Il processo telematico dopo la conversione in legge del D.L. 83/2015
Il commento è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa, e pubblicato qui.
Il 5 agosto 2015 anche il Senato, dopo la Camera, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. Ecco tutte le novità in materia di processo telematico civile.
Disegno di legge 24 luglio 2015, n. 2021
Commentando il D.L. n. 83 del 2015 avevo evidenziato come, nella parte dedicata al processo telematico (artt. 19 e 20), lo stesso apparisse assolutamente deludente; infatti, pur apprezzando le intenzioni del legislatore segnalavo, nel contempo, l’inadeguatezza con le quali le stesse erano state tradotte in norma auspicando idonei correttivi in fase di conversione.
Mai però avrei potuto immaginare una legge di conversione ancora più deludente del decreto: le modifiche apportate, in particolare all’art. 19, appaiono ancora una volta poco chiare e, ove non interpretate nella giusta maniera, potranno essere fonte di eccezioni processuali e di conseguenti decisioni deleterie per i Colleghi.
Prima di passare al commento delle modifiche, è opportuno ricordare quali fossero le finalità dell’art. 19 D.L. n. 83 del 2015 di seguito riepilogate:
1) l’introduzione di un esteso regime di facoltatività del deposito telematico degli atti, svincolato dai limiti dell’art. 35, D.M. n. 44 del 2011, così da superare le incertezze determinate dal comma 1 di tale norma, che, come noto, ha portato a numerose pronunce di inammissibilità di depositi effettuati con modalità telematiche, ma, anche, di depositi tradizionali;
2) l’ampliamento del potere di autentica conferito agli avvocati, con estensione dello stesso anche agli atti notificati che debbano essere depositati in una forma diversa rispetto a quella per mezzo della quale si è perfezionata la notifica;
3) la semplificazione e la razionalizzazione delle modalità di attestazione della conformità delle copie informatiche, svincolandole da quelle previste dal D.P.C.M. 13 novembre 2014 e, in particolare, dall’esigenza di indicazione dell’impronta del file contente la copia informatica (anche per immagine).
Le indicate finalità, ripeto, assolutamente condivisibili, erano però rimaste, di fatto, irrealizzate a causa della forma scelta per la loro formulazione.
Inutile dire che i suggerimenti dell’Avvocatura, portati all’attenzione del legislatore nell’immediatezza della pubblicazione del D.L. n. 83 del 2015, anche questa volta sono stati ascoltati solo in minima parte.
La legge di conversione del D.L. n. 83 del 2015, approvata il 5 agosto 2015, ha:
MODIFICATO
– gli artt. 16-bis (comma 1, comma 9, comma 9 bis, comma 9 octies) 16-decies e 16-undecies del D.L. n. 179 del 2012;
– l’art. 3-bis comma 2 L. n. 53 del 1994
– l’art. 58 comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
– l’art. 71 comma 1 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
– l’art. 129 comma 4, Allegato 1 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (a decorrere dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico: 1 gennaio 2016)
– l’art. 136 comma 2, Allegato 1 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (a decorrere dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico: 1 gennaio 2016)
– l’art. 5 comma 3, Allegato 2 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (a decorrere dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico: 1 gennaio 2016)
– l’articolo 43, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114
INTRODOTTO
– il comma 1 bis all’art. 13 dell’Allegato 2 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (a decorrere dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico: 1 gennaio 2016)
ABROGATO
– l’art. 2 comma 5, Allegato 2 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (a decorrere dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico: 1 gennaio 2016)
– l’art. 5 comma 2, Allegato 2 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (a decorrere dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico: 1 gennaio 2016)
Analizziamo le modifiche più significative introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 83 del 2015 al D.L. n. 179 del 2012, alla L. n. 53 del 1994, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, confrontandole con quelle previgenti:
Vecchio testo | Nuovo testo |
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. | 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma,gli atti e i documenti di cui al medesimo comma. |
Vecchio testo | Nuovo testo |
1-bis. Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. 2) al comma 9-bis, dopo la parola “difensore” sono inserite le seguenti: “il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente” |
1-bis. Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti di Appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. |
Con la norma citata veniva superato il problema relativo alla possibilità per il difensore di depositare telematicamente atti introduttivi nei Tribunali privi del “valore legale” ex art. 35 D.M. n. 44 del 2011 rilasciato dalla DGSIA che aveva dato origine non solo a decisioni giurisprudenziali discutibili ma soprattutto pericolose per i colleghi in termini di responsabilità deontologica e professionale.
