolo medesimo e cura la correttezza  e  l'aggiornamento  dei
dati ivi inseriti; 
  b) del numero del ricorso; 
  c) dell'oggetto sintetico del ricorso; 
  d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori; 
  e) dell'elenco dei documenti contenuti, anche depositati  in  forma
cartacea, ai sensi dell'articolo 9, comma 8. 
  4. In esso sono inserite, altresi', informazioni riguardanti: 
  a) i componenti del Collegio e i  suoi  ausiliari,  le  parti  e  i
difensori  (tipologia  di  parte;  data  di  costituzione,  data   di
rinuncia; partita IVA/codice fiscale); 
  b) l'oggetto del ricorso  per  esteso,  consistente  nella  precisa
indicazione  dei  provvedimenti  impugnati  e/o  dell'oggetto   della
domanda proposta nonche' l'indicazione della materia del ricorso; 
  c) le comunicazioni di Segreteria nonche' le relative  ricevute  di
PEC; 
  d) le camere di consiglio e le udienze; 
  e) i ricorsi collegati; 
  f) il link al contenuto  integrale  del  fascicolo  informatico  di
provenienza,  in  caso  di  appello,   regolamento   di   competenza,
revocazione e negli altri casi previsti; 
  g) i provvedimenti impugnati; 
  h) le spese di giustizia; 
  i) il patrocinio a spese dello Stato. 
  5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio  ed
e' formato in  modo  da  garantire  la  facile  reperibilita'  ed  il
collegamento degli atti ivi  contenuti  in  relazione  alla  data  di
deposito, al contenuto ed alle finalita' dei singoli documenti. 
  6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 19 sono  definite
le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle  operazioni  di
accesso al fascicolo informatico. 
  7. L'archiviazione, la conservazione e la  reperibilita'  di  tutti
gli atti del fascicolo redatti sotto forma di  documenti  informatici
e' assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri 3  dicembre  2013  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 e dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 novembre  2014  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015. 
  8. Il Segretario dell'ufficio giudiziario competente  controlla  la
regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti  secondo  quanto
indicato dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
                               Art. 6 
 
 
                    Registro generale dei ricorsi 
                  e registri telematici particolari 
 
  1.  I  registri  di  presentazione  dei  ricorsi   e   i   registri
particolari, di cui  agli  articoli  1  e  2  delle  disposizioni  di
attuazione  del  CPA  sono  gestiti   con   modalita'   informatiche,
assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della
data e  dell'oggetto  delle  registrazioni  e  l'identificazione  del
soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonche' secondo
quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
  2. Sono gestiti con  modalita'  automatizzata,  in  particolare,  i
seguenti registri: 
  a) registro generale dei ricorsi; 
  b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato; 
  c) processi verbali; 
  d) provvedimenti dell'Adunanza plenaria; 
  e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari); 
  f)  provvedimenti  monocratici  (esclusi  i  decreti  cautelari   e
cautelari ante causam); 
  g) provvedimenti cautelari (decreti  cautelari,  decreti  cautelari
ante causam, ordinanze cautelari); 
  h) istanze di fissazione di udienza; 
  i) istanze di prelievo. 
                               Art. 7 
 
 
                      Provvedimenti del giudice 
 
  1. I provvedimenti del giudice  sono  redatti  e  depositati  sotto
forma di documento informatico sottoscritto  con  firma  digitale.  I
provvedimenti  collegiali  sono  redatti  dall'estensore,  da  questi
sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del  collegio,
che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Segreteria per
il deposito. 
  2. Il Segretario  di  sezione  sottoscrive  con  la  propria  firma
digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito
nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione,  mediante
inserimento,  nel  SIGA  e  sul   sito   INTERNET   della   giustizia
amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di
tutela dei dati personali,  ed  in  particolare  nel  rispetto  della
disciplina dettata dagli  articoli  51  e  52  del  Codice  dei  dati
personali, secondo le modalita' stabilite dalle  specifiche  tecniche
di cui all'articolo 19. 
  3. Il  deposito  del  documento  redatto  su  supporto  cartaceo  e
sottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente  quando
il Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in
grado di ricevere il deposito telematico degli atti. In tal caso,  il
Segretario di sezione provvede ad estrarre copia  informatica,  anche
per immagine, dei provvedimenti  depositati,  nei  formati  stabiliti
dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19 e la  inserisce  nel
fascicolo informatico. 
  4.  Il  deposito  dei  provvedimenti  con  modalita'   informatiche
sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee. 
                               Art. 8 
 
 
                  Procura alle liti e conferimento 
                dell'incarico di assistenza e difesa 
 
  1. La procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei  casi  in
cui e' il medesimo a provvedervi, mediante  apposizione  della  firma
digitale. 
  2. Nei casi in cui la procura e' conferita su supporto cartaceo, il
difensore procede al deposito telematico della copia per immagine  su
supporto    informatico,    compiendo    l'asseverazione     prevista
dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento  della  relativa
dichiarazione nel medesimo o in un  distinto  documento  sottoscritto
con firma digitale. 
  3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto  cui
si riferisce: 
  a)  quando  e'  rilasciata  su   documento   informatico   separato
depositato con modalita' telematiche unitamente  all'atto  a  cui  si
riferisce; 
  b) quando e' rilasciata su foglio separato del  quale  e'  estratta
copia informatica,  anche  per  immagine,  depositato  con  modalita'
telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce. 
  4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su
supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia  per
immagine di tutte le procure. 
                               Art. 9 
 
 
           Atti delle parti e degli ausiliari del giudice 
 
  1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso  introduttivo,  le
memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi  altro
atto del processo, anche proveniente  dagli  ausiliari  del  giudice,
sono redatti in formato di  documento  informatico  sottoscritto  con
firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD. 
  2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il  deposito  degli  atti
processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente  per  via
telematica. 
  3. Il deposito degli atti e  dei  documenti  di  cui  al  comma  1,
effettuato mediante  posta  elettronica  certificata,  e'  tempestivo
quando entro le ore 24 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta
di  avvenuta   accettazione,   ove   il   deposito   risulti,   anche
successivamente, andato a buon fine  secondo  quanto  previsto  dalle
specifiche tecniche di cui all'articolo 19. Se al  mittente  perviene
il messaggio di mancata consegna della PEC di  deposito,  l'attivita'
di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai  fini
della rimessione in termini da parte  del  Giudice,  ove  la  mancata
consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve  essere
allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di
avvenuta accettazione generata tempestivamente. 
  4. Nei casi in  cui  il  codice  prevede  il  deposito  di  atti  o
documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda  in
camera di consiglio, il deposito effettuato con modalita' telematiche
deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. 
  5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata  eccede  la
dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il  deposito
degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante  l'invio  di
piu' messaggi di  posta  elettronica  certificata.  In  tal  caso  il
deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona  con  la  generazione
dell'ultima ricevuta di accettazione. Si applica la  disposizione  di
cui al secondo periodo del comma 3. 
  6. Nel caso in cui, per  ragioni  tecniche  o  per  la  particolare
dimensione del documento, il deposito non puo' avvenire mediante  PEC
ad  esso  puo'  procedersi  mediante  upload   attraverso   il   sito
istituzionale. In tal caso, ai fini  del  rispetto  dei  termini,  il
deposito  si  considera  perfezionato  all'atto  della  registrazione
dell'invio da parte del SIGA. 
  7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al comma 1,
attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta protocollazione,
e' effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
  8. Nel corso del  giudizio,  il  giudice  puo',  per  specifiche  e
motivate ragioni tecniche, ordinare  o  autorizzare  il  deposito  di
copia cartacea o su supporto informatico ovvero su  diverso  supporto
di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione  del
deposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo. Con  le  stesse
modalita' si procede nei casi di produzione autorizzata di  documenti
ai sensi dell'articolo 55, commi 7 e 8, del CPA nonche' nei  casi  di
cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  e  nei  casi  di  dispensa  dal
deposito telematico di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA. 
  9. Nei casi di oggettiva impossibilita' di funzionamento del  SIGA,
attestata  dal  Responsabile  del  SIGA   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 7, comma 3, e nelle ipotesi di cui al comma 8, gli atti
e documenti depositati  in  formato  cartaceo  sono  acquisiti  dalla
Segreteria dell'Ufficio Giudiziario,  che,  salva  la  ricorrenza  di
ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del  Presidente
nei casi di cui all'articolo 136,  comma  2,  del  CPA,  provvede  ad
effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico,
apponendo la firma digitale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD. 
  10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo  dei  quali
non e' effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma  9
sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che  riporta  gli
elementi identificativi del procedimento  nel  cui  ambito  e'  stato
operato il  deposito.  Tale  fascicolo  forma  parte  integrante  del
fascicolo informatico ed e' formato e tenuto con le modalita' di  cui
all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del CPA. 
  11. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili  per  il
deposito di cui al presente  articolo  sono  pubblicati  sul  portale
Internet della giustizia amministrativa. 
                               Art. 10 
 
