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	<title>Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica</title>
	<link>https://maurizioreale.it</link>
	<description>a cura dell&#039;Avv. Maurizio Reale (cultore della materia &#34;Informatica Giuridica&#34; presso l&#039;Università Statale di Milano)</description>
	<pubDate>Mon Aug 17 12:40:51 2026 / +0000  GMT</pubDate>
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			<title>AI, watermark e avvocati: quali rischi?</title>
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			<pubDate>Mon Aug 17 12:40:51 2026 / +0000  GMT</pubDate>
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			<content-encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>AI, watermark e avvocati: quali rischi?</strong></span></h1>
<a href="https://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2026/08/AI-QUALI-RISCHI-scaled.jpg"><img class=" wp-image-6070 aligncenter" src="https://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2026/08/AI-QUALI-RISCHI-1024x572.jpg" alt="" width="622" height="347" /></a>
<h3 style="text-align: justify;">L'evoluzione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) generativa ha reso urgente la definizione di un confine netto tra lo strumento digitale e l'opera intellettuale.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La legge 23 settembre 2025, n. 132 (disposizioni e deleghe in materia di IA) disciplina l'adozione di questi sistemi, specificando all'articolo 13, comma 1 che il loro uso nelle professioni intellettuali deve rimanere confinato ad attività strumentali e di supporto, preservando la prevalenza del lavoro intellettuale umano oggetto della prestazione d'opera.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Al contempo, in Europa, i fornitori di sistemi di IA (e tra questi Anthropic con i modelli Claude) hanno sottoscritto il Codice di condotta sulla trasparenza ai sensi dell'articolo 50 (2) dell'AI Act dell'UE.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ciò comporta, per i modelli Claude rilasciati a partire dal 2 agosto 2026 – con progressiva estensione, non ancora completata, anche ai modelli precedenti – l'inserimento automatico e sistematico, nei testi e nei file generati, di segnali rilevabili mediante strumenti automatizzati. Tali marcature, comunemente definite <em>watermark</em>, se da un lato favoriscono la trasparenza circa l'origine dei contenuti e agevolano i fornitori di sistemi di AI nell'adempimento degli obblighi previsti dall'AI Act, dall'altro, con specifico riferimento all'attività professionale dell'avvocato, potrebbero assumere rilievo sotto il profilo deontologico e civilistico, determinando possibili profili di responsabilità professionale.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Di seguito un'analisi integrata tra i limiti tecnologici di tali marcatori, la legge 132/2025 e il Codice Deontologico Forense.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La marcatura introdotta da Anthropic per Claude poggia su due pilastri tecnologici distinti, ciascuno con proprie vulnerabilità, di seguito esposte.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>a) Text watermark:</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Quando un modello Claude supportato genera del testo, inserisce una filigrana (“firma”) impercettibile all'occhio umano direttamente nel testo stesso. Secondo quanto dichiarato da Anthropic, tale marcatura non altera il significato, la qualità o la leggibilità del contenuto ed è applicata a livello di modello; per tale ragione accompagna il testo anche quando questo viene copiato e incollato altrove e potrebbe persistere anche dopo alcune modifiche.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Anthropic precisa, tuttavia, che il watermark potrebbe non sopravvivere a modifiche significative del testo, quali parafrasi, traduzioni, riscritture particolarmente incisive o combinazioni con altri testi (<a href="https://support.claude.com/en/articles/16266773-how-claude-marks-ai-generated-content">Claude Help Center, "How Claude marks AI-generated content</a>").</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La filigrana viene applicata ovunque si utilizzino i modelli Claude supportati, comprese API, interfacce web o canali integrati, e riguarda, al momento, i modelli rilasciati a partire dal 2 agosto 2026, mentre Anthropic sta progressivamente lavorando all'estensione della marcatura anche ai modelli precedenti.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>b) I metadati nelle immagini e nei file multimediali (C2PA):</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">per i soli file di tipo immagine o multimediale supportati (quali .png, .jpg o .svg), Claude integra metadati di provenienza firmati crittograficamente e basati sullo standard aperto C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) i quali registrano la storia del file permettendo di rilevare eventuali manomissioni successive; si tratta di un meccanismo distinto dal watermark testuale, non applicabile ai testi tradizionali in formato .docx o .pdf ed i citati metadati potrebbero essere rimossi mediante conversioni di formato, ri-salvataggi o screenshot.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ciò premesso, è doveroso precisare che i marcatori non costituiscono una prova assoluta né in senso positivo né in senso negativo; mi spiego meglio.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Anthropic  inserisce il watermark testuale anche quando viene impiegato per mere attività di editing formale, formattazione, traduzione o correzione di testi interamente concepiti e redatti dal professionista, indicando come “<em>transitato per IA</em>” un testo che ha paternità concettuale interamente umana.