This page was exported from Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica [ https://maurizioreale.it ] Export date:Sat Aug 22 23:06:00 2026 / +0000 GMT ___________________________________________________ Title: “Sharenting” estivo: i rischi giuridici (e non solo) della pubblicazione di foto di minori in spiaggia --------------------------------------------------- “Sharenting” estivo: i rischi giuridici (e non solo) della pubblicazione di foto di minori in spiaggia Anche questa estate si è riproposto, puntualmente, un fenomeno ormai noto agli studiosi di diritto della privacy: lo sharenting, ossia la pratica di genitori (e non solo) di condividere sui social network immagini dei propri figli minori. Un dato che merita una riflessione più attenta è rappresentato dalla circostanza che tra i protagonisti di tale pratica figurano, con una frequenza tutt'altro che trascurabile, anche professionisti del diritto, i quali, in ragione della propria formazione, dovrebbero essere tra i primi a coglierne la reale portata dei rischi connessi che, a ben vedere, si collocano all'incrocio di più discipline giuridiche, di seguito illustrate. Il diritto all'immagine. Il diritto all'immagine è un diritto della personalità, che trae il proprio fondamento nell'art. 2 della Costituzione ed è tutelato, sul piano codicistico, dall'art. 10 del codice civile, il quale prevede il risarcimento dei danni e la cessazione dell'abuso a carico di chi espone o pubblica l'immagine di una persona o dei suoi congiunti “fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti”. A questa tutela codicistica si affiancano gli articoli 96-97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), che individuano le eccezioni tipizzate al consenso alla pubblicazione (notorietà, esigenze di giustizia o polizia, finalità scientifiche, didattiche o culturali, o collegamento a fatti di interesse pubblico). Il complesso di queste disposizioni tutela il diritto di ciascuno, minore compreso, a non vedere la propria immagine diffusa senza consenso. Il minore è titolare autonomo di tale diritto, che i genitori esercitano in sua vece nell'ambito della responsabilità genitoriale, ma non ne dispongono liberamente come se fosse un diritto proprio. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). L'immagine di una persona fisica identificabile costituisce dato personale ai sensi dell'art. 4, n. 1, GDPR; quando il minore è riconoscibile, la pubblicazione integra un trattamento di dati personali, sottoposto a tutte le garanzie previste dal Regolamento, incluso il principio di minimizzazione (art. 5) e le tutele rafforzate previste per i minori dal Considerando 38 e dall'art. 8 GDPR in tema di consenso ai servizi della società dell'informazione. I limiti alla responsabilità genitoriale. La giurisprudenza ha ormai chiarito che la facoltà dei genitori di gestire l'immagine dei figli minori non è illimitata, ma deve essere esercitata nell'esclusivo interesse del minore (art. 316 c.c.). Diversi tribunali di merito - tra cui i noti precedenti dei Tribunali di Mantova e di Chieti - hanno ordinato la rimozione di foto di minori pubblicate da un genitore in conflitto con l'altro, riconoscendo che la condivisione social può configurare un pregiudizio per il minore stesso, a prescindere dal consenso di un solo genitore. A conferma di questo orientamento è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026 (doc. web n. 10251841), che ha dichiarato l'illiceità del trattamento consistito nella pubblicazione, sul profilo social di un genitore, di immagini dei figli minori infraquattordicenni, in assenza del consenso dell'altro genitore parimenti esercente la responsabilità genitoriale. Il Garante ha ribadito che la pubblicazione di immagini di minori sui social network eccede l'ordinaria amministrazione e richiede pertanto il consenso di entrambi i genitori, anche in regime di affidamento condiviso; ha inoltre precisato che tale consenso non può ritenersi surrogato né dalla natura “neutra” o meramente affettivo-relazionale delle immagini, né dalla disponibilità, offerta a posteriori, a limitare la visibilità del profilo, in quanto le impostazioni di un profilo social sono agevolmente modificabili nel tempo e non escludono la possibilità che i contenuti siano salvati o ricondivisi da terzi al di fuori della cerchia originaria. Sul piano sanzionatorio, l'Autorità ha disposto nei confronti della madre titolare del trattamento il divieto di ulteriore pubblicazione delle immagini in assenza del consenso paterno, oltre alla misura dell'ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) e f), del GDPR, ravvisando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), e 8 del Regolamento nonché dell'art. 2-quinquies del Codice Privacy. Il contesto balneare aggrava, per ragioni oggettive, i rischi ordinariamente connessi alla pubblicazione di immagini di minori. 