 
                         Atti del Segretario 
 
  1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e dei procedimenti  in
camera  di  consiglio,  redatto  come   documento   informatico,   e'
sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera
di consiglio e  dal  Segretario  di  udienza  ed  e'  conservato  con
modalita' informatiche. 
  2.  Gli  atti  redatti  dal  Segretario  dell'ufficio   giudiziario
riguardanti  ogni  singolo  giudizio  sono  sottoscritti  con   firma
digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico. 
  3. Con le stesse modalita' si procede per la redazione del processo
verbale nei casi di cui all'articolo 10, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 
                               Art. 11 
 
 
      Formato degli atti, dei documenti e modalita' di deposito 
 
  1. I formati degli atti, dei documenti informatici  e  delle  copie
informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo,
nonche' le modalita' di deposito di atti, documenti  e  verbali  sono
stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
                               Art. 12 
 
 
        Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche 
 
  1. La trasmissione telematica da parte dei Tribunali Amministrativi
Regionali e del Tribunale Regionale di giustizia  amministrativa  del
Trentino-Alto Adige del  fascicolo  informatico  di  primo  grado  al
Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per  la
Regione Siciliana, tramite SIGA, avviene con modalita' finalizzate ad
assicurarne la data certa, nonche' l'integrita', l'autenticita' e  la
riservatezza secondo quanto stabilito dalle  specifiche  tecniche  di
cui all'articolo 19. 
  2. La trasmissione del fascicolo  informatico  o  di  singoli  atti
dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso
organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene,
in ogni stato e grado del giudizio,  per  via  telematica  su  canale
sicuro. 
  3.   Ove   formato,   viene   altresi'   trasmesso   agli    organi
giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo  cartaceo  di  cui
all'articolo 9, comma 10. 
                               Art. 13 
 
 
                  Comunicazioni per via telematica 
 
  1. Le comunicazioni di segreteria  sono  effettuate  esclusivamente
con  modalita'  telematiche,  nei  confronti  di   ciascun   avvocato
componente  il  collegio  difensivo  ovvero,  alternativamente,   nei
confronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente  nominato,  agli
indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l'Avvocatura dello
Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono  effettuate
ai sensi dell'articolo  47,  comma  1,  del  CAD,  attraverso  canale
sicuro. 
  2. Le comunicazioni di Segreteria sono altresi' effettuate a  mezzo
PEC nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di
PEC,  agli  indirizzi  PEC  risultanti  dai  pubblici   elenchi,   da
acquisirsi secondo le modalita' di cui alle  specifiche  tecniche  di
cui all'articolo 19. 
  3. Le comunicazioni nei confronti delle  pubbliche  amministrazioni
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all'articolo
16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni. 
  4. Con modalita' telematiche si procede altresi' alle comunicazioni
nei  confronti  di  qualsiasi  soggetto  processuale  che,  pur   non
essendovi  obbligato  ex  lege,  abbia  comunicato  alla   Segreteria
dell'Ufficio Giudiziario presso cui e' stato incardinato  il  ricorso
di  voler  ricevere  le  comunicazioni  con  PEC.  In  tal  caso   e'
specificamente  indicato  l'indirizzo  PEC  al  quale  si   intendono
ricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per  cui
tale comunicazione e' resa. 
  5. Le comunicazioni di cui ai  commi  da  1  a  4  sono  effettuate
mediante  invio  di  un  messaggio  dall'indirizzo  PEC  dell'ufficio
giudiziario  mittente,  secondo  quando  precisato  nelle  specifiche
tecniche di cui all'articolo 19, all'indirizzo di  posta  elettronica
certificata del destinatario. 
  6. La comunicazione a mezzo PEC da parte  dell'ufficio  giudiziario
si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna  da  parte  del  gestore  di  posta  elettronica
certificata del destinatario  e  produce  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 45 e 48 del CAD. 
  7.  Qualora  non  sia  possibile   procedere   alla   comunicazione
telematica per cause imputabili  al  malfunzionamento  del  SIGA,  il
Segretario della sezione procede ad  effettuare  la  comunicazione  a
mezzo fax e, nel caso di ulteriore impossibilita', procede secondo le
modalita' descritte nell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile. 
  8. Le ricevute  di  avvenuta  consegna  e  gli  avvisi  di  mancata
consegna sono conservati nel fascicolo informatico. 
  9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta  andata  a  buon
fine per causa imputabile al destinatario, attestata  dalla  ricevuta
di mancata consegna secondo quanto  previsto  dalle  regole  tecniche
della posta elettronica certificata di cui al  decreto  del  Ministro
per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre  2005  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la  comunicazione  si
ha per eseguita con  il  deposito  del  provvedimento  nel  fascicolo
informatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui
all'articolo 19. 
  10. La comunicazione di un atto  che  contiene  dati  sensibili  e'
effettuata  per  estratto  con  contestuale  messa   a   disposizione
dell'atto integrale nel fascicolo elettronico accessibile agli aventi
diritto  attraverso  l'apposita  sezione  del  portale  dei   servizi
telematici,  con  modalita'  tali  da   garantire   l'identificazione
dell'autore  dell'accesso  e   la   tracciabilita'   delle   relative
attivita', secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di  cui
all'articolo 19. 
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  alle
comunicazioni di cui  all'articolo  10,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,  fatta  eccezione
per le comunicazioni all'istante o al concessionario che non  abbiano
espressamente dichiarato  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  con
modalita' telematica. 
                               Art. 14 
 
 
                  Notificazioni per via telematica 
 
  1. I difensori possono eseguire la  notificazione  a  mezzo  PEC  a
norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 
  2. Le notificazioni di atti processuali  alle  amministrazioni  non
costituite in giudizio  sono  eseguite  agli  indirizzi  PEC  di  cui
all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  3. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC,
le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la  copia  completa
del messaggio di posta elettronica  certificata  consegnato,  secondo
quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
  4. Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della  legge  21
gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma  5
dello stesso  articolo  e  la  procura  alle  liti  sono  depositate,
unitamente al ricorso,  agli  altri  atti  e  documenti  processuali,
esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita'
telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di  cui  all'articolo
19. 
  5.  Qualora  la  notificazione  non  sia  eseguita  con   modalita'
telematiche,  la  copia  informatica   degli   atti   relativi   alla
notificazione  deve  essere  depositata  nel  fascicolo   informatico
secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo
19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma  2,
del CAD e' operata con inserimento della dichiarazione di conformita'
all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato. 
  6. Nei casi di cui al comma 1,  la  prova  della  notificazione  e'
fornita  con  modalita'  telematiche.  Qualora  tale  prova  non  sia
possibile per effetto della oggettiva indisponibilita' del SIGA, resa
nota ai difensori con le modalita' definite dal Responsabile del SIGA
anche attraverso il  sito  web  della  giustizia  amministrativa,  il
difensore procede ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della  legge
21 gennaio 1994, n. 53.  In  tal  caso,  la  Segreteria  dell'ufficio
giudiziario  presso  cui  l'atto  notificato  e'  depositato  procede
tempestivamente ad estrarre copia informatica degli  atti  depositati
ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico. 
  7. Nei casi di cui all'articolo 129, comma 3, lettera a), del  CPA,
il ricorso redatto nella forma del documento informatico puo'  essere
notificato anche direttamente dal ricorrente ai  sensi  dell'articolo
3-bis della legge 21 gennaio 1994,  n.  53,  in  quanto  compatibile,
secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'articolo
19. 
                               Art. 15 
 