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">È lo stesso fornitore del sistema a precisare che il rilevamento del marchio indica soltanto che il contenuto potrebbe essere stato elaborato da Claude, senza consentire di attribuirne in modo conclusivo la provenienza. Il watermark costituisce pertanto un indicatore dell'interazione con il sistema di IA, ma non, da solo, una prova della paternità intellettuale dell'elaborato.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In altri termini, la tracciabilità dell'intervento dell'IA non coincide necessariamente con la paternità intellettuale dell'IA.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">È altresì doveroso precisare che ad oggi Anthropic non ha reso disponibile uno strumento pubblico di rilevazione del watermark testuale (<a href="https://support.claude.com/en/articles/16266773-how-claude-marks-ai-generated-content">Claude Help Center, "How Claude marks AI-generated content"</a>).</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong> </strong>L'interazione tra i limiti tecnici della marcatura e i doveri imposti sia dalla legge 132/2025 sia dal Codice Deontologico Forense, genera quattro macro-aree di rischio per il professionista legale.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>1) Segreto professionale, riservatezza e ciclo dei dati.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">L'articolo 28 del Codice Deontologico Forense stabilisce che è dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni fornite dal cliente o acquisite in dipendenza del mandato.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">L'inserimento di atti, bozze, dati personali o documenti riservati dei clienti all'interno di sistemi di IA che non offrano garanzie adeguate rispetto alla natura e alla riservatezza delle informazioni trattate può determinare una violazione di tale precetto, esponendo inoltre il professionista alle conseguenze previste dalla normativa in materia di trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali, oltre che alle sanzioni di cui all'articolo 28, comma 5, del Codice Deontologico Forense.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La valutazione non può, pertanto, prescindere dalle caratteristiche del servizio utilizzato, dalle condizioni contrattuali applicabili, dalle modalità di conservazione e utilizzo dei dati immessi, dalle misure di sicurezza adottate dal fornitore e dall'eventuale impiego dei contenuti per l'addestramento dei modelli.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>2) Paternità dell'atto, affidamento e rapporto fiduciario.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">L'articolo 11 del Codice Deontologico Forense, stabilisce che il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia e allo stesso tempo l'articolo 13, comma 2 della legge 132/2025 impone un obbligo informativo stringente: l'avvocato deve comunicare in modo chiaro, semplice ed esaustivo l'utilizzo di sistemi di IA al cliente.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Qualora un avvocato utilizzi Claude (o altro sistema di AI che al pari di Claude “firmi” il testo) per esclusivo controllo sintattico e il cliente rilevi successivamente - tramite detector automatici, quando disponibili - il watermark testuale invisibile sul documento, il professionista potrebbe trovarsi nella necessità di chiarire che la rilevazione del watermark non dimostra, di per sé, un utilizzo dell'IA incompatibile con quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, della legge 132/2025.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La marcatura, infatti, potrebbe derivare anche dal mero impiego del sistema per quelle attività strumentali o di supporto che la stessa disposizione legislativa ammette, purché rimanga prevalente il lavoro intellettuale oggetto della prestazione professionale.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ne consegue che la presenza del watermark non può essere automaticamente sovrapposta né alla paternità artificiale dell'atto né alla violazione dell'articolo 13 della legge 132/2025.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>3) Dovere di verità.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">L'articolo 50 Codice Deontologico Forense sancisce il divieto per l'avvocato di introdurre nel procedimento prove che sappia essere false (comma 1) e, al comma 3, gli impone di non utilizzare prove provenienti dalla parte assistita di cui apprenda - anche successivamente - la falsità, dovendo in tal caso rinunciare al mandato.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Cosa accadrebbe se il Cliente consegnasse all'avvocato un file immagine già privo dei metadati C2PA rimossi prima trasmissione oppure perché mai presenti sin dall'origine?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In una simile ipotesi, quali obblighi di verifica graverebbero sull'avvocato e quali potrebbero essere le conseguenze sotto il profilo deontologico e della responsabilità professionale?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Si pone quindi la domanda se, e fino a che punto, possa essere richiesto all'avvocato – soggetto, nella stragrande maggioranza dei casi, tipicamente privo di competenze di digital forensics - di verificare autonomamente la presenza o l'assenza di metadati C2PA (o di altri indicatori tecnici di manipolazione) in ogni file immagine fornito dal Cliente prima del deposito in giudizio, e quali conseguenze derivino o possano derivare dall'accertamento di tale assenza.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Prima però di rispondere al quesito, bisogna porsi e rispondere ad altra domanda:</h3>
