PCT: quando le parti devono comunque firmare il verbale di udienza. Tribunale, Milano, sez. IX civile, decreto 15/07/2014.

Il Decreto Legge n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2014, con le norme contenute nel titolo IV ha apportato importanti e attese modifiche anche alla normativa del processo telematico.

Una di queste è quella contenuta nell’art. 45.

Art. 45

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 126, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:

«Il processo verbale e’ sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da’ loro lettura del processo verbale.»;

b) all’articolo 133, secondo comma, le parole: “il dispositivo” sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»;

c) all’articolo 207, secondo comma, le parole: “che le sottoscrive” sono soppresse.

Dalla lettura della norma, che ha modificato gli articoli 126 e 207 del codice di procedura civile, si evince il venir meno dell’obbligo delle parti intervenute nel processo di “sottoscrivere” le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza e questo anche quando a renderle siano i testimoni.

Tale obbligo di sottoscrizione però permane ove, ad esempio, il verbale abbia ad oggetto quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 185 c.p.c. e riguardi, quindi, la formalizzazione dell’esito positivo del tentativo di conciliazione (convenzione) da effettuarsi secondo la modalità prevista dall’art. 88 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile:

Art. 88.

(Processo verbale di avvenuta conciliazione)

La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.
Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale di udienza e fissa un’udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.

Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all’uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale di udienza contenente la convenzione.

Appare quindi assolutamente condivisibile e corretta la decisione del 15 luglio 2014 del Tribunale di Milano, sez. IX civile che, a seguito di udienza di comparizione personale delle parti, in un procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, avendo le parti raggiunto un accordo, con conseguente richiesta di conversione del rito in consensuale, alle condizioni allegate in udienza in formato cartaceo, ha disposto di acquisire la sottoscrizione delle parti, su stampa cartacea del relativo verbale, osservando a tal proposito che: “L’art. 45 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 ha rimosso, dagli artt. 126 e 207 c.p.c., l’obbligo delle parti intervenute nel processo di “sottoscrivere” le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale. L’esonero della sottoscrizione, tuttavia, non opera là dove si tratti di raccogliere un “accordo” delle parti che abbia natura transattiva (es. nel verbale ex art. 185 c.p.c.: v., correttamente, sul punto, Min. Giustizia, cric. 27 giugno 2014) o conciliativa. In questi casi «il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione» (v. circolare succitata che offre una metodologia applicabile anche in questo caso)”.

Altra ipotesi nella quale non potrà applicarsi il citato art. 45 è quella prevista dall’art. 221 c.p.c. per la proposizione della querela di falso in corso di causa ove la stessa venga proposta personalmente dalla parte essendo richiesta, ai fini della sua ammissibilità, la sottoscrizione dell’atto ad opera della parte personalmente.

Da ultimo osservo che l’art. 126 c.p.c., così come modificato dall’art. 45 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, prevede, come in passato, la sottoscrizione del verbale da parte del cancelliere; ciò però non comporta che lo stesso verbale non possa essere sottoscritto (digitalmente) solo dal Giudice, in quanto solo il difetto assoluto di sottoscrizione, ovvero di contemporanea mancanza della firma del cancelliere e del giudice, rende nullo o inesistente il processo verbale. Quindi, la mancanza della sola sottoscrizione del cancelliere non è idonea a determinare la nullità del processo verbale quando quest’ultimo è chiamato solamente a concorrere con la propria attività di documentazione a quella del giudice. Invero, con la sottoscrizione del giudice si è comunque raggiunto lo scopo di dare pubblica fede a quanto documentato e riportato nel verbale di udienza (Cass. civ., sez. trib., 20.04.2007, n. 9389, Cass. Civ., Sez. II, 25.10.2006 n. 22841, Cass. civ., sez. lav., 25.05.1996, n. 4849, Cass. civ., 13.01.1984, n. 290, Cass. civ., 25.05.1983, n. 3599).

18 giugno 2014

Avv. Maurizio Reale

 

 

         

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