 
                   Requisiti della casella di PEC 
                   del soggetto abilitato esterno 
 
  1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati  all'utilizzo  della
PEC a fini processuali, fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal
decreto del Ministro per l'innovazione e  le  tecnologie  2  novembre
2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005,
sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che: 
  a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la  trasmissione
di messaggi di posta elettronica indesiderati; 
  b) sono dotati  di  terminale  informatico  provvisto  di  software
idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio
in arrivo e in partenza; 
  c) conservano, con ogni  mezzo  idoneo,  le  ricevute  di  avvenuta
consegna  dei  messaggi  trasmessi   al   dominio   della   giustizia
amministrativa; 
  d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche
tecniche di cui all'articolo 19; 
  e) sono dotati di un servizio  automatico  per  la  verifica  della
effettiva  disponibilita'  dello   spazio   della   casella   PEC   a
disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della  casella
stessa. 
                               Art. 16 
 
 
                    Richiesta delle copie di atti 
                e documenti del fascicolo processuale 
 
  1. La parte interessata  procede  alla  richiesta  di  rilascio  di
duplicato informatico o di copia  informatica,  anche  per  immagine,
degli atti  contenuti  nel  fascicolo  informatico,  alla  segreteria
dell'ufficio giudiziario presso cui e' incardinato il ricorso. 
  2. La  segreteria  dell'ufficio  giudiziario  comunica  alla  parte
richiedente l'importo del diritto dovuto per il rilascio,  con  mezzi
telematici. 
  3. Alla richiesta di copia e' associato un  identificativo  univoco
che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
evidenziato nel sistema  informatico  per  consentire  il  versamento
secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. 
  4. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco. 
  5. Il rilascio di copia conforme di atti e documenti  del  processo
avviene di norma  a  mezzo  PEC  con  invio  all'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  del  richiedente,  secondo  le   specifiche
tecniche di cui all'articolo 19. 
  6. La conformita'  dell'atto  all'originale  digitale  o  analogico
contenuto nel fascicolo processuale e' attestata dalla sottoscrizione
della PEC da parte del  Segretario,  con  apposizione  della  propria
firma  digitale,  o,  nel  caso  di  rilascio  cartaceo,  con   firma
autografa. Qualora siano richieste piu' copie  del  medesimo  atto  o
documento, la conformita' deve  essere  attestata  separatamente  per
ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC. 
  7. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'  non  e'
dovuto quando la copia e'  estratta  dal  fascicolo  informatico  dai
soggetti abilitati ad accedervi. 
                               Art. 17 
 
 
                  Accesso al fascicolo informatico 
 
  1.  L'accesso  al  fascicolo  informatico  dei  procedimenti   come
risultanti dal SIGA, secondo le modalita' stabilite dalle  specifiche
tecniche di cui all'articolo 19, e' consentito  al  Presidente  o  al
magistrato  delegato  per  i  provvedimenti  monocratici,  a  ciascun
componente il collegio giudicante nonche', nei limiti di cui al comma
2, agli esperti ed ausiliari del Giudice. 
  2. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai  servizi  di
consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione
concessa dal giudice. 
  3. L'accesso di cui al comma 1 e' altresi' consentito ai  difensori
muniti  di  procura,  agli   avvocati   domiciliatari,   alle   parti
personalmente nonche', previa autorizzazione del  Giudice,  a  coloro
che intendano intervenire volontariamente nel giudizio. 
  4. In caso di delega, il SIGA consente l'accesso ai  fascicoli  dei
procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione,  a  cura
di parte, di copia  della  delega  stessa,  o  di  dichiarazione  del
sostituto da cui  risulti  il  conferimento  di  delega  verbale,  al
responsabile dell'ufficio giudiziario, che  provvede  ai  conseguenti
adempimenti. L'accesso e' consentito fino  alla  comunicazione  della
revoca della delega. 
  5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con  firma  digitale,
e'  redatta  in  conformita'  alle   specifiche   tecniche   di   cui
all'articolo 19. 
  6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i  procuratori
dello Stato accedono alle informazioni contenute  nei  fascicoli  dei
procedimenti nei quali e' parte un soggetto  che  si  avvale  o  puo'
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 
  7. L'identificazione informatica dei  soggetti  cui  e'  consentito
l'accesso ai sensi  del  presente  articolo  avviene  in  conformita'
all'articolo  64  del  CAD  secondo  le  modalita'   previste   dalle
specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
                               Art. 18 
 
 
                      Servizi di consultazione 
 
  1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le
altre  decisioni  depositate  nel  fascicolo  informatico  sono  resi
accessibili, nei termini di cui all'articolo 56 del CAD,  tramite  il
portale dei servizi  telematici  della  Giustizia  amministrativa  ai
sensi degli articoli 51 e 52 del Codice dei dati  personali,  secondo
quanto stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
                               Art. 19 
 
 
                         Specifiche tecniche 
 
  1. Le specifiche tecniche per l'esecuzione del presente regolamento
sono disciplinate nell'Allegato A). 
  2.  I  parametri  tecnici  sono  adeguati  ed  aggiornati  in  base
all'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile  del  SIGA,
previa comunicazione  al  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
Amministrativa,  sentita   l'Agenzia   per   l'Italia   Digitale   e,
limitatamente ai profili inerenti la protezione dei  dati  personali,
sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  e  le
modifiche   sono   pubblicate   sul   sito   web   della    giustizia
amministrativa. 
                               Art. 20 
 
 
                 Verifica dello stato di attuazione 
               del processo amministrativo telematico 
 
  1. Il Responsabile del SIGA trasmette, con cadenza semestrale, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo  stato  di
attuazione  del  processo  amministrativo  telematico,   prospettando
eventuali ragioni di modifica del presente regolamento su intesa  con
il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 
                               Art. 21 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4,  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016,  data  di
introduzione del processo amministrativo telematico. 
  2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis,  delle  disposizioni  di
attuazione del CPA, dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  e
fino  al  30  giugno  2016  si  procede   all'applicazione   in   via
sperimentale delle disposizioni in esso contenute presso i  Tribunali
Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato  e  il  Consiglio  di
Giustizia amministrativa della Regione Siciliana,  secondo  modalita'
dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa nel  rispetto  di
quanto previsto ai commi 3 e 4. In tale fase il Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa cura la predisposizione dei mezzi e la
formazione del personale per l'applicazione del processo telematico. 
  3. La sperimentazione puo' valersi di modalita'  di  simulazione  e
della redazione di protocolli funzionali alla graduale  verifica  del
Sistema. Ove la sperimentazione interessi la generalita' dei  ricorsi
da presentarsi in specifiche sedi, delle modalita' e  della  data  di
avvio di essa nel singolo Ufficio  Giudiziario  e'  dato  avviso  con
provvedimento del Segretario Generale della Giustizia  Amministrativa
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
  4. Nella fase della sperimentazione continuano ad essere  applicate
le  previgenti  disposizioni  in  materia  di  perfezionamento  degli
adempimenti processuali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 16 febbraio 2016 
 
                                               p. Il Presidente       
                                        del Consiglio dei ministri    
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                  De Vincenti         
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 676 
                                                           Allegato A 
 
