Le nuove disposizioni per le notificazioni di atti per gli avvocati dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 148/2011

Le nuove disposizioni per le notificazioni di atti per gli avvocati dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 148/2011.

La Legge n. 148/2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 ha apportato significative modifiche (in vigore dal 01 gennaio 2012) alla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 avente ad oggetto le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.

Il legislatore ha inserito come strumento alternativo alla notifica a mezzo del servizio postale quello tramite posta elettronica certificata sempre a condizione che sia stata chiesta ed ottenuta l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine a norma dell’art. 7 della L. 21.01.1994 n. 53 e solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi.

Il procedimento per la notifica a mezzo PEC è quello previsto dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibile, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8 della L. 21.01.1994 n. 53.

La legge ha innovato anche la disciplina delle notifiche tra avvocati precisando che la stessa è percorribile nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. In tal caso l’atto andrà notificato utilizzando la casella di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio Ordine.

Viene altresì eliminato, ma solo per le notifiche a mezzo PEC, il fastidioso obbligo di far vidimare e datare dal Consiglio dell’Ordine, l’atto da notificare, adempimento questo rimasto nel caso di notifica eseguita a mezzo del servizio postale.

La nuova normativa permette le notifiche anche tra avvocati non appartenenti allo stesso Ordine.

A seguire viene pubblicato il testo della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 nel quale, in grassetto, vengono evidenziate le modifiche apportate dall’art. 25 della Legge n. 148/2011.

Legge 21 gennaio 1994, n. 53

(così come modificata dalla Legge n. 148/2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011)

Articolo 1

1. L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Articolo 2

1. Per la notificazione di cui all’articolo 1 il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Articolo 3

1. Il notificante di cui all’articolo 1 deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto da notificare; l’ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all’articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all’articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare anche l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8.

Articolo 4

1 L’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero» mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Articolo 5

1. Nella notificazione di cui all’articolo 4 l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l‘atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l’atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell’ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. Nei casi previsti dal comma 2 l’originale e la copia dell’atto notificato nonché il registro cronologico di cui all’articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l’atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Articolo 6

1. L’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all’articolo 3 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Articolo 7

1. L’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell’autorizzazione, l’avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell’ordine il registro di cui all’articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l’eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell’ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

Articolo 8

1. L’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell’ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all’uopo delegato, previa l’autorizzazione di cui all’articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer (1).

(1) Con D.M. 27 maggio 1994 (G.U. 7.6.1994 n. 131)  è stata disposta la istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

Articolo 9

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Articolo 10

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell’esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. D.M. 27 maggio 1994 (G.U. 7.6.1994 n. 131) .

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l’imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Articolo 11

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.

Articolo 12

1. I decreti del Ministro della giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

Articolo 13

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 12.

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Teramo 15 novembre 2011

Avv. Maurizio Reale

         

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