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Pubblicate le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico


Pubblicate le regole tecnico-operative


per l'attuazione del processo amministrativo telematico


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2016, n. 40 


Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (16G00050)


(GU n.67 del 21-3-2016)


Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2016



 
Capo I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
Governo per il riordino del processo amministrativo», e in
particolare l'articolo 13 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione», che
reca norme sul processo telematico, l'articolo 39 dell'Allegato 1
«Codice del processo amministrativo», nonche' l'articolo 136 del
medesimo Allegato 1, in materia di comunicazioni, depositi
informatici e firma digitale;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facolta' di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale»;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2013)»;
Visto l'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 123 «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68 «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta
elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2
novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri in data 6
maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso
della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico
ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
novembre 2014, recante «Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8;
Rilevata la necessita' di adottare le regole tecniche previste
dall'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104;
Acquisito il parere espresso in data 25 settembre 2015 dal
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;
Acquisito il parere espresso in data 15 ottobre 2015 dall'Agenzia
per l'Italia Digitale;
Acquisito il parere espresso in data 9 novembre 2015 dal Garante
per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Prof. Claudio De Vincenti, e'
stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA:
Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive
modificazioni «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo
amministrativo»;
b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD:
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
c) codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito
denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e successive modificazioni;
d) sistema informativo della giustizia amministrativa, di seguito
denominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software,
mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via
automatizzata attivita', dati, servizi, comunicazioni e procedure
relative allo svolgimento dell'attivita' processuale;
e) portale dei servizi telematici: struttura
tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi
telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto;
f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente
l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti
abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta
elettronica certificata della giustizia amministrativa;
g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC:
sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente
documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di
documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g),
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server;
i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici;
l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo
processuale, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 2 «Norme di
attuazione», del CPA;
m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma
1, lettera p), del CAD;
n) copia informatica di documento analogico: il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento
analogico da cui e' tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
i-bis), del CAD;
o) copia per immagine su supporto informatico del documento
analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a
quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui all'articolo
1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;
p) copia informatica di documento informatico: il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui
e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori
binari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;
q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento
originario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del
CAD;
r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia
amministrativa - Servizio Centrale per l'informatica e le tecnologie
di comunicazione;
s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e privati, interni ed
esterni, abilitati all'utilizzo dei servizi telematici della
giustizia amministrativa e ad interagire con il S.I.G.A. con
modalita' telematiche; in particolare si intende: per soggetti
abilitati interni, i magistrati e il personale degli uffici
giudiziari; per soggetti abilitati esterni, gli esperti e gli
ausiliari del giudice, i difensori e le parti pubbliche e private;
t) spam: messaggi indesiderati;
u) software antispam: programma studiato e progettato per rilevare
ed eliminare lo spam;
v) log: documento informatico contenente la registrazione
cronologica di una o piu' operazioni informatiche, generato
automaticamente dal sistema informatico.

                               Art. 2 


Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative
previste dall'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del CPA
per la realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante
l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, si procede al trattamento
dei dati con modalita' informatiche automatiche, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del Codice dei dati personali.

Capo II

Il Sistema informativo della giustizia amministrativa

                               Art. 3 


Organizzazione
del Sistema Informativo della giustizia amministrativa

1. Il SIGA e' organizzato in conformita' alle prescrizioni del CPA,
alle disposizioni di legge speciali regolanti il processo
amministrativo telematico, al CAD e al Codice dei dati personali.
2. Il Responsabile del SIGA e' responsabile della gestione dei
sistemi informativi della giustizia amministrativa.
3. I dati del SIGA sono custoditi in infrastrutture informatiche
che garantiscono l'affidabilita', la riservatezza e la sicurezza dei
dati e dei documenti ivi contenuti, ai sensi delle specifiche
tecniche di cui all'articolo 19.
4. Gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, il Consiglio
di Presidenza della Giustizia Amministrativa e il Segretariato
Generale della Giustizia Amministrativa sono titolari dei trattamenti
di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per
legge o regolamento ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei dati
personali. Il responsabile del trattamento dei dati e'
facoltativamente designato dal titolare.

                               Art. 4 


Compiti
del Sistema Informativo della giustizia amministrativa

1. Il SIGA gestisce con modalita' informatiche in ogni grado del
giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione
del procedimento giurisdizionale, la tenuta dei registri, il
deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di
copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti
giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei
fascicoli ed ogni altra attivita' inerente al processo amministrativo
telematico.

Capo III

Il Processo amministrativo telematico

                               Art. 5 


Fascicolo informatico

1. Il fascicolo processuale e' tenuto sotto forma di fascicolo
informatico.
2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati,
i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di
documento informatico, ovvero le copie per immagine su supporto
informatico dei medesimi atti.
3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione
del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei
dati ivi inseriti;
b) del numero del ricorso;
c) dell'oggetto sintetico del ricorso;
d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, anche depositati in forma
cartacea, ai sensi dell'articolo 9, comma 8.
4. In esso sono inserite, altresi', informazioni riguardanti:
a) i componenti del Collegio e i suoi ausiliari, le parti e i
difensori (tipologia di parte; data di costituzione, data di
rinuncia; partita IVA/codice fiscale);
b) l'oggetto del ricorso per esteso, consistente nella precisa
indicazione dei provvedimenti impugnati e/o dell'oggetto della
domanda proposta nonche' l'indicazione della materia del ricorso;
c) le comunicazioni di Segreteria nonche' le relative ricevute di
PEC;
d) le camere di consiglio e le udienze;
e) i ricorsi collegati;
f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di
provenienza, in caso di appello, regolamento di competenza,
revocazione e negli altri casi previsti;
g) i provvedimenti impugnati;
h) le spese di giustizia;
i) il patrocinio a spese dello Stato.
5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed
e' formato in modo da garantire la facile reperibilita' ed il
collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di
deposito, al contenuto ed alle finalita' dei singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 19 sono definite
le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di
accesso al fascicolo informatico.
7. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' di tutti
gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici
e' assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015.
8. Il Segretario dell'ufficio giudiziario competente controlla la
regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti secondo quanto
indicato dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

                               Art. 6 


Registro generale dei ricorsi
e registri telematici particolari

1. I registri di presentazione dei ricorsi e i registri
particolari, di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di
attuazione del CPA sono gestiti con modalita' informatiche,
assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della
data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del
soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonche' secondo
quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
2. Sono gestiti con modalita' automatizzata, in particolare, i
seguenti registri:
a) registro generale dei ricorsi;
b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato;
c) processi verbali;
d) provvedimenti dell'Adunanza plenaria;
e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari);
f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e
cautelari ante causam);
g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelari
ante causam, ordinanze cautelari);
h) istanze di fissazione di udienza;
i) istanze di prelievo.

