Posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti: prime regole tecniche
Il commento è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa, e pubblicato qui.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2015, è stato pubblicato il decreto della Corte dei Conti del 21 ottobre 2015 con il quale sono state rese note le prime regole tecniche ed operative per l’utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, incluse le comunicazioni e notificazioni e il deposito di atti o documenti, in ottemperanza a quanto indicato nell’art. 20 bis del decreto legge 179/12 e in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e, così come previsto dall’art. 15, entrerà in vigore il prossimo 2 dicembre. Si evidenzia come, al processo contabile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16 (biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica), 16-ter (pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni), 16-quater (modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53), 16-decies (potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti) e 16-undecies (modalità dell’attestazione di conformità) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
Analizziamo il contenuto del decreto.
L’articolo 1 (ambito di applicazione) comma 2 prevede che, per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni sul processo civile e quelle della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto siano applicabili e non siano modificate dalle disposizioni speciali sui giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.
L’articolo 3 (comunicazioni e notificazioni) dispone che tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sono effettuate esclusivamente per via telematica tramite PEC a meno che non sia diversamente disposto dal Giudice per uno specifico atto o procedimento e salvo quanto previsto all’art. 4 il quale prevede due ipotesi diverse a seconda che l’impossibilità di effettuare la comunicazione e notificazione a mezzo PEC dipenda o meno da causa imputabile al destinatario; se l’impossibilità dipende dal destinatario, lo stesso, se costituito in giudizio, si intende domiciliato in cancelleria (art. 4 comma 1) se, invece, dipende dalla cancelleria, ovvero riguardi soggetti diversi dalle parti costituite, si procede alla comunicazione o alla notificazione secondo le disposizioni rispettivamente degli articoli 136, terzo comma c.p.c. (comunicazione trasmessa a mezzo telefax, o tramite ufficiale giudiziario) e 137 e seguenti del codice di procedura civile (notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario o dal cancelliere). Qualora poi sia espressamente disposta la notificazione di un atto a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, da parte delle segreterie o delle procure, l’atto è rimesso all’Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti mediante la posta elettronica certificata e la relazione di notificazione può essere restituita all’ufficio richiedente mediante posta elettronica certificata, così come disposto dal comma 7 dell’art. 3.
Ai fini delle comunicazioni, il testo che si intende comunicare è trascritto nel messaggio ovvero è allegato mediante copia informatica al messaggio stesso; ai fini delle notificazioni, l’atto che si intende notificare è allegato al messaggio in forma integrale quale documento informatico firmato digitalmente (art. 3 comma 2).
Il perfezionamento della comunicazione o notificazione tramite PEC si ha, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.
Il comma 5 dell’art. 3 dispone poi che nel caso in cui l’atto o il documento allegato alla PEC sia illeggibile o mancante o presenti altre anomalie, il destinatario deve darne immediata comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica certificata.
Il comma 6 dell’art. 3 precisa che gli avvocati, abilitati all’esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, possono utilizzare, ai sensi della L. 53/94, la posta elettronica certificata per effettuare notificazioni relative a procedimenti dinanzi la Corte dei Contiapplicandosi, ove compatibili con quelle indicate nell’emanato decreto, le regole tecniche già individuate e vigenti per il processo civile; ciò significa, ad esempio, che anche per tali procedimenti bisognerà osservare quanto disposto dall’art. 45 bis introdotto nel decreto legge n. 90/14 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, che ha introdotto l’art. 16 septies alla legge n. 221/12 che ha stabilito che l’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che, ove la ricevuta di consegna giunga dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.
Quanto alle attestazioni di conformità potranno provvedere gli avvocati applicando, quindi, l’art. 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
Ove poi sia espressamente disposta la notificazione di un atto a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, da parte delle segreterie o delle procure, l’atto dovrà rimesso all’Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti mediante la posta elettronica certificata. La relazione di notificazione può essere restituita all’ufficio richiedente mediante posta elettronica certificata.
L’articolo 5 (utilizzo generalizzato della posta elettronica certificata) altresì dispone che la PEC potrà altresì essere utilizzata, dalle Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei Conti, anche per l’invio e per la ricezione di atti processuali, pre-processuali o istruttori e, in generale, per la trasmissione di documenti e per ogni altra comunicazione che necessiti di una ricevuta di invio o di una ricevuta di consegna, a condizione che gli stessi siano sottoscritti o dichiarati conformi all’originale con firma digitale.
Il giudice e il pubblico ministero possono sempre disporre che, per uno specifico atto o procedimento, siano utilizzate particolari modalità di comunicazione o trasmissione, anche non telematiche.
Nel ribadire, al comma 4, che quanto trasmesso telematicamente si perfeziona per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente, al comma 5 si precisa però che i messaggi PEC si considerano pervenuti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali o alle Procure nel giorno di ricezione del messaggio, qualora la ricevuta di consegna sia generata entro le ore 24:00 di una giornata di apertura al pubblico degli uffici stessi, o il primo giorno lavorativo seguente, se la ricevuta di consegna è generata in orario posteriore.
