Il processo amministrativo e contabile telematico dopo la conversione del D.L. 83/2015

Il processo amministrativo e contabile telematico dopo la conversione del D.L. 83/2015

Il commento è stato realizzato per Il Quotidiano Giuridico, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d’Italia e Ipsoa.

 Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n. 192 (Suppl. ord. n. 50/L) è stata pubblicata la L. 6 agosto 2015, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. Ecco tutte le novità in materia di processo telematico amministrativo e contabile.

Processo amministrativo telematico

Nel ricordare come già l’art. 20 D.L. n. 83 del 2015 aveva differito dal 1 luglio 2015 al 1 gennaio 2016, l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico va segnalato che, anche per tale procedimento, la legge di conversione del D.L. n. 83 del 2015 ha apportato ulteriori e importanti modifiche che, per espressa previsione, entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016 e quindi dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico.

Art. 129 comma 4, allegato 1 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104

e

Art. 136 comma 2, allegato 1 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104

Vecchio testo Nuovo testo

Art. 129

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

[omissis]

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

[omissis]

Art. 136

Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.

2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall’osservanza di quanto previsto dal presente comma.

2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 129

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

[omissis]

4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi, indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

[omissis]

Art. 136

Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.

2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il Presidente può dispensare dall’osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’art. 13 dell’Allegato 2.

2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’art. 129 del codice del processo amministrativo disciplina il “giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali”.Il relativo comma 4 impone alle parti di indicare le modalità con le quali intendono ricevere, dalla cancelleria, le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.Con la modifica apportata al citato articolo dalla legge di conversione del D.L. n. 83 del 2015 il legislatore dispone che:1) se la parte sta in giudizio personalmente è ed titolare di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi dovrà, obbligatoriamente, indiare tale indirizzo nel ricorso o nell’atto di costituzione mentre,2) ove non sia titolare di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi dovrà indicare “…nel ricorso o nell’atto di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.Ciò che non convince nel comma 4 (e non convinceva neanche prima della modifica apportata) è che la parte, priva di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, possa, abbia la facoltà di indicare, nel ricorso o nell’atto di costituzione, per ricevere comunicazioni e notificazioni, o un indirizzo PEC o un numero di fax ove, invece, più logico sarebbe stato prevedere, per quanto si dirà appresso, l’indicazione sia dell’indirizzo PEC sia del numero di fax.Il processo amministrativo sarà interamente telematico in quanto l’art. 136 comma 2 del codice amministrativo dispone (dal 1 gennaio 2016) che “I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche.” e il comma 2 bis dello stesso articolo (in vigore il 1 gennaio 2016) dispone che “Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.”; per tale motivo la norma avrebbe dovuto disporre, per la parte, l’indicazione obbligatoria (e non, come sembra, facoltativa, alternativa) sia dell’indirizzo PEC che del recapito fax, per consentire alla cancelleria di comunicarle telematicamente atti e documenti nativi digitali e, solo in caso di mancato funzionamento del sistema informatico, essendo noto anche il recapito fax, inviare tempestivamente con tale mezzo le comunicazioni applicando, quindi, la medesima modalità prevista dall’art. 136 del codice amministrativo; non posso poi escludere che proprio quella descritta fosse l’intenzione del legislatore il quale però, anche in questo caso, l’ennesimo, non sarebbe riuscito a scrivere la norma in maniera chiara e corretta.Con l’indicazione, facoltativa, di indirizzo PEC o recapito fax, prevista dal 4 comma dell’art. 129 codice processo amministrativo, la parte che avrà scelto di ricevere le comunicazioni tramite fax costringerà la cancelleria a stampare il documento informatico affinché lo stesso possa essere inviato tramite fax mentre quella che avrà scelto la PEC, in caso di mancato funzionamento del sistema informatico, renderà di fatto impossibile alla cancelleria di effettuare la comunicazione tramite fax non essendo in possesso del relativo recapito.Purtroppo non si conosce, non essendo stante ancora pubblicate, il contenuto delle regole tecniche e specifiche tecniche del processo amministrativo telematico e non sappiamo se anche nel processo amministrativo, come nel processo civile, i depositi telematici di atti e documenti verranno veicolati mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.Se così fosse, però, tutte le parti del processo, comprese quelle che possono stare in giudizio personalmente (a meno che, per queste, non venga prevista una diversa modalità di deposito) dovranno essere dotate, per depositare tutti gli atti e documenti con modalità telematiche nel rispetto dell’art. 136 comma 2 del codice del processo amministrativo, non solo di (ormai indispensabile) dispositivo di firma digitale ma anche di indirizzo PEC il quale, per i soli professionisti, dovrà risultare da pubblici elenchi; ma, se così sarà, ancora più evidente risalterà l’anomalia presente nel comma 4 dell’art. 129 codice amministrativo in quanto, la parte dovrà necessariamente disporre di indirizzo PEC per depositare telematicamente atti e documenti essendo nel contempo libera di indicare, nel ricorso o nell’atto di costituzione, per ricevere le comunicazioni e notificazioni il recapito fax e non l’indirizzo PEC.A decorrere dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1 gennaio 2016):verrà abrogatol’art. 2, comma 5, Allegato 2 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (“5. la segreteria cura la formazione dell’originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono”);l’art. 5, comma 2, Allegato 2 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (“2. gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne può tenere conto prima che la parte abbia provveduto all’integrazione del numero di copie richieste.“) e,e verrà così sostituitol’art. 5, comma 3, Allegato 2 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104:“3. Allorché riceve il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d’ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria”.

Informatizzazione del processo contabile

Articolo 43, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

Vecchio testo Nuovo testo

Art. 43

(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l’integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai principi stabiliti neldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all’articolo 20-bis deldecreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.

3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall’ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 43

(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l’integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai principi stabiliti neldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all’articolo 20-bis deldecreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall’ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Modificando il comma 2 dell’art. 43 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il legislatore applica anche al processo contabile, in quanto compatibili, alcune delle disposizioni del D.L. n. 179 del 2012 già in vigore nel processo civile, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo:Art. 16: biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica.Art. 16-ter: pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioniArt. 16-quater: contenente le modifiche apportate L. 21 gennaio 1994, n. 53 (facoltà notifiche in proprio)Art. 16-decies: potere (obbligo) del difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, di attestarne la conformità della copia al predetto attoArt. 16-undecies: modalità con le quali deve essere apposta l’attestazione di conformità prevista dall’art. 16-decies, prevedendo ipotesi diverse a seconda che la medesima si riferisca ad una copia analogica (cartacea) o ad una copia informatica.

24 agosto 2015

Avv. Maurizio Reale

         

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