La prova della notifica PEC tramite deposito telematico

La prova della notifica PEC tramite deposito telematico

PROVA TELEMATICO

LE NORME DI RIFERIMENTO E

IL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE

LE NORME DI RIFERIMENTO – PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA:

nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia  dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Nel caso di notifica telematica, la prova dell’avvenuta notifica, mediante deposito telematico negli atti di causa, è costituita dal deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014:

Provvedimento 16 aprile 2014 – Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 2 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 19 bis Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

[omissis] 

5) La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati,  la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.

Ciò, naturalmente, solo se esiste un fascicolo telematico del procedimento; a tal fine, come indicato nella slide, è necessario salvare sul proprio computer la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna e poi allegare i file salvati, oltre all’atto notificato, tramite il redattore atti utilizzato per effettuare i depositi telematici.

Ove invece la prova dell’avvenuta notifica debba essere fornita mediante deposito cartaceo  (ad esempio dinanzi la Corte di Cassazione o al Giudice di Pace, Uffici dinanzi ai quali ad oggi non è attivo il processo telematico) potrai fare riferimento a quanto indicato qui

Il procedimento da seguire: due ipotesi.

1) Prova dell’avvenuta notifica in procedimento (es. cognizione) già iniziato

2) Prova dell’avvenuta notifica per richiesta esecutorietà decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c.

 

1) Prova dell’avvenuta notifica in procedimento (es. cognizione) già iniziato:

In corso di causa hai effettuato una notifica tramite PEC e adesso devi fornire la prova dell’avvenuta notifica.

Dovrai procedere nel seguente modo:

A) notificare tramite PEC l’atto e/o il provvedimento

B) effettuata la notifica tramite PEC, riceverai la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna;

C) ti suggerisco di creare sul desktop del computer una cartella che chiamerai, ad esempio “prova notifica PEC”;

D) devi salvare, nella cartella precedentemente creata sul Tuo computerprova notifica PEC”, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, ambedue in digitale (no stampa e scansione) in formato .eml o .msg dando come nome ai file rispettivamente, ad esempio, “ricevuta accettazione notifica pec” e “ricevuta consegna notifica pec”;

E) prepara una nota di deposito con il Tuo programma di videoscrittura, nella quale spiegherai i motivi del deposito e, successivamente, trasformarla direttamente in PDF (testo) senza scansione (se vuoi, puoi crearla automaticamente cliccando qui); salverai il PDF creato comenota deposito notifica PEC”;

F) devi salvare, nella cartella precedentemente creata sul Tuo computer “prova notifica PEC”, la “nota deposito notifica PEC”.

Prima di passare alla fase successiva, quella del deposito telematico, se avrai seguito i passaggi sopra indicati, la cartella “prova notifica PEC” dovrebbe contenere i seguenti file:

– ricevuta accettazione notifica pec (in formato .eml o .msg)

 – ricevuta consegna notifica pec (in formato .eml o .msg)

– nota deposito notifica PEC ” (PDF) da firmare digitalmente

A questo punto, con il “redattore atti” da te utilizzato, predisponi la “busta telematica” per depositare una “MEMORIA GENERICA naturalmente all’interno del fascicolo già esistente del procedimento.

Nella “busta telematica” dovrai inserire i file presenti nella cartella “prova notifica PEC”  associando ad ogni file la tipologia di atto specifica richiesta dagli schemi xsd:

– nota deposito notifica PEC: tale file dovrai inserirlo come TIPO ATTO quale ATTO SUCCESSIVO” “ATTO PRINCIPALE;

– ricevuta accettazione notifica pec: tale file dovrai inserirlo come TIPO ATTO quale RICEVUTA ACCETTAZIONE NOTIFICA PEC

– ricevuta consegna notifica pec: tale file dovrai inserirlo come TIPO ATTO quale RICEVUTA CONSEGNA NOTIFICA PEC

Prima dell’inoltro della busta telematica, il redattore atti Ti chiederà di firmare digitalmente la “nota deposito notifica PEC” e il file datiatto.xml.

 

2) Prova dell’avvenuta notifica per richiesta esecutorietà decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c.

Hai notificato un decreto ingiuntivo tramite PEC e, in mancanza di opposizione, devi chiedere al giudice l’esecutorietà dello stesso.

Dovrai procedere nel seguente modo:

A) notificare tramite PEC il decreto ingiuntivo

B) effettuata la notifica tramite PEC, riceverai la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna;

C) ti suggerisco di creare sul desktop del computer una cartella che chiamerai, ad esempio “prova notifica PEC”;

D) devi salvare, nella cartella precedentemente creata sul Tuo computerprova notifica PEC”, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, ambedue in digitale (no stampa e scansione) in formato .eml o .msg dando come nome ai file rispettivamente, ad esempio, “ricevuta accettazione notifica pec” e “ricevuta consegna notifica pec”;

E) sono decorsi i termini per l’opposizione;

F) prepara una nota di deposito con il Tuo programma di videoscrittura, nella quale spiegherai i motivi del deposito e, successivamente, trasformarla direttamente in PDF (testo) senza scansione (se vuoi, puoi crearla automaticamente cliccando qui); salverai il PDF creato come “istanza esecutorieta 647 cpc”;

G) devi salvare, nella cartella precedentemente creata sul Tuo computer “prova notifica PEC”, l’“istanza esecutorieta 647 cpc”.

Prima di passare alla fase successiva, quella del deposito telematico, se avrai seguito i passaggi sopra indicati, la cartella “prova notifica PEC” dovrebbe contenere i seguenti file:

– ricevuta accettazione notifica pec (in formato .eml o .msg)

 – ricevuta consegna notifica pec (in formato .eml o .msg)

– istanza esecutorieta 647 cpc” (PDF) da firmare digitalmente

A questo puntocon il “redattore atti” da te utilizzato, predisponi la “busta telematica” per depositare una “RICHIESTA ESECUTORIETA DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 647 CPC naturalmente all’interno del fascicolo monitorio già esistente.

Nella “busta telematica” dovrai inserire i file presenti nella cartella “prova notifica PEC”  associando ad ogni file la tipologia di atto specifica richiesta dagli schemi xsd:

– istanza esecutorieta 647 cpc”: tale file dovrai inserirlo come TIPO ATTO quale ATTO SUCCESSIVO” “ATTO PRINCIPALE;

– ricevuta accettazione notifica pec: tale file dovrai inserirlo come TIPO ATTO quale RICEVUTA ACCETTAZIONE NOTIFICA PEC

– ricevuta consegna notifica pec: tale file dovrai inserirlo come TIPO ATTO quale RICEVUTA CONSEGNA NOTIFICA PEC

Prima dell’inoltro  della  busta telematica,  il redattore atti  Ti chiederà di firmare digitalmente   l’ “istanza esecutorieta 647 cpc” e il file datiatto.xml.

articolo modificato il 27 gennaio 2016

Maurizio Reale

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