                                            (art. 19 del Regolamento) 
 
                         SPECIFICHE TECNICHE 
 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Ferme le definizioni di cui all'articolo 1 del  Regolamento,  ai
fini del presente Allegato si intende per: 
    a)    Amministrazione:     organizzazione     della     Giustizia
Amministrativa; 
    b) Codice dell'amministrazione digitale,  di  seguito  denominato
CAD:  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   e   successive
modificazioni; 
    c) Regolamento: il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  «Regolamento  recante  le  regole  tecnico  operative   per
l'attuazione del processo amministrativo telematico»; 
    d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre
2013: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3,
44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD; 
    e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13  novembre
2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,  copia,
duplicazione, riproduzione  e  validazione  temporale  dei  documenti
informatici nonche'  di  formazione  e  conservazione  dei  documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi  degli  articoli
20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD; 
    f)  Sito  istituzionale:  il  sito   internet   della   Giustizia
amministrativa www.giustizia-amministrativa.it; 
    g)  Portale  dell'Avvocato:  sezione   del   Sito   Istituzionale
attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al S.I.G.A.; 
    h)  Portale  del  Magistrato:  sezione  del  Sito   Istituzionale
attraverso il quale i  magistrati  hanno  accesso  alle  informazioni
contenute nel S.I.G.A.; 
    i)  Cooperazione  applicativa:  sistema  di   scambio   di   dati
strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio
tra Amministrazioni 
    l) Upload: sistema di riversamento informatico diretto sul server
del S.I.G.A.; 
    m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure  Socket  Layer)
protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel
web; 
    n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature):  formato  di  firma
digitale che consente l'identificazione dell'autore del  documento  e
delle informazioni nello stesso contenute; 
    o) Pubblici  elenchi:  gli  elenchi  di  indirizzi  PEC  indicati
nell'articolo 16-ter del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della  legge
17 dicembre 2012, n. 221; 
    p) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici; 
    q) Registro delle PP.AA.: Registro contenente gli  indirizzi  PEC
delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, comma  12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  17  dicembre
2012, n. 221; 
    r) PDF (Portable Document Format): formato di documento digitale; 
    s) RTF (Rich Text Format):  formato  di  documento  digitale  con
formattazione; 
    t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura  senza
formattazione; 
    u)  XML  (eXtensible  Markup  Language):  formato  di   documento
digitale che consente  di  definire  il  significato  degli  elementi
contenuti in un testo; 
    v) SPC: Sistema Pubblico di Connettivita'; 
    z)  ModuloDepositoRicorso:  modello  PDF,  messo  a  disposizione
dall'Amministrazione per  il  deposito,  in  unico  contenitore,  del
ricorso e dei suoi allegati; 
    aa)  ModuloDepositoAtto:  modello  PDF,  messo   a   disposizione
dall'Amministrazione per il deposito,  in  unico  contenitore,  degli
atti successivi al ricorso. 
 
                               Art. 2. 
        Organizzazione del S.I.G.A. - art. 3 del Regolamento 
 
  1.  Il  S.I.G.A.  si  avvale  di   un'infrastruttura   unitaria   e
centralizzata. 
  2. Il collegamento informatico tra gli Uffici giudiziari  dislocati
sul territorio, i magistrati e il personale addetto  alle  Segreterie
avviene tramite SPC. 
  3. Il Sito istituzionale  e'  gestito  in  hosting  dal  fornitore,
secondo le regole del contratto SPC interoperabilita' e sicurezza. 
  4. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa  emana  le
direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo. 
  5. L'Amministrazione assicura  la  conservazione  dei  dati  e  dei
documenti,   garantendone   le   caratteristiche   di   autenticita',
integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a  36  e  dal
disciplinare tecnico di  cui  all'Allegato  B  del  Codice  dei  dati
personali, indicate nel manuale di conservazione di cui  all'articolo
8 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  3  dicembre
2013,  nonche'  nel  rispetto  dell'articolo  12  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. 
  L'archiviazione,  la   conservazione   e   la   reperibilita'   dei
provvedimenti  giurisdizionali  redatti  sotto  forma  di   documenti
informatici  e'  assicurata  nei  modi  previsti  dal   decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2013  e  dalle
relative specifiche tecniche, nonche' dal decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  13  novembre  2014,  nel   rispetto   della
disciplina rilevante in materia di tutela dei dati  personali  e,  in
particolare, del Codice dei dati personali. 
  6. Il S.I.G.A.  prevede  l'archiviazione,  la  conservazione  e  la
reperibilita' delle attestazioni riguardanti i periodi  di  oggettiva
impossibilita' di funzionamento del sistema, anche  ai  fini  di  cui
all'articolo 9, comma 8 del Regolamento per 5 anni  a  decorrere  dal
passaggio in giudicato della sentenza. 
  7.  Ai  fini  di  cui  ai  commi  5  e  6,  il  responsabile  della
conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento  dei
dati  personali,  con  il  responsabile  della  sicurezza  e  con  il
responsabile del  S.I.G.A.,  oltre  che  con  il  responsabile  della
gestione  documentale  ovvero  con  il  coordinatore  della  gestione
documentale ove nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli  6
e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3  dicembre
2013. 
 
                               Art. 3. 
                  Fascicolo processuale informatico 
                      - art. 5 del Regolamento 
 
  1. Il fascicolo informatico costituisce il  fascicolo  d'ufficio  e
contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche' tutti
gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale. 
  2. Il numero di ricorso e' attribuito automaticamente dal  S.I.G.A.
al momento  del  perfezionamento  del  deposito  telematico,  secondo
quanto specificato dall'articolo 6. 
  3. In caso di deposito di istanza  di  misure  cautelari  anteriori
alla causa, il numero di ricorso  viene  attribuito  al  momento  del
deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce. 
  4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relativi
decreti sono conservati in apposita sezione del S.I.G.A.,  dove  sono
accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al  deposito
del  ricorso  introduttivo,  nel  cui  fascicolo   informatico   sono
successivamente inseriti. 
  5.  Il  S.I.G.A.  gestisce  in  una  apposita  area  del  fascicolo
informatico la relata di notifica  comprendente  il  dettaglio  delle
notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in  formato
digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo. 
  6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo  viene
protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico. 
  7. Tutti gli  atti  e  documenti  depositati  successivamente  sono
protocollati e indicizzati automaticamente all'interno  del  medesimo
fascicolo. 
  8. Il fascicolo  processuale  informatico  contiene,  altresi',  un
estratto  del  verbale  d'udienza,  in  formato   PDF,   sottoscritto
digitalmente, e ogni atto e provvedimento  del  giudice  o  dei  suoi
ausiliari, in formato digitale o, nei casi  consentiti,  quale  copia
informatica di originale cartaceo, protocollati dal S.I.G.A. in  modo
automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e  i
provvedimenti sono  gestiti  nella  duplice  versione  «originale»  e
«oscurata». 
  9. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico consentite  ai
soggetti abilitati sono registrate e conservate  con  caratteristiche
di inalterabilita' ed integrita', per 5 anni dalla definitivita'  del
provvedimento che conclude il procedimento, in un  apposito  file  di
log. Quanto agli accessi dei soggetti abilitati esterni, il  file  di
log contiene le seguenti  informazioni:  a)  il  codice  fiscale  del
soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al  documento
informatico prelevato o consultato  identificativo  di  registrazione
del documento informatico nell'ambito del Sistema documentale; c)  la
data e l'ora dell'accesso; quanto agli accessi dei soggetti abilitati
interni il file di log contiene i dati  identificativi  del  soggetto
che accede e i  dati  di  cui  alle  lettere  b)  e  c),  nonche'  le
informazioni relative  alle  eventuali  modifiche  apportate  durante
l'accesso. 
  10.  Il  S.I.G.A  contempla  funzionalita'  automatizzate  per   il
controllo  della  regolarita',  anche  fiscale,  degli  atti  e   dei
documenti depositati da ciascuna parte. 
 