                               Art. 7 


Provvedimenti del giudice

1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto
forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I
provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi
sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio,
che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Segreteria per
il deposito.
2. Il Segretario di sezione sottoscrive con la propria firma
digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito
nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante
inserimento, nel SIGA e sul sito INTERNET della giustizia
amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di
tutela dei dati personali, ed in particolare nel rispetto della
disciplina dettata dagli articoli 51 e 52 del Codice dei dati
personali, secondo le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche
di cui all'articolo 19.
3. Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e
sottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente quando
il Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in
grado di ricevere il deposito telematico degli atti. In tal caso, il
Segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica, anche
per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti
dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19 e la inserisce nel
fascicolo informatico.
4. Il deposito dei provvedimenti con modalita' informatiche
sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee.

                               Art. 8 


Procura alle liti e conferimento
dell'incarico di assistenza e difesa

1. La procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei casi in
cui e' il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma
digitale.
2. Nei casi in cui la procura e' conferita su supporto cartaceo, il
difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su
supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista
dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa
dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto
con firma digitale.
3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui
si riferisce:
a) quando e' rilasciata su documento informatico separato
depositato con modalita' telematiche unitamente all'atto a cui si
riferisce;
b) quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta
copia informatica, anche per immagine, depositato con modalita'
telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.
4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su
supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per
immagine di tutte le procure.

                               Art. 9 


Atti delle parti e degli ausiliari del giudice

1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le
memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro
atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice,
sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con
firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD.
2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli atti
processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via
telematica.
3. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1,
effettuato mediante posta elettronica certificata, e' tempestivo
quando entro le ore 24 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta
di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche
successivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dalle
specifiche tecniche di cui all'articolo 19. Se al mittente perviene
il messaggio di mancata consegna della PEC di deposito, l'attivita'
di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai fini
della rimessione in termini da parte del Giudice, ove la mancata
consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve essere
allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di
avvenuta accettazione generata tempestivamente.
4. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o
documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in
camera di consiglio, il deposito effettuato con modalita' telematiche
deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la
dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il deposito
degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante l'invio di
piu' messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso il
deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona con la generazione
dell'ultima ricevuta di accettazione. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 3.
6. Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare
dimensione del documento, il deposito non puo' avvenire mediante PEC
ad esso puo' procedersi mediante upload attraverso il sito
istituzionale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, il
deposito si considera perfezionato all'atto della registrazione
dell'invio da parte del SIGA.
7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al comma 1,
attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta protocollazione,
e' effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
8. Nel corso del giudizio, il giudice puo', per specifiche e
motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di
copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto
di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del
deposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo. Con le stesse
modalita' si procede nei casi di produzione autorizzata di documenti
ai sensi dell'articolo 55, commi 7 e 8, del CPA nonche' nei casi di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e nei casi di dispensa dal
deposito telematico di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA.
9. Nei casi di oggettiva impossibilita' di funzionamento del SIGA,
attestata dal Responsabile del SIGA secondo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, e nelle ipotesi di cui al comma 8, gli atti
e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla
Segreteria dell'Ufficio Giudiziario, che, salva la ricorrenza di
ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del Presidente
nei casi di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA, provvede ad
effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico,
apponendo la firma digitale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD.
10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo dei quali
non e' effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma 9
sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli
elementi identificativi del procedimento nel cui ambito e' stato
operato il deposito. Tale fascicolo forma parte integrante del
fascicolo informatico ed e' formato e tenuto con le modalita' di cui
all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del CPA.
11. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il
deposito di cui al presente articolo sono pubblicati sul portale
Internet della giustizia amministrativa.

                               Art. 10 


Atti del Segretario

1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e dei procedimenti in
camera di consiglio, redatto come documento informatico, e'
sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera
di consiglio e dal Segretario di udienza ed e' conservato con
modalita' informatiche.
2. Gli atti redatti dal Segretario dell'ufficio giudiziario
riguardanti ogni singolo giudizio sono sottoscritti con firma
digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico.
3. Con le stesse modalita' si procede per la redazione del processo
verbale nei casi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

                               Art. 11 


Formato degli atti, dei documenti e modalita' di deposito

1. I formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie
informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo,
nonche' le modalita' di deposito di atti, documenti e verbali sono
stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

                               Art. 12 


Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche

1. La trasmissione telematica da parte dei Tribunali Amministrativi
Regionali e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa del
Trentino-Alto Adige del fascicolo informatico di primo grado al
Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana, tramite SIGA, avviene con modalita' finalizzate ad
assicurarne la data certa, nonche' l'integrita', l'autenticita' e la
riservatezza secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di
cui all'articolo 19.
2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli atti
dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso
organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene,
in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica su canale
sicuro.
3. Ove formato, viene altresi' trasmesso agli organi
giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo cartaceo di cui
all'articolo 9, comma 10.