Tuttavia la forma utilizzata ed in particolar modo il richiamo al “…rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici…” e quindi anche all’art. 35 D.M. n. 44 del 2011, mal si conciliava con la situazione esistente in alcuni uffici giudiziari nei quali, ad esempio, mai è stata rilasciata da DGSIA, autorizzazione attestante “…l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio” con ciò potendosi sostenere che il richiamo alla normativa regolamentare contenuto nel comma 1-bis aggiunto dal D.L. n. 83 del 2015 subordinasse, comunque, l’ammissibilità del deposito telematico per l’ufficio giudiziario di destinazione, all’esistenza del decreto dirigenziale previsto dall’art. 35 D.M. n. 44 del 2011.
Anche grazie all’intervento dell’Avvocatura, in fase di conversione, l’art. 1-bis è stato opportunamente modificato ed il richiamo alla normativa regolamentare è ora riferito alle sole modalità di deposito; la modifica ha altresì esteso esplicitamente ad ogni atto la facoltà di deposito telematico essendo adesso “…sempre ammesso il deposito telematico di ogniatto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione…” frase questa che sostituisce quella originariamente inserita dal legislatore “è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivoe dei documenti che si offrono in comunicazione…“.
Vecchio testo | Nuovo testo |
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. |
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente. |
Nella realtà, purtroppo, assistiamo ad un uso distorto di tale norma se è vero come è vero che la maggior parte di tali provvedimenti si traduce, di fatto, nell’obbligo per l’avvocato di far seguire, ad ogni deposito telematico, il relativo deposito di copia cartacea addirittura senza indicazione alcuna e in mancanza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento che, in qualche caso, è inesistente essendo il giudice, di propria iniziativa, ad “invitare informalmente” le parti, nel corso dell’udienza, o tramite avviso affisso in bacheca, al deposito di copie cartacee di “cortesia” oppure utilizzando la specifica previsione prevista in molti dei protocolli “PCT” sottoscritti da COA e uffici giudiziari.
È quindi fuori di dubbio che ad oggi il deposito (per ordine del giudice, formale o sostanziale, o per “cortesia” spontanea o forzata) di copie cartacee sia, per certi versi, già norma e prassi esistente.
Il citato comma risulta, però, ora integrato da ulteriori periodi dai quali si viene a conoscenza della futura emanazione, da parte del Ministro della Giustizia, di un decreto non avente natura regolamentare che dovrà stabilire sia le “… misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette cartacee…” sia “…le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente”.
Da una prima lettura del periodo aggiunto sembrerebbe manifestarsi e concretizzarsi lo spettro di istituzionalizzare, oltre al deposito telematico, anche quello di copia cartacea dei medesimi atti e documenti depositati con lo strumento informatico.
A mio modo di vedere (sperando sinceramente di non errare nell’interpretare l’intento del legislatore e quello futuro del Ministro) l’emanando decreto non mira ad introdurre l’obbligo del deposito cartaceo di tutto ciò che telematicamente viene depositato dalle parti ma solo a disciplinare come debba essere gestita dalla cancelleria:
1) l’acquisizione delle copie cartacee depositate dai difensori su ordine del giudice o in applicazione di prassi concordate tra COA e uffici giudiziari (l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche), in quest’ultimo caso prevedendo anche le ipotesi in cui è ammissibile l’acquisizione della copia di cortesia, nonché quelle che la cancelleria stampa su richiesta del giudice (riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità);
2) la conservazione degli atti e documenti cartacei di cui sopra nonché di quelli depositati in analogico a seguito di autorizzazione del Presidente del Tribunale o del giudice rilasciata in caso di non funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, così come stabilito dai commi 4 e 8 dell’art. 16-bis D.L. n. 179 del 2012 (la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente).
