La futura attestazione di conformità di copia informatica su documento informatico separato

ATTENZIONE

la modalità di attestazione di conformità di copia informatica su documento informatico separato, di seguito indicata, potrà essere utilizzata SOLO DOPO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE E L’ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEL 16 APRILE 2014.

MODALITA' ATTESTAZIONE COPIA INFORMATICA

MODELLO ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Avv. _______________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica [NOME FILE] è conforme all’originale analogico (o alla copia conforme analogica) del [decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. RGNR _____ emesso dal Tribunale di ___________ in data ________ ] dal quale è estratta.

Teramo li ________________

Avv. ____________________

(n.b.: sottoscrivere il file PDF dell’attestazione tramite firma digitale)

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Come indicato nella slide, potremo procedere ad attestare la conformità di una copia informatica in un documento informatico separato (PDF), semplicemente INSERENDO IL NOME DEL FILE E DESCRIVENDO, nell’attestazione, IL DOCUMENTO DI CUI SI ATTESTA LA CONFORMITA’ (tipologia del documento [es. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo], numero di RG, Tribunale ecc. ecc.) e ciò sia nei DEPOSITI TELEMATICI (es. attestazione di conformità richiesta dai procedimenti esecutivi o attestazione di conformità richiesta dall’art. 16 decies DL 179/12 così come introdotto dalla L. 132/15), sia nelle NOTIFICHE TRAMITE PEC L. 53/94 (in questo caso l’attestazione va inserita nella relata di notifica) sia ove la copia informatica debba essere trasmessa tramite PEC al di fuori e per casi diversi da depositi telematici e notifiche tramite PEC.

Una volta ultimata l’attestazione di conformità, la stessa dovrà essere trasformata in PDF TESTO (senza scansione) e firmata digitalmente prima di procedere al deposito telematico o ad allegarla alla PEC per la notifica. 

In caso di più copie informatiche da inserire nel medesimo deposito o nella nella medesima notifica tramite PEC, l’attestazione può riferirsi a più documenti.

Avevo, in tempi non sospetti, sia anticipato che hash e riferimento temporale, sarebbero scomparsi per attestare le conformità di copie informatiche su documento informatico separato nei depositi telematici e nelle notifiche tramite PEC, sia previsto quale sarebbe stata la nuova modalità di attestazione richiamata e voluta dall’art. 16 undecies comma 3 DL 179/12 introdotto dalla L. 132/15.

28 ottobre 2015

Avv. Maurizio Reale            

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