                               Art. 13 


Comunicazioni per via telematica

1. Le comunicazioni di segreteria sono effettuate esclusivamente
con modalita' telematiche, nei confronti di ciascun avvocato
componente il collegio difensivo ovvero, alternativamente, nei
confronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente nominato, agli
indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l'Avvocatura dello
Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono effettuate
ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD, attraverso canale
sicuro.
2. Le comunicazioni di Segreteria sono altresi' effettuate a mezzo
PEC nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di
PEC, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi, da
acquisirsi secondo le modalita' di cui alle specifiche tecniche di
cui all'articolo 19.
3. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all'articolo
16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni.
4. Con modalita' telematiche si procede altresi' alle comunicazioni
nei confronti di qualsiasi soggetto processuale che, pur non
essendovi obbligato ex lege, abbia comunicato alla Segreteria
dell'Ufficio Giudiziario presso cui e' stato incardinato il ricorso
di voler ricevere le comunicazioni con PEC. In tal caso e'
specificamente indicato l'indirizzo PEC al quale si intendono
ricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per cui
tale comunicazione e' resa.
5. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono effettuate
mediante invio di un messaggio dall'indirizzo PEC dell'ufficio
giudiziario mittente, secondo quando precisato nelle specifiche
tecniche di cui all'articolo 19, all'indirizzo di posta elettronica
certificata del destinatario.
6. La comunicazione a mezzo PEC da parte dell'ufficio giudiziario
si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli
articoli 45 e 48 del CAD.
7. Qualora non sia possibile procedere alla comunicazione
telematica per cause imputabili al malfunzionamento del SIGA, il
Segretario della sezione procede ad effettuare la comunicazione a
mezzo fax e, nel caso di ulteriore impossibilita', procede secondo le
modalita' descritte nell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile.
8. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata
consegna sono conservati nel fascicolo informatico.
9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta andata a buon
fine per causa imputabile al destinatario, attestata dalla ricevuta
di mancata consegna secondo quanto previsto dalle regole tecniche
della posta elettronica certificata di cui al decreto del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la comunicazione si
ha per eseguita con il deposito del provvedimento nel fascicolo
informatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui
all'articolo 19.
10. La comunicazione di un atto che contiene dati sensibili e'
effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione
dell'atto integrale nel fascicolo elettronico accessibile agli aventi
diritto attraverso l'apposita sezione del portale dei servizi
telematici, con modalita' tali da garantire l'identificazione
dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative
attivita', secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui
all'articolo 19.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, fatta eccezione
per le comunicazioni all'istante o al concessionario che non abbiano
espressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni con
modalita' telematica.

                               Art. 14 


Notificazioni per via telematica

1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a
norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non
costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui
all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
3. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC,
le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa
del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo
quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21
gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5
dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate,
unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali,
esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita'
telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo
19.
5. Qualora la notificazione non sia eseguita con modalita'
telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla
notificazione deve essere depositata nel fascicolo informatico
secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo
19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2,
del CAD e' operata con inserimento della dichiarazione di conformita'
all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato.
6. Nei casi di cui al comma 1, la prova della notificazione e'
fornita con modalita' telematiche. Qualora tale prova non sia
possibile per effetto della oggettiva indisponibilita' del SIGA, resa
nota ai difensori con le modalita' definite dal Responsabile del SIGA
anche attraverso il sito web della giustizia amministrativa, il
difensore procede ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge
21 gennaio 1994, n. 53. In tal caso, la Segreteria dell'ufficio
giudiziario presso cui l'atto notificato e' depositato procede
tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati
ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico.
7. Nei casi di cui all'articolo 129, comma 3, lettera a), del CPA,
il ricorso redatto nella forma del documento informatico puo' essere
notificato anche direttamente dal ricorrente ai sensi dell'articolo
3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto compatibile,
secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'articolo
19.

                               Art. 15 


Requisiti della casella di PEC
del soggetto abilitato esterno

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della
PEC a fini processuali, fermi restando gli obblighi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal
decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre
2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005,
sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione
di messaggi di posta elettronica indesiderati;
b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software
idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio
in arrivo e in partenza;
c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta
consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia
amministrativa;
d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche
tecniche di cui all'articolo 19;
e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della
effettiva disponibilita' dello spazio della casella PEC a
disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella
stessa.

                               Art. 16 


Richiesta delle copie di atti
e documenti del fascicolo processuale

1. La parte interessata procede alla richiesta di rilascio di
duplicato informatico o di copia informatica, anche per immagine,
degli atti contenuti nel fascicolo informatico, alla segreteria
dell'ufficio giudiziario presso cui e' incardinato il ricorso.
2. La segreteria dell'ufficio giudiziario comunica alla parte
richiedente l'importo del diritto dovuto per il rilascio, con mezzi
telematici.
3. Alla richiesta di copia e' associato un identificativo univoco
che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento
secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.
4. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco.
5. Il rilascio di copia conforme di atti e documenti del processo
avviene di norma a mezzo PEC con invio all'indirizzo di posta
elettronica certificata del richiedente, secondo le specifiche
tecniche di cui all'articolo 19.
6. La conformita' dell'atto all'originale digitale o analogico
contenuto nel fascicolo processuale e' attestata dalla sottoscrizione
della PEC da parte del Segretario, con apposizione della propria
firma digitale, o, nel caso di rilascio cartaceo, con firma
autografa. Qualora siano richieste piu' copie del medesimo atto o
documento, la conformita' deve essere attestata separatamente per
ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC.
7. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e'
dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai
soggetti abilitati ad accedervi.

                               Art. 17 


Accesso al fascicolo informatico

1. L'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti come
risultanti dal SIGA, secondo le modalita' stabilite dalle specifiche
tecniche di cui all'articolo 19, e' consentito al Presidente o al
magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun
componente il collegio giudicante nonche', nei limiti di cui al comma
2, agli esperti ed ausiliari del Giudice.
2. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di
consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione
concessa dal giudice.
3. L'accesso di cui al comma 1 e' altresi' consentito ai difensori
muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti
personalmente nonche', previa autorizzazione del Giudice, a coloro
che intendano intervenire volontariamente nel giudizio.
4. In caso di delega, il SIGA consente l'accesso ai fascicoli dei
procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione, a cura
di parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione del
sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, al
responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti
adempimenti. L'accesso e' consentito fino alla comunicazione della
revoca della delega.
5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale,
e' redatta in conformita' alle specifiche tecniche di cui
all'articolo 19.
6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i procuratori
dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei
procedimenti nei quali e' parte un soggetto che si avvale o puo'
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
7. L'identificazione informatica dei soggetti cui e' consentito
l'accesso ai sensi del presente articolo avviene in conformita'
all'articolo 64 del CAD secondo le modalita' previste dalle
specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

                               Art. 18 


Servizi di consultazione

1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le
altre decisioni depositate nel fascicolo informatico sono resi
accessibili, nei termini di cui all'articolo 56 del CAD, tramite il
portale dei servizi telematici della Giustizia amministrativa ai
sensi degli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondo
quanto stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

                               Art. 19 


Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche per l'esecuzione del presente regolamento
sono disciplinate nell'Allegato A).
2. I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base
all'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA,
previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e,
limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e le
modifiche sono pubblicate sul sito web della giustizia
amministrativa.

