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	<title>Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica</title>
	<link>https://maurizioreale.it</link>
	<description>a cura dell&#039;Avv. Maurizio Reale (cultore della materia &#34;Informatica Giuridica&#34; presso l&#039;Università Statale di Milano)</description>
	<pubDate>Tue Aug 18 13:14:09 2026 / +0000  GMT</pubDate>
	<generator>Universal Post Manager 1.1.2 [ www.ProfProjects.com ] </generator>
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			<title>Quando va dichiarato l’uso dell’Intelligenza Artificiale? L’art. 50 dell’AI Act tra disclosure e controllo editoriale</title>
			<link>https://maurizioreale.it/?p=6077</link>
			<pubDate>Tue Aug 18 13:14:09 2026 / +0000  GMT</pubDate>
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			<content-encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Quando va dichiarato l'uso dell'Intelligenza Artificiale?</strong></span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>L'art. 50 dell'AI Act tra disclosure e controllo editoriale</strong></span></h1>
<a href="https://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2026/08/50-scaled.jpg"><img class="wp-image-6078 aligncenter" src="https://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2026/08/50-1024x559.jpg" alt="" width="718" height="392" /></a>

&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">L'art. 50 apre il Capo IV del <strong><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202401689">Regolamento (UE) 2024/1689</a></strong>, dedicato agli <strong>obblighi di trasparenza</strong> per fornitori e deployer di determinati sistemi di IA.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Si tratta di una disciplina trasversale, applicabile <strong>indipendentemente dal livello di rischio</strong> del sistema secondo la classificazione del Capo III: anche un sistema che non rientra tra quelli ad alto rischio può essere soggetto agli obblighi qui previsti, se ricade in una delle fattispecie individuate dai paragrafi 1-4.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Le quattro fattispecie disciplinate (paragrafi 1-4)</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Par. 1 – Obbligo di disclosure dell'interazione con l'IA (in capo al fornitore).</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">E' relativa ai sistemi progettati per interagire direttamente con persone fisiche (tipicamente i chatbot); l'obbligo di informare l'utente è escluso quando l'interazione con un sistema di IA risulti "evidente" per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta ed è, del pari, evidente come tale formulazione lasci ampi margini di incertezza applicativa.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">È prevista un'eccezione per i sistemi autorizzati dalla legge a fini di accertamento, prevenzione, indagine o perseguimento di reati.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Par. 2 – Marcatura tecnica dei contenuti sintetici (in capo al fornitore).</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Impone che gli output audio, immagine, video o testuali generati artificialmente siano marcati in formato leggibile meccanicamente e riconoscibili come tali (sistemi di <em>watermarking</em>/provenance).</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La norma è formulata con un margine di flessibilità significativo ("nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile"). Sono esclusi i sistemi con funzione di mero editing standard che non alterano sostanzialmente il contenuto o la semantica dell'input fornito dal deployer.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Par. 3 – Obbligo informativo su riconoscimento emotivo e categorizzazione biometrica (in capo al deployer).</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il deployer deve informare le persone esposte al sistema e trattare i dati personali coinvolti in conformità al GDPR, al Regolamento (UE) 2018/1725 e alla Direttiva (UE) 2016/680 a ulteriore testimonianza del rapporto di complementarità, non di sostituzione, tra AI Act e disciplina privacy.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Par. 4 – Obblighi su deep fake e contenuti testuali generati per informare il pubblico (in capo al deployer).</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Due sotto-fattispecie:</h3>
<h3>a) i deep fake audio/video/immagine, con disciplina di favore per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o fittizie (disclosure attenuata, che non ostacoli la fruizione dell'opera);</h3>
<h3>b) i testi generati per informare il pubblico su temi di interesse pubblico, con esclusione dell'obbligo se il contenuto è sottoposto a revisione umana/controllo editoriale con responsabilità editoriale in capo a una persona fisica o giuridica.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Le disposizioni di chiusura (paragrafi 5 e 6)</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">- <strong>par. 5</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">fissa un requisito temporale e qualitativo comune: le informazioni vanno fornite "in maniera chiara e distinguibile" al più tardi al momento della prima interazione/esposizione, nel rispetto dei requisiti di accessibilità.