Se il fine perseguito dal legislatore è questo il Ministro dovrebbe indicare, ad esempio, sia se e come le copie cartacee depositate debbano essere inserite nel fascicolo processuale considerando che, sul punto, la Circ. 28 ottobre 2014 del Ministero della Giustizia prevede che “…le copie in questione non devono essere inserite nel fascicolo processuale” e ove le stesse vengano comunque materialmente inserite nel fascicolo cartaceo “…il Cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione“, sia le ipotesi in cui sarà ammissibile l’acquisizione della copia di cortesia; analoga indicazione dovrebbe poi essere fornita anche relativamente alle copie cartacee di atti e documenti stampati dalla cancelleria su richiesta del giudice, ipotesi questa prevista dalla citata circolare.
Confermerebbe, altresì, tale interpretazione anche il tipo di atto con il quale il Ministro della Giustizia dovrà stabilire le citate “misure organizzative“: un decreto non avente natura regolamentare che, per sua natura, appartiene alla tipologia di atti generali non normativi privi, quindi, di valore normativo ed inidonei ad innovare l’ordinamento giuridico, così come più volte e ripetutamente chiarito dalla Cassazione per la quale tali decreti possono solo specificare le modalità tecniche operative di preesistenti norme impositive di obblighi in capo ai destinatari e non anche, quindi, nuovi o diversi obblighi.
Ciò posto, premessa l’inesistenza di una norma che già disponga l’obbligo di depositare copia cartacea di tutto ciò che viene depositato in telematico ne consegue, da un punto di vista logico giuridico che, con tale decreto, il Ministro non possa assolutamente introdurre nuovi o diversi obblighi.
Ovvio che tale norma, letta e interpretata invece come mezzo di formale introduzione dell’obbligo di deposito cartaceo, abbia allarmato e suscitato le ire dell’Avvocatura se è vero che, immediatamente, AIGA e ANF hanno, con comunicati stampa, aspramente criticato l’ipotizzata scelta qualificandola, quest’ultima, non solo “incomprensibile” ma, giustamente, ritenendola anche un “passo indietro del Governo sull’informatizzazione della giustizia civile in Italia” con la quale “si vanificherebbero gli sforzi degli operatori della giustizia, in primo luogo gli avvocati, per avere un sistema più rapido ed efficiente“.
A sua volta però, il Ministero della Giustizia, con comunicato stampa del 23 luglio 2015,assicurava che non ci sarebbe stato “nessun ritorno alla carta” essendo il PCT “scelta telematica irreversibile” precisando che “l’emendamento … non introduce in alcun modo un doppio binario telematico e cartaceoma ha invece l’obiettivo di stabilire rigorosamente -in modo uniforme su tutto il territorio nazionale al contrario di quanto accaduto finora- i casi tassativi in cui è ammissibile l’acquisizione di copia di cortesia, ripartendo i relativi oneri tra uffici giudiziari e avvocatura. L’obiettivo del provvedimento è dunque proprio quello di porre fine alle prassi distorte di un eccessivo ricorso alla copia di cortesia, come la stessa avvocatura ha denunciato più volte.”.
