La normativa

LA NORMATIVA SUI POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI

Le attestazioni di conformità

dopo il decreto legislativo 149/2022 e le modifiche apportate dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Il decreto legislativo 149/2022 ha dato attuazione alla legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile;

La riforma prevede, tra l’altro, la modifica delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, cui è stato aggiunto il Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale.

Le norme in esso contenute e, più in generale, quelle presenti in tutto il decreto legislativo 149/2022, hanno il duplice scopo di confermare, da una parte, gli interventi presi durante la pandemia COVID-19 (a termine il dicembre 2022) e, dall’altra, quella di introdurre ulteriori novità.

N.B.: la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio) con l’art. 1 comma 380 lettera a), ha apportato modifiche all’art. 35 Dlgs 149/2022 modificando l’entrata in vigore di alcune delle disposizioni del decreto legislativo 149/2022, anticipandole dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio.

A seguire, le novità relative alle attestazioni di conformità.

1) Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria

L’art. 196-octies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, inerente il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria, andrà a prendere il posto, dal 28 febbraio 2023, dell’art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 179/12 (abrogato ex art. 11 D.lgs. 149/2022) e l’unica novità è che il potere di attestazione è attribuito anche al liquidatore giudiziale il quale potrà esercitarlo anche in riferimento agli atti allegati alle comunicazioni telematiche.

[Disposizione in vigore dal 28 febbraio 2023 e da tale data si applicherà ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data (1° marzo 2023). Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)].

2) Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti

L’art. 196-novies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, dal 28 febbraio 2023, andrà a prendere il posto dell’art. 16 decies del D.L. 179/12 (abrogato ex art. 11 D.lgs. 149/2022), rispetto al quale si trasferisce (e ribadisce) nella nuova norma il medesimo potere del difensore allorquando, nei procedimenti di espropriazione forzata, in fase di iscrizione a ruolo del procedimento, deve depositare le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518 c.p.c., sesto comma (processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto), 543 c.p.c., quarto comma (atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto), e 557 c.p.c., secondo comma (titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione). Prima dell’art. 196-novies, il potere (dovere) di attestare la conformità in riferimento ai procedimenti di espropriazione forzata era contenuta nell’art. 16 bis comma 2 D.L. 179/12 (abrogato ex art. 11 decreto legislativo 149/2022) e negli articoli 518 c.p.c., sesto comma, 543 c.p.c., quarto comma e 557 c.p.c., secondo comma.

Disposizione in vigore dal 28 febbraio 2023 e da tale data si applicherà ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data (1° marzo 2023). Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

3) Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario.

L’art. 196-decies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile rappresenta una novità vera e propria in quanto il potere dell’avvocato (del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale) di attestare la conformità, viene esteso anche all’ipotesi in cui venga trasmessa all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.

[Disposizione in vigore dal 28 febbraio 2023 e da tale data si applicherà ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data (1° marzo 2023). Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)].

4) Modalità dell’attestazione di conformità.

L’art. 196-undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile prende il posto dell’art. 16 undecies del D.L. 179/12 (abrogato ex art. 11 D.lgs. 149/2022). Ciò significa che anche dopo la sua entrata in vigore, fissata al 28 febbraio 2023, le modalità per attestare le conformità rimarranno esattamente quelle già previste dalla precedente norma.

Il legislatore, con qualche sforzo in più, avrebbe potuto superare i formalismi e i tecnicismi per attestare la conformità delle copie informatiche; ciò avrebbe potuto fare semplificando la modalità con cui attestare la conformità ritenendo, allo scopo, sufficiente la sola e semplice apposizione di sottoscrizione digitale alla copia informatica, replicando quanto già previsto dall’art. 83 c.p.c. per la copia informatica della procura alle liti ottenuta dalla scansione dell’originale cartaceo: in pratica, sottoscrivendo digitalmente la copia informatica (da depositare telematicamente, o da notificare tramite PEC) il difensore ne avrebbe attestato implicitamente la conformità.

A parte il rilievo circa la mancata semplificazione è doverosa però una ulteriore riflessione che, purtroppo, sarà destinata a creare non poche difficoltà sia al professionista che al magistrato.

Fino al 27 febbraio 2023 le modalità con le quali attestare la conformità, saranno ancora quelle normativamente disposte dal D.L. 179/12 mentre, dal 28 febbraio 2023, bisognerà far riferimento art. 196-octies disp. att. c.p.c. (il cui contenuto è quasi del tutto uguale alla disposizione contenuta nel D.L. 179/12) ma tale disposizione sarà applicabile solo ai nuovi procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023 mentre per quelli instaurati prima e quindi già pendenti a tale data, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.L. 179/12 (art. 35 comma 1 D.lgs. 149/22).

Si suggerisce al professionista, onde evitare errori, di attestare la conformità senza far riferimento a norme specifiche indicando genericamente “Io sottoscritto attesto la conformità … ai sensi di legge”.

Disposizioni per l’attuazione

del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 196-undecies

(Modalità dell’attestazione di conformità)

L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

I soggetti di cui agli articoli 196-novies e 196-decies, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle predette disposizioni, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

[Disposizione in vigore dal 28 febbraio 2023 e da tale data si applicherà ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data (1° marzo 2023). Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)].

(Pagina modificata il 24 febbraio 2023)

 

         

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