                               Art. 20 


Verifica dello stato di attuazione
del processo amministrativo telematico

1. Il Responsabile del SIGA trasmette, con cadenza semestrale, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo stato di
attuazione del processo amministrativo telematico, prospettando
eventuali ragioni di modifica del presente regolamento su intesa con
il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

                               Art. 21 


Disposizioni finali

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di
introduzione del processo amministrativo telematico.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, delle disposizioni di
attuazione del CPA, dall'entrata in vigore del presente decreto e
fino al 30 giugno 2016 si procede all'applicazione in via
sperimentale delle disposizioni in esso contenute presso i Tribunali
Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di
Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, secondo modalita'
dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di
quanto previsto ai commi 3 e 4. In tale fase il Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa cura la predisposizione dei mezzi e la
formazione del personale per l'applicazione del processo telematico.
3. La sperimentazione puo' valersi di modalita' di simulazione e
della redazione di protocolli funzionali alla graduale verifica del
Sistema. Ove la sperimentazione interessi la generalita' dei ricorsi
da presentarsi in specifiche sedi, delle modalita' e della data di
avvio di essa nel singolo Ufficio Giudiziario e' dato avviso con
provvedimento del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate
le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli
adempimenti processuali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 febbraio 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 676

                                                           Allegato A 

(art. 19 del Regolamento)

SPECIFICHE TECNICHE


Art. 1.
Definizioni

1. Ferme le definizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento, ai
fini del presente Allegato si intende per:
a) Amministrazione: organizzazione della Giustizia
Amministrativa;
b) Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato
CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni;
c) Regolamento: il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri «Regolamento recante le regole tecnico operative per
l'attuazione del processo amministrativo telematico»;
d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2013: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3,
44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD;
e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre
2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli
20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD;
f) Sito istituzionale: il sito internet della Giustizia
amministrativa www.giustizia-amministrativa.it;
g) Portale dell'Avvocato: sezione del Sito Istituzionale
attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al S.I.G.A.;
h) Portale del Magistrato: sezione del Sito Istituzionale
attraverso il quale i magistrati hanno accesso alle informazioni
contenute nel S.I.G.A.;
i) Cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati
strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio
tra Amministrazioni
l) Upload: sistema di riversamento informatico diretto sul server
del S.I.G.A.;
m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer)
protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel
web;
n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di firma
digitale che consente l'identificazione dell'autore del documento e
delle informazioni nello stesso contenute;
o) Pubblici elenchi: gli elenchi di indirizzi PEC indicati
nell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge
17 dicembre 2012, n. 221;
p) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;
q) Registro delle PP.AA.: Registro contenente gli indirizzi PEC
delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, comma 12
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre
2012, n. 221;
r) PDF (Portable Document Format): formato di documento digitale;
s) RTF (Rich Text Format): formato di documento digitale con
formattazione;
t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura senza
formattazione;
u) XML (eXtensible Markup Language): formato di documento
digitale che consente di definire il significato degli elementi
contenuti in un testo;
v) SPC: Sistema Pubblico di Connettivita';
z) ModuloDepositoRicorso: modello PDF, messo a disposizione
dall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, del
ricorso e dei suoi allegati;
aa) ModuloDepositoAtto: modello PDF, messo a disposizione
dall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, degli
atti successivi al ricorso.

 
Art. 2.
Organizzazione del S.I.G.A. - art. 3 del Regolamento

1. Il S.I.G.A. si avvale di un'infrastruttura unitaria e
centralizzata.
2. Il collegamento informatico tra gli Uffici giudiziari dislocati
sul territorio, i magistrati e il personale addetto alle Segreterie
avviene tramite SPC.
3. Il Sito istituzionale e' gestito in hosting dal fornitore,
secondo le regole del contratto SPC interoperabilita' e sicurezza.
4. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa emana le
direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo.
5. L'Amministrazione assicura la conservazione dei dati e dei
documenti, garantendone le caratteristiche di autenticita',
integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dal
disciplinare tecnico di cui all'Allegato B del Codice dei dati
personali, indicate nel manuale di conservazione di cui all'articolo
8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2013, nonche' nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014.
L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' dei
provvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documenti
informatici e' assicurata nei modi previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 e dalle
relative specifiche tecniche, nonche' dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto della
disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in
particolare, del Codice dei dati personali.
6. Il S.I.G.A. prevede l'archiviazione, la conservazione e la
reperibilita' delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettiva
impossibilita' di funzionamento del sistema, anche ai fini di cui
all'articolo 9, comma 8 del Regolamento per 5 anni a decorrere dal
passaggio in giudicato della sentenza.
7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile della
conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei
dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il
responsabile del S.I.G.A., oltre che con il responsabile della
gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione
documentale ove nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6
e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2013.

 
Art. 3.
Fascicolo processuale informatico
- art. 5 del Regolamento

1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio e
contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche' tutti
gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale.
2. Il numero di ricorso e' attribuito automaticamente dal S.I.G.A.
al momento del perfezionamento del deposito telematico, secondo
quanto specificato dall'articolo 6.
3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriori
alla causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento del
deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce.
4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relativi
decreti sono conservati in apposita sezione del S.I.G.A., dove sono
accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al deposito
del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono
successivamente inseriti.
5. Il S.I.G.A. gestisce in una apposita area del fascicolo
informatico la relata di notifica comprendente il dettaglio delle
notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in formato
digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo.
6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene
protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico.
7. Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono
protocollati e indicizzati automaticamente all'interno del medesimo
fascicolo.
8. Il fascicolo processuale informatico contiene, altresi', un
estratto del verbale d'udienza, in formato PDF, sottoscritto
digitalmente, e ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi
ausiliari, in formato digitale o, nei casi consentiti, quale copia
informatica di originale cartaceo, protocollati dal S.I.G.A. in modo
automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e i
provvedimenti sono gestiti nella duplice versione «originale» e
«oscurata».
9. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico consentite ai
soggetti abilitati sono registrate e conservate con caratteristiche
di inalterabilita' ed integrita', per 5 anni dalla definitivita' del
provvedimento che conclude il procedimento, in un apposito file di
log. Quanto agli accessi dei soggetti abilitati esterni, il file di
log contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del
soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documento
informatico prelevato o consultato identificativo di registrazione
del documento informatico nell'ambito del Sistema documentale; c) la
data e l'ora dell'accesso; quanto agli accessi dei soggetti abilitati
interni il file di log contiene i dati identificativi del soggetto
che accede e i dati di cui alle lettere b) e c), nonche' le
informazioni relative alle eventuali modifiche apportate durante
l'accesso.
10. Il S.I.G.A contempla funzionalita' automatizzate per il
controllo della regolarita', anche fiscale, degli atti e dei
documenti depositati da ciascuna parte.

