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Decreto ingiuntivo depositato in formato “pdf immagine”: formalmente valido



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Decreto ingiuntivo depositato in formato “pdf immagine”: formalmente valido

L'articolo è stato realizzato per Il Quotidiano Giuridico, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d'Italia e Ipsoa.

 

Il Tribunale di Verona, con la decisione del 4 dicembre 2015, esclude sia l'inesistenza sia la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo ove quest'ultimo sia stato trasmesso telematicamente in formato “PDF immagine” (ottenuto dalla scansione del cartaceo) e non in formato “PDF testuale” (ottenuto dalla diretta trasformazione dell'atto, redatto con software di video scrittura, in formato PDF, senza scansione) in quanto “Il decreto ministeriale n. 44 del 2011 non prevede alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo telematico venga depositato in forma di "pdf scansione" anziché in formato "pdf testuale", ipotesi nella quale non si potrebbe parlare di inesistenza dell'atto ma semmai di nullità ai sensi dell'articolo 156, comma 2 c.p.c. sanabile dalla proposizione dell'opposizione.”.

A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente, parte resistente propone opposizione eccependo, come unico concreto motivo di doglianza, l'irricevibilità (per nullità) del ricorso monitorio telematico in quanto depositato in formato “PDF immagine” (ottenuto da scansione) anziché in formato “PDF testuale”, in violazione dell'art. 11 del D.M. 44/2011.

Il Tribunale ritiene manifestamente infondata l'eccezione proposta sostenendo che:

1) nel vigente sistema processuale nessuna norma dispone la nullità dell'atto depositato telematicamente in formato “PDF immagine”;

2) anche l'articolo 11 delle regole tecniche del decreto ministeriale n. 44/2011, se da una parte prevede che “l'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34”, dall'altra non contempla specifiche sanzioni per l'ipotesi di eventuali difformità formali dell'atto e quindi del mancato rispetto di quanto indicato nel citato articolo 11.

3) anche a volersi ravvisare il vizio del ricorso monitorio telematico per difetto di un elemento essenziale dell'atto, si dovrebbe parlare non di inesistenza bensì di nullità ex art. 156 c.p.c. secondo comma, dovendosi escludere ragionevolmente la sussistenza di quell'ipotesi estrema della c.d. “irriconoscibilità del tipo processuale”, come attesta la riconosciuta idoneità del ricorso a formare il convincimento e la successiva determinazione giudiziale del giudice del decreto ingiuntivo opposto; in estrema sintesi: il giudice ha letto il ricorso, ha emesso il decreto, il debitore ha potuto comunque proporre opposizione.

4) ove poi si volesse aderire alla  tesi della nullità formale dell'atto ex art. 156 c.p.c., la stessa sarebbe comunque sanata a seguito dell'opposizione proposta ex art. 156 c.p.c. comma 3 e 164 c.p.c. comma terzo, avendo l'atto raggiunto i concreto il suo scopo.

Per tali motivi, con una decisione assolutamente condivisibile, il Tribunale di Verona ritiene formalmente valido il decreto ingiuntivo depositato in formato “PDF immagine” (ottenuto da scansione) anziché in formato “PDF testuale” arrivando a conclusioni analoghe a quelle già anticipate dal Tribunale di Trani (ordinanza 31 ottobre 2014) e dal Tribunale di Vercelli (ordinanza 4 agosto 2014).

Sulla medesima questione inoltre, con differenti decisioni,  si erano già pronunciati i Tribunali di Roma e Livorno rispettivamente in data 9 giugno 2014 e 25 luglio 2014.

Il Tribunale di Roma, con la decisione del 9 giugno 2014, era pervenuto a conclusione completamente diversa optando per la inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in formato “PDF immagine”.

Infatti, richiamato l'art. 11 delle regole tecniche del decreto ministeriale n. 44/2011 nonché l'art. 121 c.p.c. secondo il quale gli atti del processo, ove la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, in relazione a quest'ultimo ritiene che “per scopo dell'atto processuale non deve intendersi soltanto quello di significare alle altre parti del processo ed al giudice i propri intendimenti o rappresentazioni … ma prima d`ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l'adozione di particolari formati in luogo di altri, integra una mera casualità che un atto espresso in un formato non ammesso sia stato di fatto acquisito al sistema del processo civile telematico”.

