I PERICOLI DELL’AVVOCATO TROPPO TELEMATICO!

Lo spunto di questo articolo ha origine dall’incontro “I Fori fanno Rete” svoltosi ieri a Roma in Borgo Santo Spirito, nella sala Pio X, nel corso del quale è stato chiesto cosa accadrebbe se l’avvocato depositi telematicamente un proprio atto in un Tribunale non ancora raggiunto dal valore legale  (decreto DGSIA) per il deposito telematico di quel determinato tipo di atto.

Tale domanda, in apparenza, non avrebbe motivo di essere formulata dal 30 giugno 2014, data in cui entrerà in vigore, nei soli Tribunali, l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e ciò anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonostante sul punto segnalo una vera e propria antinomia tra quanto riportato nella prima frase del comma 4° dell’art. 16 bis della legge di stabilità del dicembre 2012 e quanto riportato, nello stesso comma, dall’ultima frase.

Ma la domanda invece ha ragione di esistere anche dopo il 30 giugno e proprio per il disposto dell’art. 16 bis sopra richiamato, considerando che l’obbligo del deposito telematico di atti e documenti inizierà solo dal deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. escludendo quindi l’obbligatorietà per le comparse di costituzione e risposta per le quali rimarrà facoltativo il deposito telematico possibile a condizione che gli uffici giudiziari, destinatari di tale deposito telematico, siano stati già raggiunti dal decreto DGSIA attestante il relativo valore legale per tale tipologia di deposito.

Per verificare se l’ufficio giudiziario è abilitato a ricevere il deposito telematico di quel determinato atto sarà necessario consultare l’apposita sezione del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Essendo poi l’obbligatorietà del deposito telematico prevista solo nei Tribunali, stessa accortezza bisognerà adottare ove si voglia depositare telematicamente presso le Corti d’Appello.

Ma ciò nonostante e a differenza di molti colleghi che pur in prossimità della scadenza del 30 giugno non hanno ancora deciso di affrontare i depositi telematici, molti altri, stimolati dai sicuri vantaggi che tale tipo di deposito offre, potrebbero essere “troppo telematici” e depositare quindi anche in uffici giudiziari non ancora raggiunti dal valore legale per quella tipologia di atto.

Fatta questa premessa è logico chiedersi quale conseguenza potrebbe avere il deposito telematico, ad es., di una comparsa di costituzione e risposta, anche dopo il 30 giugno 2014, effettuata presso l’ufficio giudiziario carente del decreto che riconosce il valore legale per il deposito di tale tipologia di atto.

Effettuato il deposito il mittente riceverebbe le ormai note tre ricevute:

1) ricevuta accettazione deposito

2) ricevuta consegna deposito

3) ricevuta esito controlli automatici deposito

La terza ricevuta, quella dei controlli automatici, rilascerebbe avviso con il quale il destinatario verrebbe notiziato del fatto che, non risultando (ovviamente) il medesimo tra i difensori costituiti in quel procedimento, dovranno essere effettuati ulteriori controlli dalla cancelleria e ciò in ogni caso e a prescindere dal fatto che quell’ufficio giudiziario abbia o meno il valore legale per il deposito telematico della comparsa di costituzione.

Effettuati i controlli ed esaminata da parte del cancelliere la documentazione allegata all’atto depositato e quindi esaminata anche la procura alle liti, il cancelliere accetterà definitivamente il deposito e con tale accettazione, da una parte, il mittente riceverà la quarta ricevuta, quella di accettazione definitiva del deposito e, dall’altra, il contenuto del deposito, da quel momento, sarà disponibile per tutte le altri parti del procedimento, tramite il servizio Polisweb.

Ma se il cancelliere si trova ad operare in un Tribunale sprovvisto del valore legale per quella tipologia di atto depositato telematicamente, dovrà comunque accettare l’atto o avrà il potere di rifiurarlo?

Avendo sempre sostenuto che il processo telematico deve aderire e quindi seguire le norme del c.p.c. bisogna chiedersi se dinanzi al deposito cartaceo dell’atto il Cancelliere possa legittimamente rifiutarne il deposito.

Sul punto rimando alla lettura del pregevole articolo a firma del collega Juri Rudi del foro di Modena che affronta la questione sotto altro aspetto ed il quale ritiene che “…dall’esame della normativa primaria e codicistica, il Cancelliere può (legittimamente) rifiutare il deposito nei soli casi previsti dall’art. 73 disp. att. c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 168 cpc), ovvero quando il deposito stesso manchi di uno degli atti giudiziari di parte…” e quindi, in caso di deposito telematico tale rifiuto potrebbe essere conseguente solo “all’ipotesi in cui la busta telematica sia affetta da un “errore fatale” nel senso sopra chiarito, ovvero allorché essa sia impossibile da decifrare, in tutto o in parte: fattispecie, questa, interpretativamente riconducibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 73 cit., e quindi legittimante il rifiuto del deposito da parte del Cancelliere”.

Ma il caso che qui prospetto è diverso in quanto la busta telematica contiene tutto ciò che per legge deve contenere per cui, a mio avviso, il Cancelliere dovrebbe comunque accettare definitivamente il deposito affidando al Giudice ogni decisione anticipando che di quell’atto, comunque, non potrebbe esserne dichiarata la nullità così come brillantemente rilevato dal collega Giovanni Rocchi, del foro di Brescia, in risposta ad una domanda rivoltagli nel corso dell’incontro “I Fori in Rete”, il quale ha fatto riferimento all’art. 156 del c.p.c.:

 

Art. 156

Codice di Procedura Civile

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

 

Sul rifiuto del Cancelliere di un deposito telematico per la mancanza, nell’ufficio giudiziario, del decreto DGSIA attestante il valore legale, posso riferire della decisione del Tribunale di Perugia del 17 gennaio 2014 il quale ha deciso di accogliere istanza di rimessione in termini del difensore considerando che:

1) pur avendo il medesimo depositato telematicamente la comparsa conclusionale pur essendo privo, il Tribunale di Perugia, per il deposito di tale atto, del decreto DGSIA attestante il valore legale, lo stesso difensore era stato tratto in errore (ritenuto dal Giudicante scusabile) dalla ricezione della terza ricevuta “esiti controllo automatici” con responso positivo e,

2) il rifiuto del deposito telematico da parte del Cancelliere avveniva dopo sette giorni dalla ricezione dello stesso e quindi solo dopo la scadenza del termine entro il quale, se messo tempestivamente a conoscenza, avrebbe avuto la possibilità di depositare la comparsa con il metodo tradizionale.

Nel caso di specie il buon senso del Giudicante ha posto riparo a due errori: quello del collega “troppo telematico” che non ha verificato, prima del deposito, l’esistenza presso il Tribunale di Perugia del valore legale per quella tipologia di depositi e, dall’altro, quello del Cancelliere il quale a mio avviso avrebbe dovuto “lavorare” la busta telematica tempestivamente e non dopo sette giorni dall’avvenuto deposito della stessa in quanto tenuto, per legge, a svolgere le proprie funzioni tempestivamente e ciò a prescindere da un deposito tradizionale o telematico.

Nel processo telematico tutti devono fare la loro parte: avvocati, magistrati e cancellieri devono operare in sinergia perché solo così sarà possibile evitare il verificarsi di situazioni dalle quali potrebbero originarsi cause di ulteriori ritardi per la definizione dei procedimenti.

Da ultimo … ricordo ai colleghi non telematici, che mancano solo 35 giorni al 30 giugno 2014.

Teramo, 25 maggio 2014

Avv. Maurizio Reale

 

         

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