 
Art. 4.
Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari -
art. 6 del Regolamento

1. Il Registro generale dei ricorsi e i registri particolari di cui
all'articolo 6 del regolamento, prodotti in formato PDF dal Sistema,
sono conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti abilitati
nel S.I.G.A. secondo quanto previsto dalla disposizione di cui
all'articolo 2 del presente Allegato, nel rispetto delle prescrizioni
del Codice per la protezione dei dati personali.
2. Il S.I.G.A. assicura la verifica di integrita' degli atti,
documenti e provvedimenti e della rispondenza della firma digitale
apposta su di essi ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD,
subordinando all'esito positivo di tale controllo le operazioni di
acquisizione e registrazione.

 
Art. 5.
Provvedimenti del giudice in formato digitale
- art. 7 del Regolamento

1. I magistrati utilizzano per la redazione e il deposito dei
provvedimenti giurisdizionali in formato digitale il sistema
denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un'applicazione
software inserita su supporto rimovibile e protetto.
2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in
formato PDF, ottenuto da una trasformazione di documento testuale
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti,
sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle
disposizioni del CAD.
3. La «Scrivania del magistrato», attraverso apposita
funzionalita', consente al magistrato di disporre l'oscuramento dei
dati personali ai sensi delle disposizioni del Codice dei dati
personali.
4. I provvedimenti sono trasmessi su canale sicuro attraverso la
rete interna della giustizia amministrativa ovvero, dall'esterno,
attraverso VPN, al gestore documentale di S.I.G.A. e sono conservati
con le modalita' di cui all'articolo 2.
5. Il Segretario della Sezione pubblica digitalmente il
provvedimento giurisdizionale, depositandolo nel fascicolo
informatico attraverso l'apposita funzionalita' messa a disposizione
dal Sistema.
6. All'atto della pubblicazione nel fascicolo informatico, il
S.I.G.A. assegna automaticamente il numero e la data del
provvedimento.
7. La copia uso studio dei provvedimenti, in formato aperto, e'
contestualmente inserita nel Sito istituzionale della copia,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela
dei dati personali e con modalita' tali da precluderne la
indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni.
8. Le funzionalita' di cui al comma 5 sono consentite
esclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono a cio'
abilitati, in base alle direttive impartite dal Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa, mediante credenziali basate su un
sistema di identificazione personale, secondo quanto previsto
dall'articolo 14.
9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema
informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia fatto
in forma cartacea, la Segreteria provvede ad estrarre copia
informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la
conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento
nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento.
10. L'originale del provvedimento digitale o, nei casi di cui al
comma 9, la copia informatica del provvedimento cartaceo sono
pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.

 
Art. 6.
Redazione e deposito degli atti digitali
- art. 9 del Regolamento

1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati,
nei formati di cui all'articolo 12, e' effettuato utilizzando il
modulo denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal Sito
Istituzionale, da compilare secondo le indicazioni ivi rese
disponibili.
2. Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e dei
relativi allegati, nei formati di cui all'articolo 12, si effettua
utilizzando l'apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto,
scaricabile dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato il
numero di ricorso generale attribuito dal S.I.G.A. al momento del
deposito del ricorso introduttivo.
3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati,
nonche' degli altri atti processuali, puo' essere effettuato
autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche nel caso
in cui sia stata conferita una procura congiunta.
4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato
PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES.
5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e
2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La
firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i
documenti in essi contenuti.
6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti
nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi
contenuti. Il S.I.G.A. prevede funzionalita' per la verifica e
l'integrazione delle informazioni da parte del personale di
Segreteria.
7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e
degli altri atti di parte si effettua tramite PEC, secondo quanto
indicato dall'articolo 7.
8. Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni
tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cui
all'articolo 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del
documento da depositare superi i 30 MB, e' consentito il caricamento
diretto attraverso il Sito Istituzionale (upload), secondo quanto
indicato dall'articolo 8.
9. Il deposito dell'atto introduttivo e degli altri atti
processuali da parte dell'Avvocatura dello Stato avviene con
modalita' di cooperazione applicativa nel rispetto delle disposizioni
dettate dai commi 6 e 7.
10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del
sistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, il deposito del
provvedimento giurisdizionale sia eseguito in forma cartacea, salve
ragioni tecniche ostative la Segreteria provvede ad estrarre copia
informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la
conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento
nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento.

 
Art. 7.
Deposito tramite PEC - art. 9 del Regolamento

1. L'invio tramite PEC dell'atto introduttivo, dei relativi
allegati e degli altri atti di parte e' effettuato dalla casella PEC
individuale dell'avvocato difensore alla casella PEC della sede
giudiziaria adita pubblicata sul Sito Istituzionale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
2. L'avvocato che utilizza la PEC deve abilitare l'opzione di
«ricevuta completa» sulla propria casella PEC prima di inviare il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
3. L'avvocato riceve automaticamente:
a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione
della PEC di deposito, con indicazione della data e dell'ora di
accettazione;
b) successivamente, dal gestore dell'Amministrazione un messaggio
di avvenuta consegna della PEC di deposito.
4. Il S.I.G.A. invia all'avvocato, entro le ore 24.00 del giorno
lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna,
un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito»,
che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo
assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto
il messaggio di cui al comma 4, il deposito si considera effettuato
nel momento in cui e' stata generata la ricevuta di accettazione
della PEC, di cui al comma 3, lettera a).
6. Il messaggio di registrazione di deposito contiene le
indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate
nel deposito.
7. Se il deposito non puo' essere elaborato dal S.I.G.A. a causa
del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il mittente
riceve a mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4, un
messaggio di «mancato deposito», attestante il mancato
perfezionamento del deposito.
8. L'avvenuta registrazione del deposito puo' essere verificata
anche attraverso l'apposita funzione del Portale dell'Avvocato.
9. Nel caso di messaggi eccedenti il limite di capacita' della
casella di posta certificata del mittente, il S.I.G.A. consente il
frazionamento del deposito del ricorso introduttivo e dei relativi
allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito
l'indice di tutti i documenti in corso di deposito, mentre nei
successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato.
10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto a mezzo
PEC e' comunque consentito, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8,
il deposito dei relativi allegati nonche' degli atti successivi al
primo anche tramite upload.

