Il Tribunale di Reggio Emilia, in data 01 luglio 2014, ha dichiarato inammissibile un ricorso per decreto ingiuntivo depositato “in cartaceo” rilevato che “A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179)”.
La modalità impiegata per la proposizione della domanda monitoria, difforme dalla citata prescrizione normativa (rimasta invariata anche dopo la pubblicazione del recente decreto legge 24 giugno 2014 n. 90), ha comportato l’inammissibilità del ricorso.
La decisione del Giudice non può che essere condivisa in quanto, se da una parte, anche dopo la pubblicazione del decreto legge citato, risultano ancora esistenti dubbi interpretativi su alcune norme del processo civile telematico le quali non sembrano “aderire” perfettamente con quelle del codice di procedura civile, dall’altra è possibile affermare che la norma citata e richiamata dal Giudice abbia una e una sola interpretazione e cioè che, a decorrere dal 30 giugno 2014 il ricorso per decreto ingiuntivo proposto davanti al tribunale ha luogo esclusivamente con modalità telematiche così come disposto dall’art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179, comma 4.
Colgo altresì l’occasione per ricordare ai Colleghi che:
1) così come disposto dall’art. 44 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 bis decreto legge 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; l’obbligo del deposito telematico riguarderà, conseguentemente, solo quello degli atti endo processuali e dei relativi documenti per cui, mentre l’atto di citazione e la comparsa di costituzione e risposta potranno ancora essere depositate in cartaceo, l’obbligo del deposito telematico scatterà dal deposito delle memorie 183 c.pc e dei successivi atti.
2)Per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014le predette disposizioni si applicheranno solo a decorrere dal 31 dicembre 2014anche se fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 bis decreto legge 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, gli atti processuali ed i documenti potranno (a scelta e discrezione del difensore) essere depositati con modalità telematiche (facoltà di deposito telematico) e in tal caso il deposito si intenderà perfezionato esclusivamente con tali modalità.
Da ultimo segnalo la presenza, sul sito pergliavvocati.it, di una opportuna quanto intuitiva tavola sinottica, predisposta dal gruppo di lavoro della FIIF, che illustra l’obbligatorietà del deposito telematico dopo l’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90.
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