1) maggiore esposizione del corpo. Le fotografie scattate in spiaggia o in piscina ritraggono i minori in costume da bagno, quindi con un grado di esposizione fisica superiore alla norma; tale tipo di contenuto è oggettivamente più appetibile per la ricerca e raccolta indiscriminata di immagini di minori operata da soggetti malintenzionati, anche attraverso strumenti di scraping automatizzato e aggregazione su piattaforme terze non controllabili dall'autore del post originario. 2) geolocalizzazione e riconoscibilità dei luoghi. Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere e i contesti turistici sono spesso facilmente identificabili tramite tag di localizzazione, elementi di sfondo o metadati EXIF non rimossi dal file immagine; la combinazione tra immagine del minore e localizzazione precisa espone a rischi concreti in termini di sicurezza fisica. 3) permanenza e perdita di controllo del dato. Una volta pubblicata, l'immagine sfugge al controllo dell'autore: può essere salvata, ricondivisa, decontestualizzata o utilizzata per finalità del tutto estranee a quella originaria, anche a distanza di anni; il diritto all'oblio, difficilmente esperibile in modo efficace nei confronti di ogni singolo soggetto che abbia scaricato il contenuto, rende l'atto di pubblicazione sostanzialmente irreversibile. 4) furto di identità digitale (“digital kidnapping”). È un fenomeno documentato la sottrazione di immagini di minori, successivamente riutilizzate su profili falsi con identità alterate, anche a fini di adescamento o di costruzione di narrazioni ingannevoli. 5) consenso mai prestato dal diretto interessato. Il minore, specie se in tenera età, non può esprimere alcun consenso consapevole alla diffusione della propria immagine, la quale finisce per costituire una parte pubblica e permanente della sua identità digitale ancor prima che egli possa autodeterminarsi al riguardo, profilo che la dottrina definisce efficacemente come lesione del diritto del minore a costruire autonomamente la propria immagine sociale una volta raggiunta l'età adulta. Per chi esercita la professione forense, la questione assume un rilievo ulteriore rispetto al comune cittadino, in quanto: - ha, per formazione, piena contezza degli istituti sopra richiamati e della giurisprudenza in materia; - è tenuto, ai sensi del Codice Deontologico Forense, a un dovere di correttezza e di decoro che si riflette anche sulla condotta tenuta sui social network, dove l'immagine professionale e quella personale tendono inevitabilmente a sovrapporsi; - opera spesso, specie chi si occupa di diritto di famiglia o di protezione dei dati personali, come soggetto la cui autorevolezza pubblica presuppone coerenza tra il messaggio professionale veicolato e la condotta personale tenuta online. La pubblicazione disinvolta di immagini dei propri figli in spiaggia da parte di chi, professionalmente, difende clienti in cause di affidamento o assiste titolari del trattamento in materia di data protection, genera un evidente cortocircuito comunicativo, oltre ad esporre lo stesso professionista - qualora la condotta venga contestata dall'altro genitore o segnalata al Garante - a un vaglio di coerenza particolarmente severo. Il tema, in generale, non è sfuggito al Garante Privacy che dedica una specifica campagna informativa, “Estate in privacy”, ai rischi connessi all'uso dei dispositivi digitali e dei social network soprattutto nel periodo delle vacanze. Il primo dei suggerimenti diffusi dal Garante riguarda proprio la pubblicazione di selfie e fotografie, con un richiamo esplicito alla necessità di una “protezione alta” quando i soggetti ritratti sono minori. Il Garante evidenzia anzitutto un principio di carattere generale, spesso