 
Art. 8.
Deposito tramite upload - art. 9 del Regolamento

1. Il deposito con upload e' consentito tramite canale sicuro, nei
casi di cui all'articolo 6, comma 8, mediante collegamento al Sito
Istituzionale, nell'apposita sezione presente nel Portale
dell'Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito
atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate.
2. L'avvocato deve indicare la ragione che non ha consentito il
deposito mediante PEC e digitare il codice identificativo del
messaggio di mancato deposito.
3. Ad avvenuto completamento della procedura l'avvocato invia il
ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzione
presente nel Sito Istituzionale. Il S.I.G.A. genera un messaggio,
immediatamente visualizzabile, di ricezione.
4. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito con
upload si considera effettuato nel momento in cui il S.I.G.A. ha
registrato l'invio del ricorso o degli altri atti processuali, ai
sensi del comma 3.
5. Il S.I.G.A. consente la stampa del messaggio di ricezione, di
cui al comma 3, in formato PDF, con l'indicazione della data e
dell'ora del deposito.
6. Il deposito ricevuto e' inserito automaticamente nel S.I.G.A.
che prevede apposite funzionalita' per l'integrazione delle
informazioni necessarie per la corretta gestione procedurale a cura
della Segreteria.
7. La Segreteria della sede giudiziaria adita invia all'avvocato
entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione
del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione
deposito, che riporta l'indicazione del numero progressivo di
protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti
depositati con upload.
8. Se il deposito non puo' essere elaborato dal S.I.G.A. a causa
del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il S.I.G.A
segnala il mancato deposito, evidenziando le anomalie di carattere
tecnico riscontrate.
9. L'avvenuto deposito del ricorso o degli altri atti processuali
puo' essere verificato attraverso l'apposita funzione del Portale
dell'Avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della
PEC di cui al comma 7.
10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto, nei
casi di cui all'articolo 6, comma 8, a mezzo upload, e' comunque
consentito il deposito dei relativi allegati nonche' degli altri atti
successivi a mezzo PEC.

 
Art. 9.
Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice
e degli atti delle parti - art. 9 del Regolamento

1. Il deposito degli atti processuali in formato digitale da parte
degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle
quali sono stati chiesti adempimenti istruttori si effettua, nei
formati di cui all'articolo 12, con le modalita' descritte dagli
articoli 7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in formato PDF,
scaricabili dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato il
numero del ricorso introduttivo.
2. La Segreteria trasmette, con PEC, all'ausiliario del Giudice, le
credenziali per accedere alle informazioni necessarie
all'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali credenziali sono
generate automaticamente dal S.I.G.A. e associate in modo univoco al
provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni.
3. La parte privata, nei casi in cui e' autorizzata a stare in
giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso introduttivo
e degli atti successivi al primo con le stesse modalita' di cui agli
articoli 7 e 8.
4. Ai fini di cui al comma 3, la parte deve dotarsi di una casella
PEC, nonche' di firma digitale. Qualora intenda avvalersi della
modalita' di deposito tramite upload, nei casi di cui all'articolo 6,
comma 8, la parte richiede le credenziali di accesso con le modalita'
di cui all'articolo 17, comma 12.

 
Art. 10.
Atti del Segretario - art.10 del Regolamento

1. Gli atti di cui all'articolo 10 del Regolamento vengono redatti
dal Segretario utilizzando apposita funzionalita' del S.I.G.A., alla
quale egli accede con le proprie credenziali.
2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF e
sottoscritti con firma digitale, sono inseriti nei fascicoli
informatici nonche' nella Sezione del S.I.G.A. denominata «udienze»,
accessibile esclusivamente agli utenti abilitati, e sono conservati
con le modalita' di cui all'articolo 2.

 
Art. 11.
Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche - art. 12 del
Regolamento

1. La trasmissione dei fascicoli informatici di primo grado con
modalita' telematiche da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali
e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa del
Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, avviene, tramite S.I.G.A.,
mediante accesso diretto al fascicolo di primo grado da parte dei
soggetti abilitati.
2. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli
atti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al
comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via
telematica con le modalita' stabilite in virtu' di apposite
Convenzioni stipulate dal Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa.

 
Art. 12.
Formato degli atti e dei documenti processuali
- art. 11 del Regolamento

1. L'atto del processo in forma di documento informatico puo'
essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:
a) PDF - PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento
testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia
parti. Non e' ammessa la scansione di copia per immagine, fatta
eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4;
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
c) testo formattato (estensione RTF);
d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR
(estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.
2. I formati indicati non devono contenere restrizioni al loro
utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.
3. I documenti allegati e la procura alle liti possono essere
depositati esclusivamente nei seguenti formati:
a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
c) Extended Markup Language (estensione xml);
d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purche' contenenti
file nei formati di cui alle lettere precedenti;
f) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR
(estensione rar), nei formati di cui alle lettere da a) a f) del
presente comma.
4. I documenti digitali possono essere depositati in un formato
diverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato e'
richiesto da specifiche disposizioni normative.
5. Il deposito di atti e documenti in formato Immagini e di
documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei e'
ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano
disponibili solo in versione cartacea.
6. La struttura del documento con firma digitale e' PAdES-BES.
7. La modalita' di apposizione della firma digitale o della firma
elettronica qualificata e' del tipo «firme multiple» e prevede che
uno o piu' soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo
stesso documento. Il sistema consente anche l'apposizione di una
firma singola.