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- <strong>par. 6</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">ha portata di clausola di salvaguardia: gli obblighi dell'art. 50 si aggiungono, senza sostituirli, a quelli del Capo III e agli altri obblighi di trasparenza stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il par. 7, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus)</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">L'art. 1, punto 20, del <strong><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601744">Regolamento (UE) 2026/1744</a></strong> sostituisce integralmente il par. 7 dell'art. 50.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il testo previgente attribuiva all'Ufficio per l'IA il compito di incoraggiare e agevolare l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione, con potere della Commissione di approvarli mediante atto di esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 56, par. 6, e di intervenire con norme comuni vincolanti (procedura d'esame ex art. 98, par. 2) in caso di inadeguatezza del codice.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il testo attualmente vigente del par. 7 è il seguente:</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><em>"La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del consiglio per l'IA, valuta se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6. Se ritiene che il codice di buone pratiche non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2."</em></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Le modifiche apportate dal Digital Omnibus a tale paragrafo sono le seguenti:</h3>
<h3><strong>a) spostamento della titolarità dell'iniziativa dall'Ufficio per l'IA alla Commissione.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il compito di incoraggiare e agevolare l'elaborazione dei codici di buone pratiche è ora attribuito direttamente alla Commissione come istituzione, anziché all'Ufficio per l'IA quale struttura tecnico-operativa.</h3>
<h3><strong>b) sostituzione del potere di approvazione con un obbligo di valutazione dell'adeguatezza.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il previgente potere della Commissione di <em>approvare</em> i codici mediante atto di esecuzione è sostituito da un obbligo di <em>valutare se l'adesione</em> ai codici sia <em>adeguata a garantire il rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 4</em> del medesimo art. 50 - dunque specificamente gli obblighi di marcatura dei contenuti sintetici e di etichettatura dei deep fake/testi di interesse pubblico -, tenendo nella massima considerazione il parere del consiglio per l'IA, secondo la procedura di cui all'art. 56, par. 6.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Elemento di continuità:</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">resta invariato il potere della Commissione di adottare, in caso di inadeguatezza del codice, un atto di esecuzione con norme comuni vincolanti secondo la procedura d'esame ex art. 98, par. 2.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il considerando 41 del Regolamento (UE) 2026/1744 chiarisce la ratio della modifica: i codici di buone pratiche di cui all'art. 50, par. 7 (e all'art. 56, par. 6) hanno effetti giuridici limitati e, in particolare, non conferiscono una presunzione di conformità; non è pertanto ritenuto strettamente necessario che tali codici siano approvati mediante un atto di esecuzione.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il regime transitorio collegato al par. 2 (nuovo art. 111, par. 4)</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il Digital Omnibus non modifica il testo del par. 2 dell'art. 50, ma incide sulla sua efficacia temporale per una specifica categoria di destinatari. L'art. 1, punto 39, lett. b), del Regolamento (UE) 2026/1744 inserisce un nuovo par. 4 nell'art. 111 del Regolamento (UE) 2024/1689:</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><em>"I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 dicembre 2026."</em></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Si tratta di una norma transitoria che non incide sul contenuto dell'obbligo, ma ne posticipa di quattro mesi l'efficacia per i soli fornitori di sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. Gli altri obblighi dell'art. 50 (par. 1, 3 e 4) restano applicabili dal 2 agosto 2026 senza alcuna proroga.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Osservazione conclusiva</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">L'art. 50 disciplina un regime di trasparenza mirato e differenziato rispetto all'impianto del Capo III: non impone requisiti di conformità ex ante, ma obblighi informativi mirati, calibrati sul destinatario (fornitore vs. deployer) e sulla tipologia di interazione.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il Digital Omnibus non ha inciso sul contenuto sostanziale degli obblighi previsti dai paragrafi 1-6, intervenendo esclusivamente sul meccanismo di soft law del par. 7 e, tramite il nuovo art. 111, par. 4, sui tempi di adeguamento all'obbligo di marcatura del par. 2 per i soli fornitori di sistemi generativi già presenti sul mercato al 2 agosto 2026.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Un riscontro pratico</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Prendo come esempio il mio portale di divulgazione giuridica, <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="https://maurizioreale.it/" target="_blank" rel="noopener">maurizioreale.it</a></strong></span>, attraverso il quale diffondo contenuti rivolti ai giuristi.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Gli articoli pubblicati sono scritti personalmente e successivamente fatti transitare attraverso strumenti di IA solo per il miglioramento della forma o l'estrazione di sintesi; a corredo dei testi inserisco talvolta immagini generate con IA, con finalità di richiamo visivo, e diffondo i link agli articoli anche sui canali social.