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Intelligenza artificiale e professioni: l’articolo 45 del decreto attuativo della Legge 132/2025 e il nuovo obbligo formativo per gli Ordini professionali


Intelligenza artificiale e professioni:


l'articolo 45 del decreto attuativo della Legge 132/2025


e il nuovo obbligo formativo per gli Ordini professionali



Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri (seduta n. 177) ha approvato in esame preliminare due schemi di decreto legislativo attuativi della Legge 23 settembre 2025, n. 132 sull'intelligenza artificiale, in attuazione della delega di cui all'articolo 24 e nel quadro di adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).


Lo schema, dedicato a formazione, professioni, lavoro, sanità, giustizia e governance nazionale dell'IA (Atto del Governo n. 421), è stato presentato alle Camere il 3 luglio 2026 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento come Atto del Governo n. 421, XIX Legislatura, accompagnato dal dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi di Camera e Senato in data 13 luglio 2026.


Al Senato, l'Atto è stato assegnato in sede consultiva alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), mentre la 4ª (Politiche dell'Unione europea), la 5ª (Bilancio), la 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e la 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura) hanno svolto l'esame in sede di osservazioni; nel corso dell'istruttoria sono state acquisite memorie e documenti da numerosi soggetti istituzionali e associativi - tra cui il Garante per la protezione dei dati personali, l'AgID, l'ACN e le principali sigle sindacali e datoriali - e l'esame in 8ª Commissione si è concluso con parere favorevole con osservazioni il 29 luglio 2026.


Parallelamente, alla Camera l'Atto è stato assegnato alle Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), che hanno svolto un ciclo di audizioni - tra cui quella del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, il 21 luglio 2026.


Acquisiti i pareri parlamentari, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 185 del 4 agosto 2026, ha approvato in via definitiva il decreto in esame.


Per gli Ordini e i Collegi professionali, la disposizione di riferimento è l'articolo 45 dello schema, rubricato “Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni”, che merita un esame analitico anche in ragione della sua diretta incidenza sull'organizzazione della formazione professionale.


Ai fini della lettura dell'articolato è utile richiamare le definizioni fissate dall'articolo 1 dello schema, che useremo nel prosieguo e quindi, per “regolamento IA” si intende il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e per “legge IA” la Legge n. 132/2025; lo stesso articolo 1 individua anche l'assetto delle autorità competenti in materia di IA: l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) è l'autorità nazionale di notifica, mentre le autorità nazionali di vigilanza del mercato sono l'ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e - limitatamente ai profili di propria competenza sui sistemi ad alto rischio impiegati in attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia - il Garante per la protezione dei dati personali.


Il coordinamento tra queste autorità e le altre pubbliche amministrazioni è affidato a un apposito Comitato di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della Legge n. 132/2025; si tratta di un riferimento utile per gli Ordini anche in prospettiva futura, ad esempio nei rapporti con le autorità vigilanti chiamate a esprimersi sui regolamenti formativi ai sensi dell'articolo 45, comma 5 (v. infra).


Il nuovo obbligo formativo (art. 45, comma 1)


Il comma 1 dell'articolo 45 impone agli ordini professionali di integrare, nei percorsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua, specifici programmi di alfabetizzazione e addestramento all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; non si tratta di un'indicazione programmatica generica, ma di un obbligo strutturale che rende la competenza tecnologica parte integrante del percorso di aggiornamento professionale obbligatorio.


La norma dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 24, comma 2, lettera f), della Legge n. 132/2025, e si pone in dialogo con l'articolo 4 del regolamento IA, che introduce il concetto di AI literacy quale misura necessaria affinché fornitori e deployer dei sistemi di IA garantiscano, per quanto possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione del proprio personale e di chi si occupa del funzionamento e dell'utilizzo di tali sistemi. È proprio nella nozione di deployer - definita dall'articolo 3 del regolamento IA come chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo che nell'ambito di un'attività personale non professionale - che si radica l'inclusione del professionista intellettuale tra i destinatari dell'obbligo di alfabetizzazione: chi impiega uno strumento di IA nell'esercizio della professione ne è, a tutti gli effetti, un deployer.


