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La PEC


pec-



1) La Posta Elettronica Certificata (detta anche PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i messaggi opponibili a terzi. La PEC consente infatti di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.


Queste caratteristiche sono state definite nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 1, e nei collegati documenti tecnici:



I tre documenti definiscono gli aspetti generali del servizio e i dettagli tecnici che deve rispettare la PEC; le regole contenute garantiscono la validità del servizio complessivo e l'interoperabilità tra i diversi gestori di posta certificata.


Il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 82/2005 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 235/2010) in vigore dal 1 gennaio 2006, ribadisce ulteriormente il valore legale della Posta Elettronica Certificata come strumento di trasmissione telematica; ulteriori approfondimenti sull'evoluzione, la normativa e le regole della PEC sono disponibili nella sezione 4 dedicata del sito DigitPA (ex CNIPA).


2) Caratteristiche principali della posta certificata
Una trasmissione può essere considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata, altrimenti il sistema potrà fornire solo una parte delle funzionalità di certificazione previste (per esempio, non viene fornita la ricevuta di avvenuta consegna).


I gestori di posta certificata sono obbligati a registrare tutti i principali eventi che riguardano la trasmissione per 30 mesi da fornire come prova da parte degli interessati. I gestori sono anche tenuti ad utilizzare sempre un riferimento orario allineato con gli istituti ufficiali che garantiscono l'ora esatta. Quindi le registrazioni e tutti gli elementi descritti in seguito (ricevute, buste, ...) conterranno sempre l'ora esatta.


3) Il D. L. n.185-2008 che, all'art.16, comma 7, stabilisce che:


I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.


L'importanza di questa disposizione si apprezza alla luce del D. L. sulla competitività (v. art.51 decreto legge n.112/2008 5, convertito nella legge n.133/2008) per cui


“… le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del Codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del Codice di procedura civile…”


sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica del difensore così come comunicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.


In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica le comunicazioni e notificazioni di cui sopra saranno effettuate presso la cancelleria.


4) PEC e manovra finanziaria del luglio 2011 (Fonte: Legali-Napoli.it 6)


La recente manovra prevede alcune disposizioni che introducono obblighi puramente formali presidiati da pesanti sanzioni.


L'articolo 37 del DL 98 del 2011, in vigore dal 6 luglio 2011, e rubricato “Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”, prevede, infatti, quanto segue:


“Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:


q) all'articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente:


3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà”.


Quindi, nelle citazioni, nei ricorsi, nei precetti e nei primi atti difensivi va sempre inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e il numero di fax dell'avvocato, nonché il codice fiscale della parte, a pena di un aumento pari alla metà del contributo unificato. Ciò vale per tutti gli atti, sia dinanzi ai giudici ordinari che amministrativi, che tributari.


La stranezza è data dalla rubricazione della norma, la quale, come è ovvio, non inciderà minimamente sulla definizione dei procedimenti, quanto piuttosto sul sistema di comunicazione degli uffici giudiziari.


Inoltre appare una certa disparità nella sanzione, la quale, a seconda del procedimento, potrebbe andare da un minimo di 16,5 euro, fino a 2.000 euro, per i processi sugli appalti.

Links:
  1. http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/norm ativa/DPR_11-feb-2005_n.68.pdf
  2. http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/norm ativa/DM_2-nov-2005.pdf
  3. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/PEC_c ittadini/Circolare.pdf
  4. http://www.digitpa.gov.it/pec
  5. http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08112d.h tm
  6. http://legali-napoli.it/pec-obbligatoria-in-citazi one.html
Post date: 2011-08-05 15:57:36
Post date GMT: 2011-08-05 13:57:36

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