L’immediata visibilità dell’atto o della memoria depositata telematicamente è conforme a quanto dettato dal codice di procedura civile.
NEWS DEL 17 NOVEMBRE 2011: la fondatezza di quanto esposto nell’articolo che segue ed elaborato il 30 ottobre 2011 è stata attestata dalla comunicazione del Tribunale di Teramo datata 10 novembre 2011 ed inviata, a tutti i Colleghi, dall’Ordine degli Avvocati il 17 novembre 2011. La comunicazione è visionabile cliccando qui.
Nel giugno 2011, presso il Tribunale di Teramo, è iniziata la fase di sperimentazione del processo telematico. La stessa si è conclusa con esito positivo se è vero che in data 27 ottobre 2011, il Ministero della Giustizia ha emesso il decreto che attesta il valore legale di ciò che era oggetto della sperimentazione. Sin dal luglio 2010, in verità, il locale Consiglio dell’Ordine era pronto per consentire ai propri iscritti di iniziare la sperimentazione avendo ottemperato a tutti gli obblighi normativi previsti ed essendosi dotato di idoneo partner tecnologico ma la struttura giudiziaria non era ancora pronta ad interagire con le nuove e innovative tecnologie.
A differenza delle altre precedenti sperimentazioni relative, nella fase primordiale, soprattutto al deposito dei decreti ingiuntivi telematici, a Teramo la stessa ha avuto ad oggetto il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., comparse di costituzione e risposta, comparse conclusionali, note, note spese e qualsiasi altro atto previsto dal processo di cognizione per il quale però non si dovesse corrispondere, per il deposito, alcun tipo di pagamento.
Proprio questo tipo di sperimentazione mi ha dato la possibilità di verificare la seguente situazione che andrò ad enunciare dopo una dovuta riflessione.
In venti anni di professione forense non ho mai ricevuto dalle cancellerie dei Tribunali che ho frequentato, la memoria o l’atto avversario se non dopo aver depositato il mio o dopo la scadenza del termine per il mio deposito. Onestamente non mi sono nemmeno mai sognato di chiedere all’impiegato della cancelleria, in assenza di mio deposito o di scadenza del termine, la consegna della memoria della mia controparte e, sinceramente, nemmeno mi sono mai chiesto se vi fosse una norma del codice di procedura civile che consentisse tale richiesta.
Fatta questa premessa, attraverso la sperimentazione del Tribunale di Teramo, ho rilevato che la memoria depositata telematicamente è immediatamente visibile (tramite Polisweb PCT) alla controparte anche se questa non ha depositato la propria e se non è ancora scaduto il termine per il suo deposito. Sinceramente la cosa mi ha un po’ stupito in quanto ritenevo che ciò non fosse possibile considerando che la lettura anticipata della memoria di una parte potrebbe consentire all’altra di elaborare la propria in ragione di quanto dedotto nell’atto avversario; tale rischio è a mio avviso, ancora più evidente qualora il contenuto dell’atto conosciuto sia quello riferibile alla memoria di replica di una comparsa conclusionale o di qualsiasi altro atto che non preveda comunque successive repliche.
Ponevo quindi il quesito ai circa 2.400 colleghi iscritti di un gruppo che amministro su Facebook e potevo rilevare come, in realtà non solo non fossi l’unico a pensarla così ma che molti di coloro che hanno risposto alla domanda avevano la mia stessa convinzione anche se… alla richiesta di citare la norma in base al quale ciò non era consentito, nessuno sapeva indicarla limitandosi, qualcuno, a dire che il divieto era insito nel fatto che si sarebbe leso il principio del contraddittorio.
Per dovere di verità devo aggiungere che la norma non veniva citata neanche da parte di coloro che sostenevano la legittimità del ritiro dell’atto in assenza del deposito del proprio o della scadenza del termine.
La norma esiste ed è quella prevista dall’art. 76 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
Art. 76. Potere delle parti sui fascicoli
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.
(Comma così modificato dall’art. 7 d.l. 07 ottobre 1994, n. 571, conv., con modif., in l. 6 dicembre 1994 n. 673.)
La norma citata quindi consente il ritiro dell’atto o della memoria depositata da controparte anche se l’altra parte non abbia ancora depositato e non sia scaduto il termine per il deposito.
Per cui non rimane altro che depositare l’atto in prossimità della scadenza del termine anche se, con il deposito telematico questo può comportare fondati rischi per quanto dettato dall’Art. 13 delle regole tecniche del DM 21 febbraio 2011 n. 44 e di cui ho ampiamente criticato il contenuto in precedente articolo dal titolo “A rischio la certezza del deposito dell’atto o del documento informatico entro i termini stabiliti nel processo”.
Teramo 30 ottobre 2011
Avv. Maurizio Reale