                               Art. 4. 
Registro generale dei ricorsi e  registri  telematici  particolari  -
                       art. 6 del Regolamento 
 
  1. Il Registro generale dei ricorsi e i registri particolari di cui
all'articolo 6 del regolamento, prodotti in formato PDF dal  Sistema,
sono conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti  abilitati
nel S.I.G.A.  secondo  quanto  previsto  dalla  disposizione  di  cui
all'articolo 2 del presente Allegato, nel rispetto delle prescrizioni
del Codice per la protezione dei dati personali. 
  2. Il S.I.G.A. assicura  la  verifica  di  integrita'  degli  atti,
documenti e provvedimenti e della rispondenza  della  firma  digitale
apposta su di essi ai requisiti  di  cui  all'articolo  24  del  CAD,
subordinando all'esito positivo di tale controllo  le  operazioni  di
acquisizione e registrazione. 
 
                               Art. 5. 
            Provvedimenti del giudice in formato digitale 
                      - art. 7 del Regolamento 
 
  1. I magistrati utilizzano per  la  redazione  e  il  deposito  dei
provvedimenti  giurisdizionali  in  formato   digitale   il   sistema
denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un'applicazione
software inserita su supporto rimovibile e protetto. 
  2. I provvedimenti sono redatti  quali  documenti  informatici,  in
formato PDF, ottenuto da una  trasformazione  di  documento  testuale
senza restrizioni per le  operazioni  di  selezione  e  copia  parti,
sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto  delle
disposizioni del CAD. 
  3.   La   «Scrivania   del   magistrato»,    attraverso    apposita
funzionalita', consente al magistrato di disporre  l'oscuramento  dei
dati personali ai  sensi  delle  disposizioni  del  Codice  dei  dati
personali. 
  4. I provvedimenti sono trasmessi su canale  sicuro  attraverso  la
rete interna della  giustizia  amministrativa  ovvero,  dall'esterno,
attraverso VPN, al gestore documentale di S.I.G.A. e sono  conservati
con le modalita' di cui all'articolo 2. 
  5.  Il  Segretario   della   Sezione   pubblica   digitalmente   il
provvedimento   giurisdizionale,    depositandolo    nel    fascicolo
informatico attraverso l'apposita funzionalita' messa a  disposizione
dal Sistema. 
  6. All'atto  della  pubblicazione  nel  fascicolo  informatico,  il
S.I.G.A.  assegna  automaticamente  il   numero   e   la   data   del
provvedimento. 
  7. La copia uso studio dei provvedimenti,  in  formato  aperto,  e'
contestualmente  inserita  nel  Sito   istituzionale   della   copia,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia  di  tutela
dei  dati  personali  e  con  modalita'  tali   da   precluderne   la
indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni. 
  8.  Le  funzionalita'  di  cui   al   comma   5   sono   consentite
esclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono  a  cio'
abilitati, in base alle direttive impartite dal  Segretario  Generale
della Giustizia Amministrativa, mediante  credenziali  basate  su  un
sistema  di  identificazione  personale,  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 14. 
  9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento  del  sistema
informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia  fatto
in  forma  cartacea,  la  Segreteria  provvede  ad   estrarre   copia
informatica del  documento  cartaceo  e,  dopo  averne  attestata  la
conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento
nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento. 
  10. L'originale del provvedimento digitale o, nei casi  di  cui  al
comma  9,  la  copia  informatica  del  provvedimento  cartaceo  sono
pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico. 
 
                               Art. 6. 
              Redazione e deposito degli atti digitali 
                      - art. 9 del Regolamento 
 
  1. Il deposito del ricorso introduttivo e  dei  relativi  allegati,
nei formati di cui all'articolo  12,  e'  effettuato  utilizzando  il
modulo  denominato  ModuloDepositoRicorso,   scaricabile   dal   Sito
Istituzionale,  da  compilare  secondo  le   indicazioni   ivi   rese
disponibili. 
  2. Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e  dei
relativi allegati, nei formati di cui all'articolo  12,  si  effettua
utilizzando   l'apposito   modulo,   denominato   ModuloDepositoAtto,
scaricabile dal Sito Istituzionale, in cui deve  essere  indicato  il
numero di ricorso generale attribuito dal  S.I.G.A.  al  momento  del
deposito del ricorso introduttivo. 
  3. Il deposito del ricorso introduttivo e  dei  relativi  allegati,
nonche'  degli  altri  atti  processuali,  puo'   essere   effettuato
autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche  nel  caso
in cui sia stata conferita una procura congiunta. 
  4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato
PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES. 
  5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi  1  e
2, compreso il ricorso, sono inseriti in  un  unico  contenitore.  La
firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti  i
documenti in essi contenuti. 
  6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto  sono  inseriti
nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi
contenuti. Il  S.I.G.A.  prevede  funzionalita'  per  la  verifica  e
l'integrazione  delle  informazioni  da  parte   del   personale   di
Segreteria. 
  7. Il deposito dell'atto  introduttivo,  dei  relativi  allegati  e
degli altri atti di parte si effettua  tramite  PEC,  secondo  quanto
indicato dall'articolo 7. 
  8. Nel caso in  cui  non  sia  possibile,  per  comprovate  ragioni
tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal  messaggio  di  cui
all'articolo 7, comma  7,  o  nel  caso  in  cui  la  dimensione  del
documento da depositare superi i 30 MB, e' consentito il  caricamento
diretto attraverso il Sito  Istituzionale  (upload),  secondo  quanto
indicato dall'articolo 8. 
  9.  Il  deposito  dell'atto  introduttivo  e   degli   altri   atti
processuali  da  parte  dell'Avvocatura  dello  Stato   avviene   con
modalita' di cooperazione applicativa nel rispetto delle disposizioni
dettate dai commi 6 e 7. 
  10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato  funzionamento  del
sistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite dal  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   il   deposito   del
provvedimento giurisdizionale sia eseguito in forma  cartacea,  salve
ragioni tecniche ostative la Segreteria provvede  ad  estrarre  copia
informatica del  documento  cartaceo  e,  dopo  averne  attestata  la
conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento
nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento. 
 
                               Art. 7. 
            Deposito tramite PEC - art. 9 del Regolamento 
 
  1.  L'invio  tramite  PEC  dell'atto  introduttivo,  dei   relativi
allegati e degli altri atti di parte e' effettuato dalla casella  PEC
individuale dell'avvocato  difensore  alla  casella  PEC  della  sede
giudiziaria adita pubblicata sul Sito Istituzionale,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 6, comma 3. 
  2. L'avvocato che utilizza  la  PEC  deve  abilitare  l'opzione  di
«ricevuta completa» sulla propria casella PEC  prima  di  inviare  il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. 
  3. L'avvocato riceve automaticamente: 
    a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione
della PEC di deposito, con  indicazione  della  data  e  dell'ora  di
accettazione; 
    b) successivamente, dal gestore dell'Amministrazione un messaggio
di avvenuta consegna della PEC di deposito. 
  4. Il S.I.G.A. invia all'avvocato, entro le ore  24.00  del  giorno
lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta  consegna,
un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione  di  deposito»,
che  riporta  l'indicazione  del  numero  progressivo  di  protocollo
assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi  con  il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. 
  5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto
il messaggio di cui al comma 4, il deposito si  considera  effettuato
nel momento in cui e' stata  generata  la  ricevuta  di  accettazione
della PEC, di cui al comma 3, lettera a). 
  6.  Il  messaggio  di  registrazione  di   deposito   contiene   le
indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate
nel deposito. 
  7. Se il deposito non puo' essere elaborato dal  S.I.G.A.  a  causa
del mancato rispetto  delle  caratteristiche  tecniche,  il  mittente
riceve a mezzo PEC, nello stesso  termine  di  cui  al  comma  4,  un
messaggio   di   «mancato   deposito»,    attestante    il    mancato
perfezionamento del deposito. 
  8. L'avvenuta registrazione del  deposito  puo'  essere  verificata
anche attraverso l'apposita funzione del Portale dell'Avvocato. 
  9. Nel caso di messaggi eccedenti  il  limite  di  capacita'  della
casella di posta certificata del mittente, il  S.I.G.A.  consente  il
frazionamento del deposito del ricorso introduttivo  e  dei  relativi
allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito
l'indice di tutti i  documenti  in  corso  di  deposito,  mentre  nei
successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato. 
  10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto a  mezzo
PEC e' comunque consentito, nei casi di cui all'articolo 6, comma  8,
il deposito dei relativi allegati nonche' degli  atti  successivi  al
primo anche tramite upload. 
 