La finalità dichiarata dal dossier parlamentare è garantire che l'impiego di questi strumenti nelle professioni intellettuali avvenga nel rispetto della prospettiva antropocentrica sancita dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 132/2025.


I tre pilastri della formazione (art. 45, comma 2)


Il comma 2 individua i contenuti minimi obbligatori dei percorsi formativi, articolati su tre pilastri:


a) profili tecnici - La formazione deve coprire il funzionamento dei sistemi di IA, con particolare attenzione alle tecniche di interrogazione e istruzione - il cosiddetto prompt engineering - nonché ai limiti e ai margini di errore degli strumenti, affinché il professionista sia consapevole delle criticità operative legate al loro impiego nel proprio ambito lavorativo.


b) profili giuridici. I percorsi devono aggiornare i professionisti sul Regolamento (UE) 2024/1689 e sulla correlata normativa nazionale di attuazione, a garanzia della piena conformità legale delle attività professionali assistite dall'IA.


c) profili deontologici. La formazione deve trattare le responsabilità che il professionista assume avvalendosi di sistemi algoritmici, inclusi gli obblighi informativi verso il cliente - a tutela del rapporto fiduciario - e il rispetto del principio antropocentrico, per cui il controllo e la decisione finale sulla prestazione professionale restano sempre riservati all'essere umano.


Il nesso con la responsabilità professionale: dalla norma alla giurisprudenza


Il dossier parlamentare collega esplicitamente l'obbligo formativo al tema, già concreto, della responsabilità del professionista per un uso non diligente degli strumenti di IA - in particolare per le c.d. “allucinazioni algoritmiche”, ossia output tecnicamente coerenti ma fattualmente errati (citazioni giurisprudenziali o riferimenti normativi inesistenti).


Il documento richiama una giurisprudenza già formatasi sul punto, che riconduce l'omessa verifica degli output a colpa grave o violazione dei doveri deontologici: tra le pronunce citate, Tribunale di Siracusa, Sez. II civ., 20 febbraio 2026; Tribunale di Torino, Sez. lav., 16 settembre 2025, n. 2120; Tribunale di Latina, Sez. lav., 23 settembre 2025 (con applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.); T.A.R. Lombardia, Sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348 (che esclude l'uso dell'IA quale esimente, ribadendo che la sottoscrizione dell'atto attribuisce piena responsabilità al professionista); Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, 14 marzo 2025; e Cass., Sez. VII pen., n. 11431/2026.


Da questo quadro il dossier fa emergere una nozione di “diligenza algoritmica” - fondata sugli articoli 1176 e 2236 c.c. - che impone al professionista l'onere di scegliere sistemi affidabili, di comprenderne i limiti e i rischi di allucinazione e di esercitare una verifica costante sul risultato finale. È proprio a presidio di questo standard di diligenza che l'articolo 45 costruisce l'obbligo formativo sul piano deontologico.


Un modello che si ripete nell'intero decreto


Il criterio dei tre pilastri formativi non è un unicum dell'articolo 45: lo schema di decreto lo replica, con adattamenti specifici, in ogni settore in cui introduce un obbligo di alfabetizzazione IA.


Significativo, per un confronto diretto, è l'articolo 44, dedicato alla formazione del personale dell'amministrazione della giustizia (magistrati e personale amministrativo): anche in quel caso i percorsi si articolano su un profilo tecnico (funzionamento, tecniche di interrogazione, cybersicurezza), un profilo giuridico (regolamento IA e legge IA) e un terzo profilo, qui declinato come impatto dei sistemi di IA sull'organizzazione e sui diritti delle persone, anziché come piano deontologico.


L'articolo 44 prevede inoltre percorsi specifici per la sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento IA, disposizione che richiede ai deployer di affidare tale sorveglianza a persone dotate di competenza, formazione e autorità adeguate; il parallelismo conferma che il legislatore delegato ha costruito un impianto formativo unitario, di cui l'articolo 45 rappresenta la declinazione per le professioni intellettuali.