L’Unione Nazionale delle Camere Civili, ritenendo che il comunicato diffuso dal Ministero della Giustizia non avesse fatto la dovuta chiarezza, invitava il Ministro della Giustizia Andrea Orlando a chiarire che “le copie cartacee e l’eventuale riproduzione analogica, non debbano essere comunque un onere dell’Avvocatura ma esclusivamente delle cancellerie” in quanto, ove così non fosse non solo si “aggraverebbe il lavoro a carico degli avvocati” ma si annullerebbero “i vantaggi acquisiti con l’introduzione del processo telematico, vanificando i benefici e gli scopi perseguiti dal Ministero e condivisi dall’Avvocatura“.
L’OUA pur confidando nei chiarimenti pervenuti da via Arenula, che manifestavano “l’intenzione del Ministro Orlando di abbandonare progressivamente, ma definitivamente, la copia cartacea, nonostante la resistenza di parte della magistratura restia al cambiamento” ribadiva che non dovevano essere posti “ulteriori oneri a carico dell’avvocatura, che ha già dimostrato una fattiva collaborazione al successo del Pct.”.
Il CNF, letto il comunicato stampa del Ministro, “condivide l’obiettivo di porre fine alle prassi distorte che hanno comportato un eccessivo ricorso alle copie di cortesia ed un inaccettabile aggravio di adempimenti a carico degli Avvocati … si ritiene che la scelta di percorrere sino in fondo la strada dell’innovazione tecnologica possa essere meglio perseguita se l’elencazione tassativa dei casi di cui all’emanando regolamento riguarderà esclusivamente quelli di cui all’art. 16-bis comma 9, prima parte, D.L. n. 179 del 2012 …”.
Con nuovo comunicato stampa del 4 agosto, il Ministero della Giustizia ulteriormente chiariva e precisava che “Il regolamento … avrà il principale obiettivo di una più corretta gestione delle copie cartacee che negli uffici giudiziari ad oggi vengono prodotte, indipendentemente, ed anzi a prescindere, dall’esistenza di protocolli di prassi sulle copie di cortesia … ed indicherà in maniera esplicita che le copie di cortesia oggetto dei vari protocolli non saranno più gestite e accettate dalle cancellerie.”.
Al momento è possibile solo ipotizzare (nel bene o nel male) il fine perseguito dal legislatore anche se le l’ultimo comunicato stampa del Ministero della Giustizia sembrerebbe scongiurare quanto paventato dall’Avvocatura; ove lo stesso però fosse veramente quello di introdurre l’obbligo generalizzato per le parti del deposito di copia cartacea di tutto ciò che le stesse hanno l’obbligo di depositare telematicamente, sarebbe impossibile non qualificare tale fine non solo come incomprensibile ma anche assurdo e inaccettabile, rappresentando, di fatto, da una parte la “morte” del PCT e, dall’altra, una duplicazione di adempimenti per la classe forense.
Gli organismi di rappresentanza istituzionale e politica dell’Avvocatura dovranno continuare a far sentire la propria voce rappresentando formalmente al Ministro cosa si aspetteranno dal decreto e cosa, invece, non saranno assolutamente disposti ad accettare in quanto, intervenire a decreto emanato, non avrebbe alcun senso e, per evitare che in assoluta autonomia il Ministro possa assumere determinazioni diverse da quelle indicate nel comunicato, sarebbe auspicabile che allo stesso venga richiesto, da parte dei citati organismi di rappresentanza dell’Avvocatura, o la costituzione di apposito tavolo di lavoro o che, dell’emanando decreto, se ne discuta nel già esistente tavolo di lavoro permanente sul PCT, nella logica del coinvolgimento e dell’ascolto dell’Avvocatura quale attore fondamentale del sistema giustizia.
