This page was exported from Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica [ https://maurizioreale.it ] Export date:Sat Apr 20 1:02:28 2024 / +0000 GMT ___________________________________________________ Title: LA FUTURA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO --------------------------------------------------- ATTENZIONE la modalità di attestazione di conformità di copia informatica su documento informatico separato, di seguito indicata, potrà essere utilizzata SOLO DOPO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE E L'ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEL 16 APRILE 2014. MODELLO ATTESTAZIONE Il sottoscritto Avv. _______________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica [NOME FILE] è conforme all'originale analogico (o alla copia conforme analogica) del [decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. RGNR _____ emesso dal Tribunale di ___________ in data ________ ] dal quale è estratta. Teramo li ________________ Avv. ____________________ (n.b.: sottoscrivere il file PDF dell'attestazione tramite firma digitale) --------------------------- Come indicato nella slide, potremo procedere ad attestare la conformità di una copia informatica in un documento informatico separato (PDF), semplicemente INSERENDO IL NOME DEL FILE E DESCRIVENDO, nell'attestazione, IL DOCUMENTO DI CUI SI ATTESTA LA CONFORMITA' (tipologia del documento [es. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo], numero di RG, Tribunale ecc. ecc.) e ciò sia nei DEPOSITI TELEMATICI (es. attestazione di conformità richiesta dai procedimenti esecutivi o attestazione di conformità richiesta dall'art. 16 decies DL 179/12 così come introdotto dalla L. 132/15), sia nelle NOTIFICHE TRAMITE PEC L. 53/94 (in questo caso l'attestazione va inserita nella relata di notifica) sia ove la copia informatica debba essere trasmessa tramite PEC al di fuori e per casi diversi da depositi telematici e notifiche tramite PEC. Una volta ultimata l'attestazione di conformità, la stessa dovrà essere trasformata in PDF TESTO (senza scansione) e firmata digitalmente prima di procedere al deposito telematico o ad allegarla alla PEC per la notifica.  In caso di più copie informatiche da inserire nel medesimo deposito o nella nella medesima notifica tramite PEC, l'attestazione può riferirsi a più documenti. Avevo, in tempi non sospetti, sia anticipato che hash e riferimento temporale sarebbero scomparsi per attestare le conformità di copie informatiche su documento informatico separato nei depositi telematici e nelle notifiche tramite PEC, sia previsto quale sarebbe stata la nuova modalità di attestazione richiamata e voluta dall'art. 16 undecies comma 3 DL 179/12 introdotto dalla L. 132/15. 28 ottobre 2015 Avv. Maurizio Reale                                                                                                                    Sito consigliato: --------------------------------------------------- Images: http://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2015/10/MODALITA-ATTESTAZIONE-COPIA-INFORMATICA-300x198.png http://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2015/10/PCT4DUMMIES-236x300.png --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Post date: 2015-10-28 06:52:28 Post date GMT: 2015-10-28 05:52:28 Post modified date: 2015-12-31 17:58:33 Post modified date GMT: 2015-12-31 16:58:33 ____________________________________________________________________________________________ Export of Post and Page as text file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.gconverters.com