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Come effettuare la notifica cartacea nel PAT?


Come effettuare la notifica cartacea nel PAT?



I rappresentanti dell'Avvocatura, posto che “nel primo periodo di applicazione del Processo Amministrativo Telematico sono emerse rilevanti difformità nella prassi e nelle soluzioni giuridiche e pratiche adottate dagli avvocati nell'espletare gli adempimenti relativi alla notifica non telematica” in un documento pubblicato sul sito della Giustizia Amministrativa, hanno dato indicazioni relative alle modalità con le quali deve essere eseguita la notifica cartacea nel processo amministrativo telematico.


Si precisa che tale documento non ha alcun valore giuridico vincolante e che si pone quale fine quello di offrire una interpretazione unitaria in merito alla questione affrontata in attesa di idoneo e risolutivo intervento del legislatore.


A seguire si trascrive il contenuto del documento del quale può essere anche effettuato il download cliccando qui.



Fonte: giustizia amministrativa


Indicazioni sulle modalità di esecuzione della notifica cartacea


nel processo amministrativo telematico


Premesso che


- nel primo periodo di applicazione del Processo Amministrativo Telematico sono emerse rilevanti difformità nella prassi e nelle soluzioni giuridiche e pratiche adottate dagli avvocati nell'espletare gli adempimenti relativi alla notifica non telematica;


- pur dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, infatti, permane la necessità di procedere a notifiche cartacee, nei casi in cui il destinatario sia una persona fisica o anche un'Amministrazione il cui indirizzo PEC non risulti inserito nei pubblici elenchi;


Considerato che


- la possibilità di procedere alla notifica con modalità cartacea, tra l'altro, è anche espressamente prevista dall'art. 14 del Regolamento di cui al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40;


- l'art. 136 co. 2 bis c.p.a., prevede che tutti gli atti di parte siano sottoscritti con firma digitale; - l'art. 9 del Regolamento di cui al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, prescrive altresì che il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del giudizio debbano essere redatti in formato digitale e sottoscritti con firma digitale;


- l'art. 9 del Regolamento di cui al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, prescrive altresì che il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del giudizio debbano essere redatti in formato digitale e sottoscritti con firma digitale;


- l'art. 136, co. 2 ter c.p.a., prevede, peraltro, la possibilità che il difensore depositi “copia informatica, anche per immagine”, per quanto ora interessa, “di un atto processuale di parte… detenuto in originale o in copia conforme” (dichiarandolo conforme alla versione cartacea ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);


- dal combinato disposto dei suddetti articoli potrebbe ritenersi che l'unico originale dell'atto sia costituito dal documento redatto in formato digitale e sottoscritto digitalmente;


- è sostenibile, tuttavia, anche la tesi secondo cui la redazione digitale e la sottoscrizione con firma digitale dell'atto di parte siano requisiti funzionali al solo deposito, o, comunque, alla notifica telematica, restando pur sempre possibile, ai fini della notifica cartacea, la formazione di un distinto originale analogico; ciò in base a quanto previsto dallo stesso articolo 136 c.p.a., che, nel prevedere, da un lato, la sottoscrizione digitale e non anche la redazione digitale (comma 2 bis), e, dall'altro, che si possa trarre copia informatica dell'originale analogico (comma 2 ter), implicitamente presuppone che, per l'appunto, gli atti stessi possano anche essere formati come originali analogici;


- la tematica in esame si atteggia in maniera peculiare rispetto alle notifiche cartacee, per le quali si sono date, in concreto, due soluzioni, così riassumibili: formazione dell'originale informatico, con estrazione di copia analogica, autenticata dall'avvocato, ai fini della notifica cartacea; formazione di due distinti originali, uno analogico, ai fini della notifica cartacea, ed uno informatico, per le eventuali, parallele notifiche a mezzo pec, o, comunque, ai fini del deposito telematico; per entrambe le soluzioni cui si è dianzi fatto cenno, tese a colmare un quadro normativo non del tutto armonico e coerente, sono state esposte delle possibili criticità;


- in particolare, quanto alla prima soluzione è stato fatto contrariamente osservare come essa presupponga che l'avvocato attesti la conformità della copia analogica all'originale informatico, laddove, invece, tale potere di autentica non sembrerebbe potersi evincere con certezza nell'attuale quadro normativo,


- per altro verso, l'opzione consistente nella formazione di due originali distinti, si espone al rilievo critico per cui, in caso di procura sottoscritta dalla parte con firma digitale, la stessa non potrebbe essere esposta con l'originale analogico; dovrebbe quindi essere comunque acquisita una procura sottoscritta con firma autografa, così venendosi a vanificare la possibilità, consentita dall'uso degli strumenti informatici e telematici, di conferire la procura a distanza;


Ritenuto che


- sebbene sia vero, quanto alla prima delle due modalità indicate in precedenza, che non si rinviene una norma attributiva del potere di autentica ai difensori espressamente riferita al caso di specie, deve pure considerarsi che, almeno rispetto alle notifiche eseguite in proprio, tale previsione potrebbe ricavarsi muovendo estensivamente dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 53/1994, in base al quale l'avvocato che redige la relazione di notifica di cui all'articolo 3 della stessa legge è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto (e dunque, può sostenersi, anche nel potere di attestazione della conformità all'originale informatico della copia analogica destinata alla notificazione);


- quanto alla criticità, di carattere pratico, relativa alla seconda opzione, deve poi considerarsi che, una volta conferita la procura in formato digitale, eventualmente esposta nell'originale informatico dell'atto notificato via pec, o, comunque, destinato al successivo deposito telematico, ben si potrebbe, nel distinto originale cartaceo, limitarsi a fare menzione della procura stessa; ciò, del resto, sarebbe anche conforme al disposto dell'art. 8, comma 3, lettera a), del DPCM n. 40/2016, secondo cui “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce… quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce”.


Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, i rappresentanti del CNF, dell'Avvocatura dello Stato, delle Avvocature pubbliche, delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative degli Avvocati amministrativisti UNAA e SIAA esprimono concordemente l'avviso che:




  • entrambe le modalità seguite nella pratica e dianzi illustrate possano essere considerate efficaci, nell'ottica del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., qui consistente nel portare l'atto difensivo, nella sua piena leggibilità, a conoscenza della controparte e del Collegio, con certezza sulla paternità, sulla data di sottoscrizione e di trasmissione dell'atto stesso, senza che, dunque, possa essere invocata alcuna concreta violazione del diritto di difesa e nel pieno rispetto del contraddittorio;




  • in linea con la più recente giurisprudenza sia civile che amministrativa (Cass., Sez. Un., sent. n. 7665 del 18 aprile 2016; Cons. Stato, sent. n. 1541 del 4 aprile 2017) secondo cui il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo ma a garantire l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione, in tutti i casi in cui tale pregiudizio non esiste, debba ritenersi conseguentemente esclusa la possibilità di sollevare eccezioni d'ufficio o comunque, pure su istanza di parte, dare rilievo a qualsivoglia eccezione (afferente o meno alle regole PAT) laddove l'atto, come nella specie, abbia raggiunto comunque il suo scopo.




 
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