trascurato: prima di pubblicare foto o video in cui compaiono altre persone - tanto più se si tratta di minori - è opportuno assicurarsi del loro consenso, specie quando si aggiungono tag identificativi con nome e cognome; con riferimento specifico ai figli, l'Autorità osserva che si tratta di una prassi molto diffusa e richiama i genitori alla consapevolezza che le immagini dei minori pubblicate online possono finire anche nelle mani di malintenzionati. Da questo presupposto derivano le raccomandazioni pratiche dell'Autorità, che si affiancano utilmente al quadro giuridico sopra delineato: - evitare la pubblicazione, oppure, laddove si scelga comunque di condividere il contenuto, rendere irriconoscibile il volto del minore, ad esempio tramite pixellatura con strumenti di grafica di uso comune o sovrapponendo una semplice emoticon; - limitare le impostazioni di visibilità delle immagini alle sole persone di fiducia, evitando la condivisione pubblica o indiscriminata; - disattivare la geolocalizzazione di smartphone, tablet, social network e app, per non rendere nota a terzi la propria posizione durante il soggiorno estivo; - evitare di diffondere informazioni che, incrociate con le immagini pubblicate, possano rivelare l'assenza dei familiari da casa o dettagli utili a fini illeciti; - verificare periodicamente le impostazioni di sicurezza dei propri profili social (controllo accessi, autenticazione a due fattori), per accorgersi tempestivamente di eventuali accessi abusivi. Per un approfondimento sistematico, il Garante rinvia inoltre a una pagina tematica dedicata specificamente al fenomeno dello sharenting, segno di come l'Autorità ne abbia riconosciuto la rilevanza autonoma nell'ambito della più ampia tutela dei minori in rete. Alla luce del quadro normativo e delle indicazioni dell'Autorità Garante, alcune cautele minime possono ridurre significativamente l'esposizione al rischio: a) limitare la visibilità dei contenuti a cerchie ristrette e verificate, evitando la condivisione pubblica; b) evitare inquadrature che espongano in modo diretto il volto o il corpo del minore, privilegiando immagini di spalle, di scorcio o parzialmente oscurate, oppure ricorrendo - come suggerito dal Garante - a pixellatura o emoticon sul volto; c) disattivare la geolocalizzazione automatica e rimuovere i metadati EXIF prima della pubblicazione; d) acquisire, nei casi di genitori separati o divorziati, un accordo esplicito sulla gestione dell'immagine dei figli, eventualmente formalizzato in sede di regolamentazione dell'affidamento; e) considerare, superata una certa età del minore, il coinvolgimento dello stesso nella decisione di pubblicare o meno un contenuto che lo riguarda; f) attivare misure di sicurezza aggiuntive sui propri profili social (autenticazione a due fattori, controllo degli accessi), per ridurre il rischio di furto di identità digitale. Il tema del sharenting, estivo o no che sia, non è un problema di galateo digitale, ma un problema giuridico a tutti gli effetti, che intreccia diritto civile, protezione dei dati personali e responsabilità genitoriale. Per chi esercita la professione forense, la posta in gioco è duplice: da un lato la tutela concreta dell'interesse del minore, dall'altro la coerenza tra il ruolo rivestito e la condotta privata tenuta online: una maggiore consapevolezza - prima ancora che un obbligo normativo - dovrebbe rappresentare il primo presidio a tutela dei più piccoli. Fonti consultate: Garante per la protezione dei dati personali, campagna informativa “Estate in privacy”, disponibile su www.garanteprivacy.it/temi/estate; Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026, doc. web n. 10251841, disponibile su www.garanteprivacy.it. 22 agosto 2026 Avv. Maurizio Reale --------------------------------------------------- Images: https://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2026/08/Sharenting-1024x572.jpg --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Post date: 2026-08-22 14:56:24 Post date GMT: 2026-08-22 12:56:24 Post modified date: 2026-08-22 15:00:04 Post modified date GMT: 2026-08-22 13:00:04 ____________________________________________________________________________________________ Export of Post and Page as text file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.gconverters.com