                               Art. 8. 
          Deposito tramite upload - art. 9 del Regolamento 
 
  1. Il deposito con upload e' consentito tramite canale sicuro,  nei
casi di cui all'articolo 6, comma 8, mediante  collegamento  al  Sito
Istituzionale,   nell'apposita   sezione   presente    nel    Portale
dell'Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito
atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate. 
  2. L'avvocato deve indicare la ragione che  non  ha  consentito  il
deposito  mediante  PEC  e  digitare  il  codice  identificativo  del
messaggio di mancato deposito. 
  3. Ad avvenuto completamento della procedura  l'avvocato  invia  il
ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzione
presente nel Sito Istituzionale. Il  S.I.G.A.  genera  un  messaggio,
immediatamente visualizzabile, di ricezione. 
  4. Ai fini del rispetto dei termini processuali,  il  deposito  con
upload si considera effettuato nel momento  in  cui  il  S.I.G.A.  ha
registrato l'invio del ricorso o degli  altri  atti  processuali,  ai
sensi del comma 3. 
  5. Il S.I.G.A. consente la stampa del messaggio  di  ricezione,  di
cui al comma 3, in  formato  PDF,  con  l'indicazione  della  data  e
dell'ora del deposito. 
  6. Il deposito ricevuto e' inserito  automaticamente  nel  S.I.G.A.
che  prevede  apposite   funzionalita'   per   l'integrazione   delle
informazioni necessarie per la corretta gestione procedurale  a  cura
della Segreteria. 
  7. La Segreteria della sede giudiziaria  adita  invia  all'avvocato
entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione
del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione
deposito,  che  riporta  l'indicazione  del  numero  progressivo   di
protocollo assegnato  e  l'elenco  di  tutti  gli  atti  e  documenti
depositati con upload. 
  8. Se il deposito non puo' essere elaborato dal  S.I.G.A.  a  causa
del mancato  rispetto  delle  caratteristiche  tecniche,  il  S.I.G.A
segnala il mancato deposito, evidenziando le  anomalie  di  carattere
tecnico riscontrate. 
  9. L'avvenuto deposito del ricorso o degli altri  atti  processuali
puo' essere verificato attraverso  l'apposita  funzione  del  Portale
dell'Avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione  della
PEC di cui al comma 7. 
  10. Qualora il deposito del ricorso  introduttivo  sia  fatto,  nei
casi di cui all'articolo 6, comma 8,  a  mezzo  upload,  e'  comunque
consentito il deposito dei relativi allegati nonche' degli altri atti
successivi a mezzo PEC. 
 
                               Art. 9. 
      Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice 
          e degli atti delle parti - art. 9 del Regolamento 
 
  1. Il deposito degli atti processuali in formato digitale da  parte
degli ausiliari del giudice e delle  amministrazioni  pubbliche  alle
quali sono stati chiesti  adempimenti  istruttori  si  effettua,  nei
formati di cui all'articolo 12,  con  le  modalita'  descritte  dagli
articoli 7 e 8, utilizzando  gli  appositi  moduli  in  formato  PDF,
scaricabili dal Sito Istituzionale, in cui deve  essere  indicato  il
numero del ricorso introduttivo. 
  2. La Segreteria trasmette, con PEC, all'ausiliario del Giudice, le
credenziali    per    accedere    alle    informazioni     necessarie
all'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali  credenziali  sono
generate automaticamente dal S.I.G.A. e associate in modo univoco  al
provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni. 
  3. La parte privata, nei casi in cui  e'  autorizzata  a  stare  in
giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso  introduttivo
e degli atti successivi al primo con le stesse modalita' di cui  agli
articoli 7 e 8. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, la parte deve dotarsi di una  casella
PEC, nonche' di  firma  digitale.  Qualora  intenda  avvalersi  della
modalita' di deposito tramite upload, nei casi di cui all'articolo 6,
comma 8, la parte richiede le credenziali di accesso con le modalita'
di cui all'articolo 17, comma 12. 
 
                              Art. 10. 
            Atti del Segretario - art.10 del Regolamento 
 
  1. Gli atti di cui all'articolo 10 del Regolamento vengono  redatti
dal Segretario utilizzando apposita funzionalita' del S.I.G.A.,  alla
quale egli accede con le proprie credenziali. 
  2. Gli  atti  di  cui  al  comma  1,  prodotti  in  formato  PDF  e
sottoscritti  con  firma  digitale,  sono  inseriti   nei   fascicoli
informatici nonche' nella Sezione del S.I.G.A. denominata  «udienze»,
accessibile esclusivamente agli utenti abilitati, e  sono  conservati
con le modalita' di cui all'articolo 2. 
 
                              Art. 11. 
Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche -  art.  12  del
                             Regolamento 
 
  1. La trasmissione dei fascicoli informatici  di  primo  grado  con
modalita' telematiche da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali
e  del  Tribunale   Regionale   di   giustizia   amministrativa   del
Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, avviene,  tramite  S.I.G.A.,
mediante accesso diretto al fascicolo di primo  grado  da  parte  dei
soggetti abilitati. 
  2. La trasmissione del fascicolo  informatico  o  di  suoi  singoli
atti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al
comma 1 avviene,  in  ogni  stato  e  grado  del  giudizio,  per  via
telematica  con  le  modalita'  stabilite  in  virtu'   di   apposite
Convenzioni  stipulate  dal  Segretariato  Generale  della  Giustizia
Amministrativa. 
 
                              Art. 12. 
           Formato degli atti e dei documenti processuali 
                      - art. 11 del Regolamento 
 
  1. L'atto del processo  in  forma  di  documento  informatico  puo'
essere depositato esclusivamente nei seguenti formati: 
    a) PDF  -  PDF/A  ottenuto  da  trasformazione  di  un  documento
testuale, senza restrizioni per le operazioni di  selezione  e  copia
parti. Non e' ammessa la  scansione  di  copia  per  immagine,  fatta
eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4; 
    b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); 
    c) testo formattato (estensione RTF); 
    d)  archivio  compresso  WinZip   (estensione   zip)   o   WinRAR
(estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti. 
  2. I formati indicati non  devono  contenere  restrizioni  al  loro
utilizzo per selezione e copia integrale o parziale. 
  3. I documenti allegati e  la  procura  alle  liti  possono  essere
depositati esclusivamente nei seguenti formati: 
    a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti; 
    b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); 
    c) Extended Markup Language (estensione xml); 
    d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif); 
    e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg),  purche'  contenenti
file nei formati di cui alle lettere precedenti; 
    f)  archivio  compresso  WinZip   (estensione   zip)   o   WinRAR
(estensione rar), nei formati di cui alle lettere  da  a)  a  f)  del
presente comma. 
  4. I documenti digitali possono essere  depositati  in  un  formato
diverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato  e'
richiesto da specifiche disposizioni normative. 
  5. Il deposito di  atti  e  documenti  in  formato  Immagini  e  di
documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei e'
ammesso esclusivamente nel caso in cui i  documenti  originali  siano
disponibili solo in versione cartacea. 
  6. La struttura del documento con firma digitale e' PAdES-BES. 
  7. La modalita' di apposizione della firma digitale o  della  firma
elettronica qualificata e' del tipo «firme multiple»  e  prevede  che
uno o piu' soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo
stesso documento. Il sistema  consente  anche  l'apposizione  di  una
firma singola. 
 