Il comma 6 si occupa della procura alle liti: nel caso di trasmissione di atti processuali mediante PEC la procura alle liti, contenuta in documento informatico separato si considera congiunta all’atto a condizione che essa contenga riferimenti univoci al giudizio cui si riferisce e che sia allegata, mediante copia informatica, allo stesso messaggio PEC mediante il quale l’atto è trasmesso.
Non si comprende la logica di quanto indicato nell’ultima parte del comma 6 e quindi la possibilità di attestare l’autografia della sottoscrizione e la conformità della copia informatica all’originale mediante apposizione della firma digitale a condizione che ciò sia espressamente previsto nella procura posto che, sarebbe stato più logico, a tal proposito, fare riferimento a quanto previsto dall’art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dall’art. 83 c.p.c. il quale prevede che “…se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.”.
Il comma 7 prevede poi che: “Nel caso in cui l’atto o documento allegato sia illeggibile o mancante o vi siano altre anomalie il destinatario è tenuto a darne immediata comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica certificata.” e, il successivo comma 8 impone alla Segreteria, in caso di deposito di atti o documenti processuali tramite PEC, di confermare e comunicare al mittente, sempre tramite PEC, entro il giorno lavorativo successivo, sia l’avvenuta presa in carico dell’atto o documento sia il relativo numero di protocollo.
L’articolo 6 (conversione da cartaceo a digitale e viceversa) del decreto prevede che per le copie informatiche realizzate dalle Segreterie delle sezioni giurisdizionali e dalle Procure, in caso di notificazioni tramite PEC, “l’attestazione di conformità prevista dall’art. 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ed inserita nell’atto o nel documento dichiarati conformi o in apposita dichiarazione facente parte del medesimo file in cui è contenuto il documento sottoscritto.”.
Sempre l’articolo 6, ai commi 3 e 4, disciplina gli adempimenti da seguire quando, tramite PEC, vengano trasmessi alle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali atti processuali e documenti.
Per la trasmissione degli atti processuali è previsto che, ai fini dell’inserimento nei fascicoli processuali, la parte interessata effettui anche il deposito cartaceo entro la prima udienza utile o, in mancanza, entro cinque giorni lavorativi attestandone, ove necessario, la conformità e che una volta decorso il termine indicato, o anche su richiesta della parte, vi provvedono le Segreterie delle Sezioni, con addebito alla parte interessata dei relativi diritti di copia.
In caso di trasmissione di documenti, ai fini del deposito in giudizio, la relativa nota di deposito o comunque l’elenco dei documenti depositati sono stampati e inseriti nel fascicolo cartaceo a cura delle Segreterie, con l’annotazione che i corrispondenti documenti informatici sono memorizzati nei sistemi informativi della Corte dei Conti. Nelle more dell’attivazione del servizio di accesso telematico diretto al fascicolo processuale informatico, la Segreteria garantisce l’accesso al fascicolo stesso con le modalità più idonee, ivi incluso l’invio di un messaggio di posta elettronica.
L’articolo 8 (indirizzo di posta elettronica certificata) specifica che:
1) le comunicazioni e notificazioni nonchè la trasmissione in via telematica di atti o documenti sono effettuate all’indirizzo PEC indicato dalle parti medesime o dai loro rappresentanti o difensori nei propri atti processuali, indirizzo telematico presso il quale si intendono domiciliate a tutti gli effetti ai fini del procedimento;
2) il mutamento dell’indirizzo PEC produrrà effetti nei confronti delle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali entro il secondo giorno lavorativo successivo quello della formale comunicazione alla Sezione medesima;
3) ove le parti costituite, per le quali la legge preveda l’obbligo di avvalersi di un indirizzo PEC, non abbiano provveduto a indicarlo nei propri atti processuali si intendono domiciliate presso la Segreteria della Sezione e si considerano comunque domiciliate presso la Segreteria della Sezione nei casi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario;
4) le comunicazioni e le notificazioni nei confronti di terzi, di parti non ancora costituite in giudizio o di parti che, non essendovi obbligate, non hanno indicato il proprio indirizzo PEC, possono essere effettuate agli indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi o registri accessibili agli interessati; in caso di impossibilità, si applica l’art. 4, comma 2 e quindi l’art. 136 terzo comma c.p.c. con la comunicazione trasmessa a mezzo telefax, o tramite ufficiale giudiziario e 137 e seguenti del codice di procedura civile con la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario o dal cancelliere.
5) gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzabili ai fini della trasmissione e del deposito di atti e documenti alle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali o alle Procure della Corte dei conti sono quelli pubblicati nel sito Internet istituzionale della Corte dei Conti.
6) ai fini della trasmissione di atti e documenti le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali e le Procure utilizzano, in mancanza di indicazione degli interessati o qualora si renda necessario, gli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni o agli uffici giudiziari.
17 novembre 2015
Avv. Maurizio Reale