La legge 25 ottobre 2016, n. 197 convertiva in legge il D.L. n. 168/2016 con misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari e per la Giustizia Amministrativa; in particolare, l’art. 7, interamente dedicato al Processo Amministrativo Telematico, modificava, in sede di conversione, il contenuto di qualche disposizione del decreto legge e ciò anche e soprattutto per porre rimedio ad alcune lacune presenti nel testo originario.
Alcune di queste modifiche però non avevano effetti definitivi ma solo temporanei, tanto da rimanere in vigore solo fino al 31 dicembre 2017 o, più precisamente, fino al 1 gennaio 2018.
Vediamo quindi quali disposizioni non dovranno più applicarsi dal 2 gennaio 2018.
1) Obbligo deposito telematico anche per giudizi pendenti al 1° gennaio 2017
La legge di conversione confermava quanto disposto dal D.L. 168/2016 a proposito dell’obbligo del deposito telematico con riferimento ai giudizi pendenti al 1° gennaio 2017:
“Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall’articolo 38, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (processo amministrativo digitale), e dall’articolo 20, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 (misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo), hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Quindi, dal 2 gennaio 2018 il deposito telematico di atti e/o documenti sarà obbligatorio anche per i procedimenti incardinati prima del 1° gennaio 2017.
2) Confermato l’obbligo del deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi
La norma, non modificata in sede di conversione del decreto, disponeva l’obbligo per il difensore di depositare copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi con attestazione di conformità al relativo deposito telematico ma ciò solo dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018.
“4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”.
Purtroppo però l’articolo 1 comma 1150 della legge di bilancio 2018 ha confermato, anche per il 2018, l’obbligo di deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi.
3) Viene meno la possibilità per i domiciliatari di effettuare i depositi telematici
Dal 1 gennaio 2018 i domiciliatari non avranno più la possibilità di effettuare i depositi tramite PEC o, nei casi previsti, tramite upload per conto dei difensori.
“1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario”.
4) Pagamento del contributo unificato solo in modalità telematica
Sul sito della Giustizia Amministrativa è posto ben in evidenza avviso relativo al pagamento del contributo unificato, a decorrere dal 1 gennaio 2018, solo in telematico e tramite “F24 ELIDE”.
In realtà tale obbligo è già esistente in quanto il 1 novembre 2017 è entrato in vigore l’articolo 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017 n. 167 (in G.U. n. 167 del 19 luglio 2017) il quale disponeva che il contributo unificato doveva essere versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista, con un apposito modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari.
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