Irregolare la notifica PEC
in caso di inosservanza della modalità
di attestazione di conformità
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L’art. 19 ter delle specifiche tecniche del processo civile telematico, introdotto dal decreto 28 dicembre 2015, articolo 1 comma 3 dispone che, ove la notifica PEC riguardi una copia informatica, il difensore deve attestarne la conformità nella relata di notifica dando una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità e inserendo il relativo nome del file. Con l’ordinanza n. 14369/2018 del 5 giugno 2018, la Cassazione ritiene che la mancata indicazione del nome del file costituisce solo una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell’articolo 11 della Legge 53/1994.
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Avv. Maurizio Reale
19 giugno 2018
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