 
Art. 13.
Comunicazioni per via telematica
- art. 13 del Regolamento

1. Le comunicazioni di Segreteria nei confronti di qualsiasi
soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC sono effettuate
esclusivamente con modalita' telematiche, avvalendosi di
funzionalita' disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC
individuali risultanti dai pubblici elenchi. Le comunicazioni
avvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito,
che rilascia e gestisce appositi indirizzi di PEC, dedicati in
maniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalita'.
2. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC
utilizzando gli indirizzi PEC del Registro delle PP.AA. L'accesso ai
Registri formati e gestiti presso il Ministero della giustizia
nonche' presso il Ministero dello sviluppo economico avviene previo
accordo e con le modalita' tecniche concordate con i medesimi
Ministeri.
3. Alle comunicazioni a mezzo PEC nei confronti dell'Avvocatura
dello Stato o di altri soggetti pubblici si procede in cooperazione
applicativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD.
4. In tutti i casi in cui il codice del processo amministrativo
prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale,
questa avviene mediante messaggio PEC contenente gli estremi del
provvedimento e l'indicazione che il provvedimento e' visualizzabile
nel fascicolo informatico e, comunque, nell'area pubblica del Sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa.
5. La comunicazione di segreteria e' allegata in formato PDF al
messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente.
6. Le ricevute di consegna e di mancata consegna sono di tipo
completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati di
certificazione del gestore certificato del destinatario.
7. Le ricevute di consegna e di mancata consegna, elaborate dal
S.I.G.A., sono conservate nel fascicolo informatico.
8. Qualora la comunicazione non possa essere eseguita per un errore
non superabile imputabile al Sistema, l'invio della comunicazione
viene ripetuto e, in caso di ulteriore avviso di mancata consegna, la
comunicazione viene effettuata dalla Segreteria a mezzo fax; in caso
di ulteriore impossibilita', si procede secondo le modalita' di cui
all'articolo 45 disp. att. c.p.c.
9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti andata a buon
fine per cause imputabili al destinatario, come attestato dalla
ricevuta di mancata consegna, la comunicazione si ha per eseguita
presso la Segreteria dell'Ufficio Giudiziario presso cui pende il
ricorso. Il S.I.G.A. consente al difensore, attraverso il portale
dell'avvocato ovvero attraverso ulteriori modalita' telematiche,
successivamente definite e che verranno rese note sul Sito
istituzionale, di essere informato circa l'esito della comunicazione.
10. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata per
estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale
nell'apposita area del Sito Istituzionale, nel rispetto dei requisiti
di sicurezza, con modalita' tali da garantire l'identificazione
dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative
attivita'.
11. Il S.I.G.A. garantisce la conservazione dei log dei messaggi
transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica
certificata per 5 anni dalla definitivita' del provvedimento che
conclude il procedimento, registrando le seguenti informazioni:
Codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale, Data
ed ora dell'invio, Esito invio, Destinatario messaggio, Mittente
messaggio, Tipo ricevute pervenute, Eventuale errore restituito, Data
e ora della consegna.

 
Art. 14.
Notificazioni per via telematica
- articoli 8 e 14 del Regolamento

1. Le notificazioni da parte dei difensori possono essere
effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai
pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC
risulti dai medesimi pubblici elenchi.
2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi
degli indirizzi PEC del Registro delle P.P. AA., fermo restando
quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse,
dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine della
procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformita'
all'originale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD, mediante
sottoscrizione con firma digitale.
4. In presenza di piu' procure e' possibile l'allegazione all'atto
notificato di uno o piu' documenti contenenti la scansione per
immagini di una o piu' procure.
5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione e'
effettuato con modalita' telematiche, secondo quanto previsto dagli
articoli 6, 7 e 8.
6. Qualora l'atto di parte sia stato notificato con modalita'
cartacea, il relativo deposito in giudizio deve essere comunque
effettuato con modalita' telematiche, nel rispetto dei formati di cui
all'articolo 12. Quando la notifica abbia riguardato la copia
analogica di un atto in originale informatico, la prova della
medesima e' data mediante deposito di copia informatica della
relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato con
le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel
rispetto dei formati previsti per i documenti. Qualora l'atto
notificato con modalita' cartacea consista, nei casi consentiti, in
un atto nativo analogico, la prova della notifica e' data mediante il
deposito di copia informatica della relativa documentazione
analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalita'
di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei
formati previsti per i documenti.
7. Nel ricorso elettorale, di cui all'articolo 129, comma 3,
lettera a) del CPA, il ricorrente in possesso di firma digitale e di
un proprio indirizzo PEC puo' effettuare la notifica del ricorso a
mezzo PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC risultanti
dai pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2.
8. La segreteria dell'Ufficio giudiziario adito, ricevuto il
deposito del ricorso elettorale con modalita' telematiche, provvede
alla sua immediata pubblicazione sul Sito istituzionale, area
«Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessita' di previa
autenticazione.

 
Art. 15.
Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno - art.
15 del Regolamento

1. La casella PEC del difensore contenuta nei pubblici elenchi ed
utilizzata nel processo amministrativo telematico deve disporre di
uno spazio disco non inferiore a 1 Gigabyte.

 
Art. 16.
Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti
- art. 16 del Regolamento

1. La richiesta telematica di copie di atti e documenti processuali
e' effettuata attraverso apposita funzionalita' disponibile sul Sito
Istituzionale.
2. La richiesta e' effettuata indicando il numero di protocollo
degli atti, documenti o provvedimenti di cui si richiede duplicato
informatico o copia autentica, digitale o cartacea.
3. La richiesta e' effettuata mediante la compilazione di un
apposito modulo disponibile sul Sito Istituzionale.
4. Al richiedente e' assegnato un codice identificativo univoco
associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio
della copia.
5. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti e'
eseguito previo pagamento dei relativi diritti, con le modalita'
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 e successive modificazioni.
6. Il S.I.G.A. comunica all'interessato in apposita sezione del
Sito istituzionale l'importo da versare per i diritti di copia,
calcolato in base alle vigenti disposizioni normative, secondo le
indicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazione
dei documenti di cui ha chiesto copia. Insieme all'importo dei
diritti e degli oneri viene comunicato all'interessato anche
l'identificativo univoco associato al flusso di gestione della
richiesta di rilascio della copia.
7. La copia richiesta e' rilasciata a mezzo PEC o, ove richiesto,
con modalita' cartacee direttamente dalla Segreteria, solo dopo che
e' pervenuta la ricevuta telematica del pagamento.
8. Se la copia richiesta riguarda documenti che, per la loro
tipologia o dimensione, non possono essere inviati con PEC, la
Segreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che la copia
puo' essere ritirata presso gli uffici giudiziari.
9. La copia «uso studio» dei provvedimenti, resa disponibile nel
Sito istituzionale, e' visualizzabile e scaricabile da chiunque vi
abbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia.

