This page was exported from Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica [ https://maurizioreale.it ] Export date:Fri Mar 29 15:28:14 2024 / +0000 GMT ___________________________________________________ Title: Rispettare i nuovi adempimenti richiesti dal pignoramento presso terzi --------------------------------------------------- Rispettare i nuovi adempimenti richiesti dal pignoramento presso terzi   LE NORME DI RIFERIMENTO E IL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER IL VIDEO TUTORIAL CLICCA QUI A decorrere dal 22 giugno 2022, nel pignoramento presso terzi, nuovi adempimenti, anche telematici, sono posti a carico del difensore del creditore; da tale data, infatti, entra in vigore l'art. 1 comma 32 della L. 206/2021. Con tale modifica, Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione  indicata nell'atto di pignoramento presso terzi, deve  notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura; dovrà poi depositare telematicamente l'avviso  notificato nel fascicolo dell'esecuzione. Attenzione: la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determinerà l'inefficacia del pignoramento. Se il pignoramento viene eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi  rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento. La notifica potrà naturalmente essere effettuata ai sensi della L. 53/94 ove gli indirizzi PEC del debitore e del terzo siano presenti nei pubblici elenchi così come disposto dall'art. 3 bis della citata normativa. In questo caso sarà sufficiente allegare alla PEC avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. e relata di notifica (predisposte con software di video scrittura, trasformate in PDF senza scansione e firmate digitalmente), nella quale non dovrà essere attestata nessuna conformità posto che allegheremo duplicati informatici. Quanto alla prova della notifica effettuata tramite PEC da depositare nel fascicolo dell'esecuzione, sarà sufficiente allegare, come atto principale una nota di deposito e, come allegati, le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg. (qui tutorial) Anche in questo caso nessuna attestazione di conformità dovrà essere effettuata. Se invece la notifica sarà tradizionale, consegneremo all'ufficiale giudiziario originale e copie di notifica avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. e, non appena saremo in possesso dell'originale di notifica, procederemo al deposito telematico nel fascicolo del pignoramento, avendo cura di: - allegare, come atto principale una nota di deposito, nella quale verrà specificato il motivo per il quale si procede al deposito e quindi la prova dell'adempimento della notifica al debitore e al terzo dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura; - allegare la scansione dell'originale di notifica restituitoci dall'ufficiale giudiziario con l'attestazione di conformità inserita o all'interno della scansione o su documento informatico separato, come disposto, rispettivamente, dall'art. 16 undecies comma 2 e comma 3 del DL 179/2012 (qui tutorial). Avv. Maurizio Reale --------------------------------------------------- Images: https://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2022/07/Adempimenti-presso-terzi.png --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Post date: 2022-07-06 10:35:50 Post date GMT: 2022-07-06 08:35:50 Post modified date: 2022-07-06 10:59:11 Post modified date GMT: 2022-07-06 08:59:11 ____________________________________________________________________________________________ Export of Post and Page as text file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.gconverters.com