Le nuove disposizioni per le notificazioni di atti per gli avvocati dopo le modifiche apportate dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Le nuove disposizioni per le notificazioni di atti per gli avvocati dopo le modifiche apportate dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228

FACOLTA’ DI NOTIFICAZIONI DI ATTI CIVILI, AMMINISTRATIVI E STRAGIUDIZIALI PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI

N.B.: IL TESTO AGGIORNATO E VIGENTE AL 21 AGOSTO 2015 DELLA LEGGE 53/94 E’ CONSULTABILE QUI

QUELLO PIU’ SOTTO TRASCRITTO E’ IL TESTO “AGGIORNATO” AL GENNAIO 2013.

Le nuove disposizioni (evidenziate in rosso) acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di modifica delle regole tecniche (DM 44/2011) da emanarsi entro 180 giorni, così come previsto dall’art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che modifica il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo il nuovo art. 16-quater che, a sua volta, modifica la legge 21 gennaio 1994, n. 53 (“facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”).

Legge 21 gennaio 1994, n. 53

(così come modificata dalla Legge n. 148/2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 e dall’art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013). (GU n. 302 del 29-12-2012).

Articolo 1

  1. L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Articolo 2

  1. Per la notificazione di cui all’articolo 1, effettuata a mezzo del servizio postale, il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Articolo 3

  1. Il notificante che procede a norma dell’articolo 2 deve:

  2. a) scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

  3. b) presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto da notificare; l’ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all’articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all’articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

  4. c) presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero di registro cronologico.

  5. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare anche l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

  6. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Art. 3-bis

  1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

  2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

  3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

  4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: ‘notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994’.

  5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

  6. a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

  7. b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;

  8. c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

  9. d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

  10. e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

  11. f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

  12. g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

  13. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo

Articolo 4

L’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Articolo 5

  1. Nella notificazione di cui all’articolo 4 l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

N.B. Il comma 1 dell’art. 5 è stato formalmente abrogato dall’art. 16 quater della LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228 (legge stabilità 2013) ma l’abrogazione, così come disposto dal citato art. 16 quater, acquisterà efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 (che dovrà essere emanato entro 180 giorni).

  1. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l’atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l’atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell’ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

  2. Nei casi previsti dal comma 2 l’originale e la copia dell’atto notificato nonché il registro cronologico di cui all’articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l’atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Articolo 6

  1. L’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

  2. Il compimento di irregolarità o abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Articolo 7

  1. L’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

  2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

  3. In caso di revoca dell’autorizzazione, l’avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell’ordine il registro di cui all’articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l’eventuale annullamento del medesimo.

  4. I provvedimenti del consiglio dell’ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

Articolo 8

  1. L’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

  2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell’ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all’uopo delegato, previa l’autorizzazione di cui all’articolo 7.

  3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

  4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 9

  1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 10

  1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell’esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.

  1. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l’imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Articolo 11

  1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.

Articolo 12

  1. I decreti del Ministro della giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

Articolo 13

  1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 12.

 

 

Le nuove disposizioni (evidenziate in rosso) acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di modifica delle regole tecniche (DM 44/2011) da emanarsi entro 180 giorni, così come previsto dall’art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che modifica il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo il nuovo art. 16-quater che, a sua volta, modifica la legge 21 gennaio 1994, n. 53 (“facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”).

LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228 (legge stabilità 2013)

art. 1 comma 19

Art. 16-quater. – (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53). — 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: “all’articolo 1” sono inserite le seguenti: “effettuata a mezzo del servizio postale”;

  2. b) all’articolo 3, comma 1, alinea, le parole: “«di cui all’articolo 1 deve” sono sostituite dalle seguenti: “che procede a norma dell’articolo 2 deve”;

  3. c) all’articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;

  4. d) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis. — 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

  1. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

  2. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

  3. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

  4. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

  5. a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

  6. b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;

  7. c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

  8. d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

  9. e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

  10. f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

  11. g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

  12. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.”;

  13. e) all’articolo 4, comma 1, le parole: “a mezzo posta elettronica certificata, ovvero” sono soppresse;

  14. f) all’articolo 5, il comma 1 è abrogato;

  15. g) all’articolo 6, comma 1, le parole: “la relazione di cui all’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9″;

  16. h) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.”;

  1. i) all’articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;

  1. l) all’articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici”.

  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all’adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Teramo 31 gennaio 2013

Avv. Maurizio Reale

         

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