                              Art. 13. 
                  Comunicazioni per via telematica 
                      - art. 13 del Regolamento 
 
  1. Le  comunicazioni  di  Segreteria  nei  confronti  di  qualsiasi
soggetto  tenuto  per  legge  a  dotarsi  di  PEC   sono   effettuate
esclusivamente   con   modalita'    telematiche,    avvalendosi    di
funzionalita' disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC
individuali  risultanti  dai  pubblici  elenchi.   Le   comunicazioni
avvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito,
che rilascia e  gestisce  appositi  indirizzi  di  PEC,  dedicati  in
maniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalita'. 
  2. Le comunicazioni nei confronti delle  pubbliche  amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC
utilizzando gli indirizzi PEC del Registro delle PP.AA. L'accesso  ai
Registri formati  e  gestiti  presso  il  Ministero  della  giustizia
nonche' presso il Ministero dello sviluppo economico  avviene  previo
accordo e  con  le  modalita'  tecniche  concordate  con  i  medesimi
Ministeri. 
  3. Alle comunicazioni a mezzo  PEC  nei  confronti  dell'Avvocatura
dello Stato o di altri soggetti pubblici si procede  in  cooperazione
applicativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD. 
  4. In tutti i casi in cui il  codice  del  processo  amministrativo
prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale,
questa avviene mediante messaggio  PEC  contenente  gli  estremi  del
provvedimento e l'indicazione che il provvedimento e'  visualizzabile
nel fascicolo informatico e, comunque, nell'area  pubblica  del  Sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa. 
  5. La comunicazione di segreteria e' allegata  in  formato  PDF  al
messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente. 
  6. Le ricevute di consegna e  di  mancata  consegna  sono  di  tipo
completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati  di
certificazione del gestore certificato del destinatario. 
  7. Le ricevute di consegna e di  mancata  consegna,  elaborate  dal
S.I.G.A., sono conservate nel fascicolo informatico. 
  8. Qualora la comunicazione non possa essere eseguita per un errore
non superabile imputabile al  Sistema,  l'invio  della  comunicazione
viene ripetuto e, in caso di ulteriore avviso di mancata consegna, la
comunicazione viene effettuata dalla Segreteria a mezzo fax; in  caso
di ulteriore impossibilita', si procede secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 45 disp. att. c.p.c. 
  9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti  andata  a  buon
fine per cause  imputabili  al  destinatario,  come  attestato  dalla
ricevuta di mancata consegna, la comunicazione  si  ha  per  eseguita
presso la Segreteria dell'Ufficio Giudiziario  presso  cui  pende  il
ricorso. Il S.I.G.A. consente al  difensore,  attraverso  il  portale
dell'avvocato  ovvero  attraverso  ulteriori  modalita'  telematiche,
successivamente  definite  e  che  verranno  rese   note   sul   Sito
istituzionale, di essere informato circa l'esito della comunicazione. 
  10. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata  per
estratto con contestuale messa  a  disposizione  dell'atto  integrale
nell'apposita area del Sito Istituzionale, nel rispetto dei requisiti
di sicurezza,  con  modalita'  tali  da  garantire  l'identificazione
dell'autore  dell'accesso  e   la   tracciabilita'   delle   relative
attivita'. 
  11. Il S.I.G.A. garantisce la conservazione dei  log  dei  messaggi
transitati  attraverso  il  proprio  gestore  di  posta   elettronica
certificata per 5 anni  dalla  definitivita'  del  provvedimento  che
conclude  il  procedimento,  registrando  le  seguenti  informazioni:
Codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale,  Data
ed ora dell'invio,  Esito  invio,  Destinatario  messaggio,  Mittente
messaggio, Tipo ricevute pervenute, Eventuale errore restituito, Data
e ora della consegna. 
 
                              Art. 14. 
                  Notificazioni per via telematica 
                  - articoli 8 e 14 del Regolamento 
 
  1.  Le  notificazioni  da  parte  dei  difensori   possono   essere
effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante  dai
pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo  PEC
risulti dai medesimi pubblici elenchi. 
  2. Le notificazioni nei confronti delle  pubbliche  amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi
degli indirizzi PEC del  Registro  delle  P.P.  AA.,  fermo  restando
quanto previsto, anche in ordine alla  domiciliazione  delle  stesse,
dal  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  in   materia   di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato. 
  3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine  della
procura conferita su supporto cartaceo e ne  attesta  la  conformita'
all'originale,  ai  sensi  dell'articolo   22   del   CAD,   mediante
sottoscrizione con firma digitale. 
  4. In presenza di piu' procure e' possibile l'allegazione  all'atto
notificato di uno  o  piu'  documenti  contenenti  la  scansione  per
immagini di una o piu' procure. 
  5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione e'
effettuato con modalita' telematiche, secondo quanto  previsto  dagli
articoli 6, 7 e 8. 
  6. Qualora l'atto di  parte  sia  stato  notificato  con  modalita'
cartacea, il relativo  deposito  in  giudizio  deve  essere  comunque
effettuato con modalita' telematiche, nel rispetto dei formati di cui
all'articolo  12.  Quando  la  notifica  abbia  riguardato  la  copia
analogica di  un  atto  in  originale  informatico,  la  prova  della
medesima  e'  data  mediante  deposito  di  copia  informatica  della
relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato  con
le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5,  del  Regolamento,  nel
rispetto  dei  formati  previsti  per  i  documenti.  Qualora  l'atto
notificato con modalita' cartacea consista, nei casi  consentiti,  in
un atto nativo analogico, la prova della notifica e' data mediante il
deposito  di  copia   informatica   della   relativa   documentazione
analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con  le  modalita'
di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento,  nel  rispetto  dei
formati previsti per i documenti. 
  7. Nel ricorso  elettorale,  di  cui  all'articolo  129,  comma  3,
lettera a) del CPA, il ricorrente in possesso di firma digitale e  di
un proprio indirizzo PEC puo' effettuare la notifica  del  ricorso  a
mezzo PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC  risultanti
dai pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2. 
  8.  La  segreteria  dell'Ufficio  giudiziario  adito,  ricevuto  il
deposito del ricorso elettorale con modalita'  telematiche,  provvede
alla  sua  immediata  pubblicazione  sul  Sito  istituzionale,   area
«Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessita' di  previa
autenticazione. 
 
                              Art. 15. 
Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno -  art.
                         15 del Regolamento 
 
  1. La casella PEC del difensore contenuta nei pubblici  elenchi  ed
utilizzata nel processo amministrativo telematico  deve  disporre  di
uno spazio disco non inferiore a 1 Gigabyte. 
 
