Il PDA

IL PDA

Il PDA altro non è che il punto attraverso il quale è necessario transitare affinchè il professionista possa utilizzare il processo telematico.

Vale anche per il PDA quanto già scritto a proposito della CPECPT e che per comodità di lettura ribadisco per ciò che riguarda il PDA.

Con l’emanazione del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 – Pubblicato nella G.U. n. 89 del 18-04-2011 e delle successive specifiche tecniche riferite all’art.34 del citato D.M. (provvedimento 18 luglio 2011 pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29-7-2011 e in forma integrale sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia) per accedere al processo telematico la “chiave” non è più solo il PDA con la CPEPCT, ma il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (D.M. art.6 DM 21.02.2011 n. 44) e la PEC privata. L’avvocato viene riconosciuto dal portale dei servizi telematici attraverso identificazione informatica mediante carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi (cfr. art. 6 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 e art. 64 e segg. del codice dell’amministrazione digitale).

Viene meno, quindi, la funzione esclusiva e primaria del punto di accesso (PDA) il quale ora dovrebbe offrire solo i servizi correlati al COA (come l’invio degli albi o le gestioni accentrate) ed agli avvocati come la “consolle” per predisporre ed inviare gli atti.

Ad oggi (18 settembre 2011) però le normative sopra richiamate non sono ancora, di fatto, operative e fin quando non lo saranno, il PDA continuerà a svolgere la sua naturale funzione così come previsto dal D.M. 17 luglio 2008.

 Il Punto di Accesso (PDA) può essere definito come la struttura tecnico-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni (avvocati, ausiliari del giudice, ctu, ecc. ecc.), secondo quanto previsto dalle regole tecnico operative emanate dal Ministro della Giustizia, l’accesso ai servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti previsti dal processo civile telematico.

I servizi forniti dal Punto di Accesso sono:

a) garantire l’autenticazione dei soggetti abilitati all’accesso;
b) consentire la consultazione dei registri di cancelleria (accesso al sistema Polisweb sincrono);
c) consentire il deposito degli atti telematici;
d) consentire la richiesta delle copie elettroniche e di quelle cartacee da ritirare presso le cancellerie;
e) consultare la situazione dei propri fascicoli;
f) fornire la CPECPT (casella di posta elettronica certificata per il processo telematico fino a quando non avverrà il definitivo passaggio alla PEC) agli utenti, esclusivamente dedicata alla ricezione delle comunicazioni telematiche da parte degli uffici giudiziari come previsto dal PCT.

Ogni avvocato (ad oggi) può essere iscritto ad un solo PDA per cui, qualora voglia iscriversi ad altro PDA dovrà prima, necessariamente, cancellare la precedente iscrizione.

Mentre alcuni consigli dell’Ordine hanno attivato PDA propri, la maggior parte degli stessi ha delegato a Gestori esterni il PDA tra quelli autorizzati dal Ministero della giustizia.

18 settembre 2011

Avv. Maurizio Reale

 

         

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