All’avvocato extra districtum
le notifiche vanno fatte alla PEC
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 17 dicembre 2018 n. 32601)

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A partire dalla data di entrata in vigore della novella agli artt. 125 e 366 c.p.c., introdotta dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, applicabile ratione temporis, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile con la sentenza n. 32601/2018.
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Avv. Maurizio Reale
14 gennaio 2019
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