                              Art. 16. 
          Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti 
                      - art. 16 del Regolamento 
 
  1. La richiesta telematica di copie di atti e documenti processuali
e' effettuata attraverso apposita funzionalita' disponibile sul  Sito
Istituzionale. 
  2. La richiesta e' effettuata indicando  il  numero  di  protocollo
degli atti, documenti o provvedimenti di cui  si  richiede  duplicato
informatico o copia autentica, digitale o cartacea. 
  3. La richiesta  e'  effettuata  mediante  la  compilazione  di  un
apposito modulo disponibile sul Sito Istituzionale. 
  4. Al richiedente e' assegnato  un  codice  identificativo  univoco
associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio
della copia. 
  5. Il rilascio della copia  informatica  di  atti  e  documenti  e'
eseguito previo pagamento dei  relativi  diritti,  con  le  modalita'
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,
n. 115 e successive modificazioni. 
  6. Il S.I.G.A. comunica all'interessato  in  apposita  sezione  del
Sito istituzionale l'importo da  versare  per  i  diritti  di  copia,
calcolato in base alle vigenti  disposizioni  normative,  secondo  le
indicazioni fornite dall'interessato al  momento  dell'individuazione
dei documenti di  cui  ha  chiesto  copia.  Insieme  all'importo  dei
diritti  e  degli  oneri  viene  comunicato   all'interessato   anche
l'identificativo  univoco  associato  al  flusso  di  gestione  della
richiesta di rilascio della copia. 
  7. La copia richiesta e' rilasciata a mezzo PEC o,  ove  richiesto,
con modalita' cartacee direttamente dalla Segreteria, solo  dopo  che
e' pervenuta la ricevuta telematica del pagamento. 
  8. Se la copia  richiesta  riguarda  documenti  che,  per  la  loro
tipologia o dimensione,  non  possono  essere  inviati  con  PEC,  la
Segreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che  la  copia
puo' essere ritirata presso gli uffici giudiziari. 
  9. La copia «uso studio» dei provvedimenti,  resa  disponibile  nel
Sito istituzionale, e' visualizzabile e scaricabile  da  chiunque  vi
abbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia. 
 
                              Art. 17. 
Consultazione dei dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  e
                  accesso al fascicolo informatico 
                 - articoli 17 e 18 del Regolamento 
 
  1. L'accesso ai servizi di consultazione  dei  dati  identificativi
delle questioni pendenti, l'accesso al fascicolo informatico  e  alle
altre informazioni rese disponibili  dalla  Giustizia  Amministrativa
avviene  tramite  il   Sito   Istituzionale,   nel   rispetto   delle
disposizioni del CAD e del Codice dei dati personali. 
  2. L'accesso ai  dati  essenziali  identificativi  delle  questioni
pendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la  riservatezza
dei nomi delle parti ai sensi dell'articolo 51 del  Codice  dei  dati
personali, e'  consentito,  senza  necessita'  di  autenticazione,  a
chiunque vi abbia interesse attraverso il  Sito  Istituzionale,  Area
pubblica, attivita' istituzionale, attraverso appositi link. In  tale
aerea sono accessibili, in forma anonima, le informazioni riguardanti
Udienza, Calendario Udienze, Ruolo Udienza, Ricorsi, Provvedimenti. 
  3. Con le medesime modalita' descritte al comma  2,  e'  consentito
l'accesso  alle  copie  «uso  studio»  dei  provvedimenti  giudiziari
pubblicati nel «Motore di ricerca» del Sito Istituzionale,  ai  sensi
dell'articolo 56 del CAD, con le cautele previste dalla normativa  in
materia di tutela dei dati personali. 
  4. L'accesso alle altre informazioni e'  consentito  esclusivamente
ai soggetti abilitati, tramite apposite  credenziali  rilasciate  dal
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. 
 
                              Art. 18. 
                  Accesso al fascicolo informatico 
                 - articoli 17 e 18 del Regolamento 
 
  1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti
e ai  provvedimenti  contenuti  nei  fascicoli  informatici  di  loro
competenza, nonche' a tutti i dati relativi  alla  propria  attivita'
istituzionale, attraverso la sezione riservata del Sito Istituzionale
denominata  «Portale  del   magistrato»,   utilizzando   le   proprie
credenziali (username e password). 
  2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi  di  consultazione
del  fascicolo  processuale,  nei  limiti   dell'incarico   ricevuto,
attraverso una sezione riservata del  Sito  Istituzionale  denominata
«Ausiliari del Giudice», inserendo le proprie credenziali (username e
password).  La  richiesta  di  credenziali  e'  effettuata  per   via
telematica utilizzando l'apposita funzione del sito istituzionale. Le
credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse  modalita'  di
seguito  previste  per  i  difensori,  all'indirizzo  risultante   da
pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell'incarico. 
  3. L'avvocato difensore munito di procura, anche se non  costituito
in giudizio, puo' richiedere il rilascio delle credenziali di accesso
al fascicolo informatico utilizzando l'apposita funzione presente nel
Portale dell'Avvocato. Le credenziali, rilasciate  con  le  modalita'
indicate nel presente articolo, sono disattivate  decorsi  60  giorni
dalla data del rilascio. 
  4. Ai fini del rilascio delle credenziali  di  accesso,  l'avvocato
difensore deve fornire i propri dati identificativi. 
  5. Le credenziali di accesso sono  inviate  all'indirizzo  PEC  del
difensore, previa verifica della correttezza dei dati  identificativi
comunicati. 
  6. La password comunicata deve essere necessariamente  cambiata  al
primo accesso. 
  7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che
abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche  al  fine  di
accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali  assumono  il
patrocinio,  devono  comunicare  al  ReGIndE  un  indirizzo  di   PEC
personale, con le modalita' specificate in apposita sezione del  Sito
Istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal S.I.G.A.  a
tale  indirizzo,  previa  verifica   della   correttezza   dei   dati
identificativi. 
  8. Le parti che possono stare  in  giudizio  personalmente  possono
accedere al S.I.G.A. tramite una apposita sezione riservata del  Sito
Istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username  e
password) e' presentata all'Ufficio  giudiziario  interessato,  anche
attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile  sul
sito istituzionale,  ed  e'  inoltrata  dall'Ufficio  giudiziario  al
Segretariato  della  Giustizia  Amministrativa  mediante   l'apposita
funzione presente nel Sito Istituzionale. 
  9. L'accesso delle parti private e pubbliche abilitate  all'accesso
al fascicolo processuale tenuto con  modalita'  informatiche  avviene
attraverso una sezione riservata del  Sito  istituzionale  denominata
«Parti»,  utilizzando  apposite  credenziali  di  accesso   personale
(username  e  password).  Le  credenziali  sono  rilasciate,   previa
identificazione, alla PEC del soggetto richiedente. 
  10. Il Segretariato  della  Giustizia  Amministrativa  fornisce  al
personale delle Segreterie le credenziali necessarie all'espletamento
delle proprie attivita' istituzionali. La richiesta di rilascio delle
credenziali di accesso e' presentata con PEC dal Segretario  Generale
dell'ufficio giudiziario o dal Dirigente amministrativo, responsabili
della corretta gestione delle credenziali, al Responsabile  del  SIGA
nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Generale  della
Giustizia Amministrativa. 
  11. La password assegnata agli aventi titolo e'  efficace  per  non
oltre tre mesi dalla data di rilascio trascorsi i quali  deve  essere
cambiata, ed e' comunque disattivata decorsi 6 mesi  dalla  data  del
rilascio senza che sia stata utilizzata. 
  12. Nel caso di scadenza della password o di  accesso  al  S.I.G.A.
con password erronea per piu' di tre tentativi, l'accesso al sito  e'
interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta. 
  13. Le credenziali di accesso rilasciate per l'accesso al  S.I.G.A.
sono strettamente personali e  sono  incedibili.  Il  titolare  delle
credenziali e' responsabile del loro uso e risponde per ogni  accesso
indebito al sistema nonche' per l'eventuale indebita  divulgazione  a
terzi di dati riservati. 
  14. Gli accessi ai dati processuali del S.I.G.A. sono tracciati  da
log che sono conservati con modalita' protetta per dieci anni e  sono
consegnati periodicamente al  Responsabile  per  il  trattamento  dei
dati. 
  15. Diverse modalita' per  l'identificazione  degli  aventi  titolo
all'accesso e per il rilascio delle relative password possono  essere
stabilite dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. 
  16. Ulteriori  modalita'  di  autenticazione  informatica  potranno
essere adottate a  seguito  di  evoluzione  tecnologica  del  Sistema
secondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici. 
  17. In tutti i casi di cui alla  presente  disposizione  l'accesso,
nel  rispetto  dei  principi  di  pertinenza  e  non  eccedenza,   e'
consentito  previa  identificazione   degli   utenti   abilitati   in
conformita' all'articolo 64 del CAD.
 
         

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