Monte ore minimo, professioni non ordinistiche e professioni sanitarie (commi 3, 4 e 6)


Il comma 3 stabilisce che i percorsi formativi debbano prevedere un monte ore minimo per ogni periodo di valutazione della formazione continua, in linea con le disposizioni di settore già vigenti per ciascuna categoria professionale, con contenuti, metodologie e periodicità di dettaglio da definirsi secondo le procedure del comma 5.


Il comma 4 estende l'obbligo - nei medesimi contenuti tecnici, giuridici e deontologici e con il medesimo monte ore minimo - anche alle professioni non organizzate in ordini o collegi, tramite le “forme aggregative” delle associazioni professionali di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, quando il tema dell'IA assuma un rilievo effettivo per il settore di attività interessato.


Il comma 6 introduce una disciplina speciale per le professioni sanitarie: l'integrazione dei percorsi formativi sull'IA dovrà avvenire nell'ambito del sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM), tramite un accordo da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, nel rispetto dei requisiti minimi di contenuto e durata fissati dai commi 2 e 3.


Il meccanismo trova puntuale attuazione nel successivo articolo 48 (“Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina — ECM — e della formazione manageriale in sanità”), che affida due compiti distinti, entrambi da assolvere entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto: alla Commissione nazionale per la formazione continua (art. 16-ter, D.Lgs. n. 502/1992) la definizione di una specifica percentuale dell'obbligo formativo individuale triennale ECM da dedicare ai percorsi sull'IA; all'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) l'individuazione di programmi formativi dedicati all'interno dei corsi di formazione manageriale in sanità (art. 16-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992). Anche per le professioni sanitarie, dunque, i contenuti restano ancorati ai tre profili tecnico, giuridico e deontologico già visti per il comma 2.


L'adeguamento regolamentare entro sei mesi (art. 45, comma 5)


Il comma 5 fissa il termine operativo per l'attuazione: i consigli nazionali degli ordini e dei collegi - o gli organismi competenti per la regolazione della formazione - devono adeguare i propri regolamenti e atti organizzativi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, seguendo le procedure già vigenti per ciascuna categoria e, ove previsto dalla normativa di settore, sottoponendo i nuovi regolamenti al parere o all'approvazione delle rispettive autorità vigilanti. Alle forme aggregative delle associazioni professionali è inoltre richiesto di rendere conoscibili i percorsi formativi proposti e le modalità con cui verrà accertato l'effettivo assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.


Il collegamento con l'equo compenso (art. 46)


Lo schema di decreto lega la formazione IA anche al tema economico della prestazione professionale. L'articolo 46, comma 1, prevede che l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista possa dare luogo a una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, sulla base di parametri correlati alla classificazione di rischio del sistema utilizzato secondo i criteri del Regolamento (UE) 2024/1689. Il comma 2 fissa in dodici mesi il termine per integrare, in tal senso, i decreti ministeriali già previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (parametri generali per le professioni ordinistiche), dall'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (parametri forensi) e dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 49/2023 (professioni non organizzate in ordini).


Le implicazioni organizzative per gli Ordini


Il quadro che emerge dall'articolo 45 è quello di un obbligo puntuale e già dettagliato nei suoi contenuti minimi, non di una mera indicazione di principio: tre pilastri formativi definiti nel merito, un monte ore da rapportare ai cicli di formazione continua già esistenti, un termine di sei mesi per l'adeguamento regolamentare decorrente dall'entrata in vigore del decreto, e un possibile impatto sui parametri dell'equo compenso. Si tratta di elementi che consentono agli Ordini di iniziare fin d'ora una programmazione informata: con l'approvazione definitiva del 4 agosto 2026 il decreto ha esaurito il proprio iter politico, e resta ora da attendere solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale perché entri in vigore.


3 settembre 2026


Avv. Maurizio Reale

Post date: 2026-09-03 10:28:35
Post date GMT: 2026-09-03 08:28:35
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