 
Art. 17.
Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e
accesso al fascicolo informatico
- articoli 17 e 18 del Regolamento

1. L'accesso ai servizi di consultazione dei dati identificativi
delle questioni pendenti, l'accesso al fascicolo informatico e alle
altre informazioni rese disponibili dalla Giustizia Amministrativa
avviene tramite il Sito Istituzionale, nel rispetto delle
disposizioni del CAD e del Codice dei dati personali.
2. L'accesso ai dati essenziali identificativi delle questioni
pendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la riservatezza
dei nomi delle parti ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei dati
personali, e' consentito, senza necessita' di autenticazione, a
chiunque vi abbia interesse attraverso il Sito Istituzionale, Area
pubblica, attivita' istituzionale, attraverso appositi link. In tale
aerea sono accessibili, in forma anonima, le informazioni riguardanti
Udienza, Calendario Udienze, Ruolo Udienza, Ricorsi, Provvedimenti.
3. Con le medesime modalita' descritte al comma 2, e' consentito
l'accesso alle copie «uso studio» dei provvedimenti giudiziari
pubblicati nel «Motore di ricerca» del Sito Istituzionale, ai sensi
dell'articolo 56 del CAD, con le cautele previste dalla normativa in
materia di tutela dei dati personali.
4. L'accesso alle altre informazioni e' consentito esclusivamente
ai soggetti abilitati, tramite apposite credenziali rilasciate dal
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Art. 18.
Accesso al fascicolo informatico
- articoli 17 e 18 del Regolamento

1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti
e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di loro
competenza, nonche' a tutti i dati relativi alla propria attivita'
istituzionale, attraverso la sezione riservata del Sito Istituzionale
denominata «Portale del magistrato», utilizzando le proprie
credenziali (username e password).
2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione
del fascicolo processuale, nei limiti dell'incarico ricevuto,
attraverso una sezione riservata del Sito Istituzionale denominata
«Ausiliari del Giudice», inserendo le proprie credenziali (username e
password). La richiesta di credenziali e' effettuata per via
telematica utilizzando l'apposita funzione del sito istituzionale. Le
credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse modalita' di
seguito previste per i difensori, all'indirizzo risultante da
pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell'incarico.
3. L'avvocato difensore munito di procura, anche se non costituito
in giudizio, puo' richiedere il rilascio delle credenziali di accesso
al fascicolo informatico utilizzando l'apposita funzione presente nel
Portale dell'Avvocato. Le credenziali, rilasciate con le modalita'
indicate nel presente articolo, sono disattivate decorsi 60 giorni
dalla data del rilascio.
4. Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso, l'avvocato
difensore deve fornire i propri dati identificativi.
5. Le credenziali di accesso sono inviate all'indirizzo PEC del
difensore, previa verifica della correttezza dei dati identificativi
comunicati.
6. La password comunicata deve essere necessariamente cambiata al
primo accesso.
7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che
abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche al fine di
accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono il
patrocinio, devono comunicare al ReGIndE un indirizzo di PEC
personale, con le modalita' specificate in apposita sezione del Sito
Istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal S.I.G.A. a
tale indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati
identificativi.
8. Le parti che possono stare in giudizio personalmente possono
accedere al S.I.G.A. tramite una apposita sezione riservata del Sito
Istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username e
password) e' presentata all'Ufficio giudiziario interessato, anche
attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile sul
sito istituzionale, ed e' inoltrata dall'Ufficio giudiziario al
Segretariato della Giustizia Amministrativa mediante l'apposita
funzione presente nel Sito Istituzionale.
9. L'accesso delle parti private e pubbliche abilitate all'accesso
al fascicolo processuale tenuto con modalita' informatiche avviene
attraverso una sezione riservata del Sito istituzionale denominata
«Parti», utilizzando apposite credenziali di accesso personale
(username e password). Le credenziali sono rilasciate, previa
identificazione, alla PEC del soggetto richiedente.
10. Il Segretariato della Giustizia Amministrativa fornisce al
personale delle Segreterie le credenziali necessarie all'espletamento
delle proprie attivita' istituzionali. La richiesta di rilascio delle
credenziali di accesso e' presentata con PEC dal Segretario Generale
dell'ufficio giudiziario o dal Dirigente amministrativo, responsabili
della corretta gestione delle credenziali, al Responsabile del SIGA
nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Generale della
Giustizia Amministrativa.
11. La password assegnata agli aventi titolo e' efficace per non
oltre tre mesi dalla data di rilascio trascorsi i quali deve essere
cambiata, ed e' comunque disattivata decorsi 6 mesi dalla data del
rilascio senza che sia stata utilizzata.
12. Nel caso di scadenza della password o di accesso al S.I.G.A.
con password erronea per piu' di tre tentativi, l'accesso al sito e'
interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta.
13. Le credenziali di accesso rilasciate per l'accesso al S.I.G.A.
sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle
credenziali e' responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso
indebito al sistema nonche' per l'eventuale indebita divulgazione a
terzi di dati riservati.
14. Gli accessi ai dati processuali del S.I.G.A. sono tracciati da
log che sono conservati con modalita' protetta per dieci anni e sono
consegnati periodicamente al Responsabile per il trattamento dei
dati.
15. Diverse modalita' per l'identificazione degli aventi titolo
all'accesso e per il rilascio delle relative password possono essere
stabilite dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
16. Ulteriori modalita' di autenticazione informatica potranno
essere adottate a seguito di evoluzione tecnologica del Sistema
secondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici.
17. In tutti i casi di cui alla presente disposizione l'accesso,
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e'
consentito previa identificazione degli utenti abilitati in
conformita' all'articolo 64 del CAD.

 
Post date: 2016-03-21 21:53:18
Post date GMT: 2016-03-21 20:53:18
Post modified date: 2016-03-21 22:09:32
Post modified date GMT: 2016-03-21 21:09:32
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