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In questo scenario opero come <strong>deployer</strong> (utilizzatore professionale dei sistemi di IA) e non come fornitore: gli obblighi dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 50 - rispettivamente disclosure dell'interazione con l'IA e marcatura tecnica degli output - gravano infatti sui fornitori degli strumenti che utilizzo, non su chi se ne serve per redigere o illustrare i propri contenuti.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Rispetto al <strong>par. 4, secondo comma</strong> (testi generati o manipolati dall'IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico), l'obbligo di disclosure non sussiste quando il contenuto sia stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale, con responsabilità editoriale in capo a una persona fisica o giuridica.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Nel mio caso, scrivo personalmente gli articoli e ne curo la revisione finale prima della pubblicazione, mantenendo la responsabilità editoriale del portale; ricorre quindi l'esimente prevista dalla norma, purché il contenuto sia effettivamente sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e la responsabilità editoriale della pubblicazione resti in capo a una persona fisica o giuridica.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">L'art. 50, par. 4, non richiede, ai fini dell'esenzione, che l'intervento dell'IA sia limitato alla sola forma o alla sintesi in quanto anche l'eventuale impiego dell'IA nella produzione di parti del testo non determina, di per sé, l'obbligo di disclosure, ove il contenuto sia successivamente sottoposto a un effettivo processo di revisione umana o di controllo editoriale e venga assunta la relativa responsabilità editoriale.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Resta naturalmente distinto il profilo dell'accuratezza e dell'affidabilità del contenuto: fatti, citazioni, riferimenti normativi e giurisprudenziali eventualmente prodotti o suggeriti dal sistema di IA devono essere verificati prima della pubblicazione; tale controllo risponde tuttavia ad esigenze di correttezza, responsabilità professionale ed editoriale e non costituisce un'ulteriore condizione testualmente prevista dall'art. 50 per beneficiare dell'esenzione dalla disclosure.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Rispetto al par. 4, primo comma (deep fake), la rilevanza dell'obbligo dipende dalla natura delle immagini che utilizzo.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ai sensi della definizione contenuta nell'AI Act, assume rilievo la circostanza che il contenuto generato o manipolato dall'IA presenti una somiglianza con persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e possa apparire falsamente autentico o veritiero.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Le immagini generate con IA a fini puramente illustrativi o decorativi, che non pretendano di rappresentare autenticamente persone, oggetti, luoghi, entità o eventi realmente esistenti, non integrano pertanto, di regola, la fattispecie del deep fake; l'obbligo diverrebbe invece rilevante qualora un'immagine generata o manipolata mediante IA rappresentasse realisticamente una persona, un luogo, un oggetto, un'entità o un evento esistente in modo tale da poter essere percepita come autentica o veritiera; è proprio tale eventualità che, nella prassi seguita sul portale, viene evitata a monte, mediante la scelta di immagini aventi funzione esclusivamente illustrativa.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Muovendo da tali presupposti, ho adottato - quale prassi di trasparenza volontaria, utile più a documentare il rispetto delle condizioni dell'esimente che a soddisfare un obbligo di disclosure altrimenti insussistente - una nota editoriale riportata in calce a ogni articolo e pagina del portale, che rende esplicita:</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>(i) la mia paternità e responsabilità editoriale sui contenuti testuali; </strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>(ii) l'utilizzo di strumenti di IA come mero supporto alla revisione linguistica e alla sintesi, sempre soggetto a mia verifica; </strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>(iii) l'eventuale presenza di immagini generate con IA a scopo illustrativo. </strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tale prassi, pur non imposta testualmente dall'art. 50 nel caso in cui l'esimente sia correttamente invocata, rafforza la mia posizione in un'ottica di accountability e di trasparenza verso un pubblico qualificato di avvocati, magistrati e giuristi, coerentemente con lo spirito complessivo della disciplina di cui al Capo IV dell'AI Act.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In questa prospettiva, la trasparenza volontaria non costituisce il presupposto per l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 50, par. 4, ma rappresenta una scelta editoriale ulteriore, idonea a rendere conoscibili al lettore le modalità con cui gli strumenti di IA vengono inseriti nel processo di elaborazione e pubblicazione dei contenuti.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>18 agosto 2026</strong></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Avv. Maurizio Reale</strong></span></h3>]]></content-encoded>
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