Vecchio testo | Nuovo testo |
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice |
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice. |
Con la modifica apportata a tale articolo dalla legge di conversione del D.L. n. 83 del 2015, il legislatore sembrerebbe ora consentire ai difensori (così come richiesto dall’Avvocatura), nonché agli altri soggetti indicati, la possibilità di attestare la conformità di copie informatiche, anche per immagine, di atti di parte e provvedimenti del giudice non solo di quelli presenti nel fascicolo informatico ma anche di quelli che, alla PEC, vengono dalle cancellerie “trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche”; si consentirebbe di poter procedere, ad esempio, alla conformità anche nei casi in cui (purtroppo ancora frequenti) sia impossibile (per malfunzionamenti o interventi di manutenzione del portale dei servizi telematici del ministero della giustizia) prelevare la copia informatica dal fascicolo informatico estraendola, quindi, dalla PEC pervenuta dalla cancelleria evitando così finanche l’insorgere sia di questioni processuali, che potrebbero risolversi solo con istanze di remissioni in termini (e conseguente prolungamento della durata del processo), sia di ulteriori attività per l’Amministrazione alla quale verrebbero richieste le attestazioni di non funzionamento del sistema.
Purtroppo però rilevo, anche in questo caso, come l’ennesimo buon intento del legislatore sia stato dal medesimo vanificato dal modo in cui, formalmente, viene tradotto in norma; infatti non essendo stata modificata anche l’ultima parte del comma 9 bis, si evince che i soggetti indicati “possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico” ma non anche di quelli “trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche” .
In mancanza di tale ulteriore modifica, prudentemente, i difensori non potranno quindi che continuare ad attestare la conformità delle copie informatiche, anche per immagine, di atti di parte e provvedimenti del giudice presenti nel fascicolo informatico ed estratte da quest’ultimo ma non anche di quelle che le cancellerie, tramite PEC, trasmettono in allegato alle comunicazioni telematiche pur essendo, ora, anche quest’ultime, da considerarsi equivalenti “all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”.
Segnalo altresì che non è stata recepita dal legislatore la modifica richiesta dall’Avvocatura volta ad estendere il potere di attestazione anche ai documenti presenti nel fascicolo informatico.
Vecchio testo | Nuovo testo |
9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. |
A differenza però di quanto accade nel processo amministrativo nel quale, a seconda della tipologia dell’atto, è stabilito un limite di pagine ed “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti” (così come disposto dall’art.40L. 11 agosto 2014 n. 114, che ha modificato l’art. 120 dell’allegato 1 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104), nel processo civile, con l’articolo introdotto, non sono stati fissati i criteri con i quali poter determinare, con assoluta certezza, se l’atto rispetti o meno il requisito della sinteticità.
Appare poi lecito domandarsi se, dal mancato rispetto della sinteticità dell’atto, possano o meno derivare conseguenze, ammesso e non concesso che possa rispettarsi una norma priva di specifiche indicazioni in merito a quanto dalla stessa disposto.
È facile, purtroppo, ipotizzare una interpretazione assolutamente soggettiva della norma da parte dei giudici che, a totale discrezione, potrebbero, non solo valutare e qualificare se un determinato atto sia stato redatto in “maniera chiara e sintetica” ma anche, in caso di valutazione negativa, applicare sanzioni.
Vecchio testo | Nuovo testo |
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall’ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale dell’atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’atto consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale per la notificazione. |
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. |
In particolare la norma prevedeva che quando il difensore, il dipendente di cui si avvale la PA per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, depositavano telematicamente la copia informatica, anche per immagine (scansione), di un atto formato su supporto analogico (cartaceo) rilasciato, ad esempio, dalla cancelleria e notificato nella maniera tradizionale e quindi o tramite ufficiale giudiziario o in proprio tramite ufficio postale, attestavano la conformità della copia al detto atto e, a seguito dell’attestazione di conformità, la copia depositata telematicamente, equivaleva all’originale atto (cartaceo) notificato.
Con le modifiche apportate in sede di conversione all’art. 16-decies, pur non cambiando, nella sostanza, la portata della norma si evidenzia come nello stesso da una parte vengano formalmente meno gli specifici riferimenti alla notifica, all’ufficiale giudiziario e alla L. n. 53 del 1994 e, dall’altra si precisi, nell’ultimo capoverso, che “La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.”.
