Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati.
1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresi’, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
4. Ai fini della comunicazione prevista dall’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell’atto e dei documenti allegati con le modalità previste dall’articolo 18 del presente decreto. Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito da parte dell’ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dal codice di procedura civile.
5. La certificazione dei professionisti abilitati e dei soggetti abilitati esterni pubblici è effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonchè dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
8. La dimensione massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l’avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all’articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalità di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.
Tale articolo prevede, quindi, che
a) gli atti processuali in forma di documenti informatici sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni mediante PEC all’indirizzo PEC dell’Ufficio destinatario (art. 13 n.1 Regole Tecniche D.M. 21 febbraio 2011 n. 44).
b) Gli atti processuali in forma di documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero della Giustizia e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 n. 2 Regole Tecniche D.M. 21 febbraio 2011 n. 44.
c) Se la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il citato articolo prevede che il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
Tale norma mette a rischio la certezza del deposito dell’atto o del documento entro i termini stabiliti nel processo e ciò indipendentemente dalla volontà o dalla diligenza del professionista in quanto:
supponiamo, per ipotesi, che la mia memoria ex art. 183 c.p.c. abbia come data di scadenza quella del 21 luglio 2011 e che in pari data, avvalendomi del PCT mediante la mia PEC invii il detto atto (atto processuale – documento informatico) all’ufficio giudiziario competente alle ore 09.00.
Immediatamente la mia PEC dovrebbe (e sottolineo dovrebbe) ricevere due attestazioni:
1) la ricevuta di accettazione a conferma della presa in carico del messaggio da parte del mio gestore di PEC (gestore del professionista).
2) la ricevuta di avvenuta consegna a conferma che il messaggio è stato effettivamente consegnato al destinatario (inviata dal gestore del destinatario = Ministero della Giustizia).
Teoricamente e, aggiungo, logicamente, dovrebbe essere la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore della mia PEC a far decorrere il momento del deposito della comparsa in quanto, la stessa contiene tutti i riferimenti temporali; purtroppo così non è in quanto, per avere certezza dell’avvenuto deposito, dovrò attendere la seconda ricevuta, quella di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero della Giustizia.
Se la ricevuta di consegna del gestore di PEC del Ministero della Giustizia venisse rilasciata comunque dopo le ore 14.00 (ad es. per problemi tecnici che già in un recentissimo passato e più di una volta hanno paralizzato l’attività del PCT) la “logica” conseguenza sarebbe quella di avere depositato fuori termine la mia memoria in quanto:
“…Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”. (cfr. art. 13 n. 3 delle Regole Tecniche D.M. 21 febbraio 2011 n. 44)
e questo nonostante che l’atto sia stato “spedito” telematicamente da me in tempo utile ma non recapitato per responsabilità a me non addebitabile.
E allora mi chiedo: qualora si dovesse verificare tale o simile ipotesi, sarà applicabile quanto previsto dalla L. 69/2009, di modifica al codice di procedura civile, che ha aggiunto un secondo comma all’articolo 153 c.p.c., mediante il quale la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini?
E, pur ammessa l’utilizzabilità di tale norma, se il PCT deve avere come primo obiettivo quello di facilitare l’iter processuale e agevolare l’attività dei protagonisti è, per tale considerazione, impensabile che poi si debba far ricorso al disposto di cui all’art. 153 c.p.c. per rimediare ad una anomalia prevedibile e, in quanto tale, evitabile sin dall’origine.
Si consideri poi, in caso di istanza ex art. 153 c.p.c., la difficoltà di provare il presupposto per ottenere la rimessione in termini in quanto al Giudice (fino a quando sul punto non vi sia giurisprudenza) non potrebbe essere sufficiente l’attestazione di accettazione rilasciata dalla mia PEC considerando che per il legislatore il presupposto della certezza dell’avvenuto deposito è la seconda ricevuta, quella di consegna, emessa dal gestore di PEC del Ministero; occorrerebbe quindi una attestazione di tale ultimo gestore che riconosca il problema tecnico nel rilascio (posticipato) della ricevuta di consegna (avvenuta nei termini).
Probabilmente, a seconda dei casi o delle problematiche, tutti avremo la necessità di diventare profondi conoscitori dell’informatica forense (computer forensics) ossia la scienza che studia l’individuazione, la conservazione, la protezione, l’estrazione, la documentazione e ogni altra forma di trattamento del dato informatico al fine di essere valutato e considerato come prova in un processo giuridico.
Qualcuno potrebbe suggerire (per superare il verificarsi di tale problema) di depositare l’atto qualche giorno prima rispetto al termine di scadenza in maniera tale di avere il tempo per effettuare una seconda spedizione telematica in assenza di ricevuta di consegna del gestore di PEC del Ministero della Giustizia; tale suggerimento, a mio avviso, è in re ipsa del tutto contrastante con i presupposti e le finalità del processo telematico.
Per cui, nell’auspicare una modifica normativa che possa eliminare il rischio dell’incertezza del deposito dell’atto o del documento informatico entro i termini stabiliti nel processo non posso, a conclusione di questa riflessione, non pormi una domanda:
l’informatizzazione del processo deve semplificare il lavoro di chi opera o renderlo ancora più difficile e insidioso?
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