PAT: regolarizzabili gli atti di parte cartacei
privi di conformità all’originale digitale
L’articolo è stato realizzato per “ALTALEX”, il quotidiano di informazione giuridica diretto da Alessandro Buralli.
Il Consiglio di Stato, sezione terza, con la decisione n. 4286 dell’11 settembre 2017 afferma che che “…anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senza l’attestazione di conformità ad un originale digitale è viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine…”.
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Avv. Maurizio Reale
11 ottobre 2017
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