Il potere di autentica viene quindi esteso a tutti gli atti e provvedimenti (notificati e non), da depositarsi telematicamente.
Vecchio testo | Nuovo testo |
1. Quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall’articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.». |
1. Quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dallalegge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. 3 bis I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. |
Posto e scontato il tentativo del legislatore di semplificare e rendere non applicabili nel PCT e nelle notifiche tramite PEC, agli avvocati, le modalità di attestazione dettate dagli artt. 4 e 6 D.P.C.M. 13 novembre 2014, era però altrettanto evidente come la formulazione della norma, richiamando espressamente “… l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce…” non fosse idonea al raggiungimento dello scopo in quanto non consentiva di fugare ogni dubbio in merito alla “disapplicazione” del citato DPCM considerato che solo l’impronta del file (hash) e il riferimento temporale sono idonei ad individuare univocamente un documento informatico.
Sembrava, quindi, scontato che, con la conversione del D.L. n. 83 del 2015, il legislatore tornasse sull’argomento apportando le opportune modifiche al comma 3 dell’art. 16-undecies magari facendo proprie quelle proposte dall’Avvocatura per le quali la conformità delle copie informatiche e degli estratti informatici di atti e provvedimenti, sia nel PCT che nelle notifiche tramite PEC L. n. 53 del 1994, poteva ritenersi assolta mediante apposizione, sulla copia o sull’estratto, della sola firma digitale, ovvero apponendo la sola firma digitale nella attestazione di conformità, inserita su documento informatico separato, da depositarsi contestualmente, o all’interno della relazione di notificazione.
Il comma 3 dell’art. 16-undecies, in effetti, è stato modificato dal legislatore ma con una “soluzione” che rimanda “…l’individuazione della copia cui si riferisce… esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia”.
Premesso che sarà il responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia, modificando le specifiche tecniche del 16 aprile 2014, a dettare le modalità (esclusive) di attestazione delle copie informatiche quando vengono apposte su un documento informatico separato, indicando quali elementi debbano contenere affinché possa essere individuata la copia a cui, l’attestazione, si riferisce, appare corretto, causa la presenza, nella norma, dell’avverbio “esclusivamente” desumere che,
fino a quando non verranno pubblicate ed entreranno in vigore le citate modifiche alle specifiche tecniche del PCT, i difensori:
1)non potranno attestare la conformità delle copie informatiche su documento separato(comma 3 art. 16-undecies);
2)non potranno notificare tramite PEC atti/provvedimenti in origine formati su supporto analogico (ad esempio: copie esecutive) in quanto l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 16-undecies prevede che “se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione” (relata di notificazione = atto separato) con ciò quindi non essendo possibile, ai fini dell’attestazione di conformità, utilizzare quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 undecies apponendo l’attestazione all’interno del medesimo documento informatico; anticipo che la legge di conversione ha modificato anche l’art. 3-bis L. n. 53 del 1994 (notifiche in proprio tramite PEC) il quale adesso, per le attestazioni di conformità, rimanda alle modalità indicate dall’art. 16-undecies.
3)potranno notificare tramite PEC, solo duplicati informatici che, in quanto tali, non richiedono attestazione di conformità alcuna;
4)potranno effettuare leattestazioni di conformità, previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (procedure esecutive), inserendo l’attestazione di conformità esclusivamente all’interno della copia informatica utilizzando quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16-undecies
5)potranno effettuarele attestazioni dettate dall’art. 16-decies (introdotte dal D.L. n. 83 del 2015) solo con le modalità previste dal comma 2 art. 16-undecies e quindi, anche in questo caso, inserendo l’attestazione di conformità esclusivamente all’interno della copia informatica.
Da ultimo segnalo l’introduzione del comma 3 bis con il quale si dispone che: “I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
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2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. |
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico,attestandone la conformità con le modalità previste dall’art. 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. |