Per tale motivo ed in tale prospettiva, con una decisione assolutamente non condivisibile, ritiene che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in formato “PDF immagine” debba essere dichiarato inammissibile mancando, l'atto introduttivo, dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad un procedimento telematico.

Ancor meno condivisibile è la decisione del Tribunale di Livorno che, in data 25 luglio 2014, dichiara nullo il ricorso monitorio anch'esso depositato in formato “PDF immagine”.

Anche qui, in punto di diritto, il Giudicante, dopo aver evidenziato che l'atto depositato non era aderente alla vigente normativa regolamentare, esamina l'articolo 11 delle regole tecniche del decreto ministeriale n. 44/2011 nonché l'articolo 121 c.p.c.  al fine di determinare quali siano le conseguenze giuridiche del mancato rispetto delle regole tecniche anche e soprattutto relativamente a quanto disposto dall'articolo 156 c.p.c. primo e secondo comma.

Stante quanto disposto dal primo comma dell'articolo 156 c.p.c., il Tribunale di Livorno ritiene di non poter dichiarare la nullità del ricorso considerato che, nel caso di specie, il requisito formale non è espressamente dalla legge previsto come ipotesi di nullità.

Si chiede poi il Giudicante se, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c. comma secondo, l'atto così redatto e depositato (pdf immagine) sia munito dei requisiti formali indispensabili per raggiungere lo scopo.

Tale indagine, appare ad avviso dello scrivente, del tutto inutile e persino illogica considerando che quanto contemplato dal comma secondo dell'articolo 156 c.p.c. ha come presupposto la nullità di un determinato atto, ipotesi però alla quale il Giudicante non potrebbe e dovrebbe fare riferimento considerando che egli stesso ha affermato come nel caso di specie non possa prevedersi nullità alcuna non essendo il requisito formale espressamente previsto dalla legge come ipotesi di nullità; in buona sostanza: se l'atto può essere dichiarato nullo è giusto valutare la sussistenza di quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 156 c.p.c. ma, ove l'atto non possa essere dichiarato nullo, una simile indagine appare assolutamente priva di qualsiasi utilità e pregio.

Il Tribunale di Livorno invece, ritenendo opportuno valutare, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c. comma secondo, se l'atto abbia raggiunto il suo scopo, risponde a tale quesito negativamente in quanto carente dei requisiti formali indispensabili per il suo raggiungimento qui individuato in quello di “…rendere l'atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l'utilizzo degli elementi dell'atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR (optical character recognition).”.

La motivazione sopra riportata appare non solo non condivisibile ma addirittura illegittima in quanto la possibilità o meno di effettuare “il copia e incolla” dell'atto processuale non può certo considerarsi lo scopo delle disposizioni contenute nelle regole tecniche e nelle specifiche tecniche del processo telematico che hanno invece quale finalità quella di consentire il deposito telematico degli atti del processo consentendo a tutte le parti di prendere piena cognizione di quanto negli stessi contenuto e di consentire, quindi, alle medesime, di esercitare i rispettivi diritti; tale finalità è pienamente raggiunta anche se l'atto viene depositato telematicamente in formato “PDF immagine” e non “PDF testuale”.

Ben vengano, quindi, decisioni come quella emessa dal Tribunale di Verona in quanto se da una parte è vero che ormai nel codice di procedura civile, oltre ai formalismi già noti, si sono aggiunti e vanno comunque osservati anche quelli “digitali” è altrettanto vero che proprio il codice di procedura civile contiene numerose norme che, in presenza di errori formali che il difensore abbia involontariamente compiuto, tendono a salvare e preservare i diritti sostanziali delle parti, così come riconosciuto finanche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, naturalmente nei limiti in cui non vengano meno i principi contenuti nell'art. 111 della Costituzione e tra questi quelli di un processo che si svolga nel contraddittorio tra le parti  in condizioni di parità.

Si prendano, come esempio, gli articoli 156, 182, 291 del codice di procedura civile: tali disposizioni non possono, infatti, che avere come fine ultimo quello di individuare un delicato punto d'equilibrio tra gli errori formali e le esigenze di tutela del diritto sostanziale della parte alla quale, ove possibile, il Giudicante deve cercare di evitare di patire conseguenze preclusive dei propri diritti che, tramite il processo, chiede che le vengano riconosciuti.

28 dicembre 2015

Avv. Maurizio Reale

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Post date: 2015-12-28 14:00:10
Post date GMT: 2015-12-28 13:00:10
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