Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica https://maurizioreale.it/conoscere-quali-atti-devono-essere-depositati-obbligatoriamente-in-telematico Export date: Thu Nov 21 8:53:38 2024 / +0000 GMT |
Come fare per sapere quali atti devono essere depositati obbligatoriamente in telematicoCome fare per saperequali atti devono essere depositati obbligatoriamente in telematicoNonostante le norme siano in vigore già da diverso tempo, non sono pochi i Colleghi ad avere incertezze relativamente a quali atti debbano essere depositati obbligatoriamente in telematico e per quali altri, invece, abbiano la facoltà (e non l'obbligo) di depositarli telematicamente.Spero, con quanto riportato nella presente pagina, di aiutare i Colleghi a fugare ogni dubbio.1) ATTI CHE OBBLIGATORIAMENTE RICHIEDONO IL DEPOSITO TELEMATICO IN TRIBUNALE E CORTE D'APPELLO.Norme di riferimento:Decreto legge n. 179/12Art. 16-bis(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.Devono, quindi, essere DEPOSITATI OBBLIGATORIAMENTE IN TELEMATICO in tutti i Tribunali e Corti di Appello:- Ricorso per decreto ingiuntivo- Procedimenti di esecuzione forzata:iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare e pignoramento presso terzi- Atti endoprocessuali: tutti gli atti da depositarsi dopo l'avvenuta costituzione della parte in giudizio e quindi, ad esempio:- le memorie ex art. 183 c.p.c.,- la consulenza tecnica di parte- la comparsa conclusionale,- la conclusionale in replica- la rinuncia al mandato- la comparsa di costituzione di nuovo procuratore- Processo esecutivo:- Iscrizione a ruolo pignoramento mobiliare- Iscrizione a ruolo pignoramento immobiliare- Iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi- Atto di intervento nell'esecuzione- Istanza per la riduzione del pignoramento- Processo esecutivo - le opposizioni:obbligo di deposito telematico per le opposizioni da proporsi dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo del connesso procedimento di esecuzione forzata e quindi, ad esempio:- Ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c.- Ricorso ex art. 617 comma 2 c.p.c.- Ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. (attuazione delle misure cautelari)- Ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c.2) ATTI CHE IL DIFENSORE HA LA FACOLTA' DI DEPOSITARE TELEMATICAMENTE IN TRIBUNALE E CORTE D'APPELLO.Norme di riferimento:Decreto legge n. 179/12Art. 16-bis comma 1 bis(FACOLTA' del deposito telematico degli atti processuali)1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.POSSONO, quindi, ESSERE DEPOSITATI FACOLTATIVAMENTE IN TELEMATICO, in tutti i Tribunali e Corti di Appello:- tutti gli atti introduttivi:ad esempio, iscrizione a ruolo atto di citazione, ricorso per separazione, ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorso per accertamento tecnico preventivo, atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., atto di citazione in opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c., ricorso in materia di lavoro, ricorso in appello- tutti gli atti con cui le parti si costituiscono in giudizio:ad esempio, comparsa di costituzione, in tutti i procedimenti civili, contenziosi e volontaria giurisdizione.10 febbraio 2016 (ultima modifica: 18 marzo 2016)Avv. Maurizio Reale____________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Post date: 2016-02-10 14:41:45 Post date GMT: 2016-02-10 13:41:45 Post modified date: 2021-02-09 18:30:04 Post modified date GMT: 2021-02-09 17:30:04 |
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