<h3 style="text-align: justify;">possono esistere immagini prive di qualsiasi metadato?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Non solo la risposta è affermativa ma è possibile anche affermare che è la condizione statisticamente più diffusa, posto che:</h3>
<h3 style="text-align: justify;">1) le piattaforme di messaggistica (WhatsApp, Telegram, ecc.) ricomprimono e ri-salvano le immagini eliminando sistematicamente EXIF/XMP/C2PA per motivi di banda e privacy;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">2) gli screenshot tipicamente non recano metadati di provenienza significativi;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">3) l'adozione dello standard C2PA è ancora molto limitata: lo stesso Help Center di Anthropic segnala che la firma C2PA “<em>may not be supported on every platform</em>” e quindi la sua assenza è la norma anche per immagini genuine, non un indizio di manomissione;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">4) il Cliente potrebbe aver disattivato o rimosso manualmente gli EXIF di una fotografia per ragioni di riservatezza, indipendentemente da qualsiasi intento fraudolento.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ne consegue un punto centrale:</h3>
<h3 style="text-align: justify;">l'assenza di metadati C2PA in un file immagine non è di per sé indice di falsificazione o di origine artificiale occultata, né consente, da sola, di formulare conclusioni affidabili circa la provenienza del contenuto.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ciò premesso, il professionista può/deve rifiutarsi di depositare un file privo di metadati?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">No, non in via generale e presumere il contrario sarebbe un errore di impostazione, per le seguenti ragioni:</h3>
<h3 style="text-align: justify;">1) la soglia normativa è la conoscenza, non il silenzio tecnico; l'obbligo di astensione ex art. 50, commi 2-3, Codice Deontologico Forense, si applica quando l'avvocato sa o apprende che una prova è falsa ma non quando un file semplicemente manca di una componente tecnica che, come visto, manca nella maggioranza dei casi anche per ragioni del tutto lecite; considerare l'assenza di C2PA come equivalente a un “apprendimento di falsità” sarebbe una lettura non supportata dal testo dell'articolo;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">2) non esiste, allo stato, una norma che imponga la verifica forense sistematica; né il Codice Deontologico Forense né la legge 132/2025 impongono all'avvocato un obbligo di controllo tecnico-forense di ogni file prima del deposito; l'art. 14 Codice Deontologico Forense (dovere di competenza) riguarda la competenza professionale rispetto all'incarico assunto e, al più la competenza di alcune basilari nozioni di informatica indispensabile per lo svolgimento della professione forense (si pensi al “mondo” dei depositi telematici) ma non anche il possesso di specifiche competenze di digital forensics come standard minimo di diligenza nella gestione ordinaria della prova documentale.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il dovere di rifiuto scatta con elementi concreti, non con un vuoto tecnico. </strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">L'art. 23, comma 5, del Codice Deontologico Forense impone di rifiutare l'attività quando, “dagli elementi conosciuti”, l'avvocato desuma che essa sia finalizzata a un'operazione illecita (ad esempio se il cliente stesso ammette l'origine artificiale dell'immagine chiedendo di farla passare per originale, o se emergono incongruenze manifeste con altri elementi di causa).</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In tal caso, indipendentemente dalla presenza o meno dei metadati, si applicherà l'art. 50, comma 3, del Codice Deontologico Forense: divieto di utilizzo o rinuncia al mandato.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Quanto sopra, naturalmente, è la mia lettura del dato normativo attuale, non una certezza derivante da giurisprudenziale consolidata in quanto la materia è troppo recente per avere precedenti che possano confermare o smentire quanto affermato.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Sul piano squisitamente prudenziale (raccomandazione operativa, non obbligo di legge) suggerirei comunque di:</h3>
<h3 style="text-align: justify;">a) chiedere al cliente una dichiarazione scritta sull'origine e l'autenticità del file quando le circostanze lo giustifichino;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">b) documentare tale richiesta nel fascicolo di studio;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">c) mantenere un'attenzione ragionevole di fronte a segnali di allarme oggettivi (non alla mera assenza di metadati in sé).</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>4) Responsabilità per l'operato dei colleghi / collaboratori dello Studio.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">In uno studio legale moderno, è frequente che collaboratori, praticanti o associati utilizzino sistemi di IA per sveltire le ricerche o la redazione di atti.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">L'articolo 7 del Codice Deontologico Forense stabilisce il principio della responsabilità personale dell'avvocato per le condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili ad associati, collaboratori e sostituti.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se un associato o collaboratore inserisse in un atto un testo generato da IA senza informare il dominus e senza ottemperare al controllo dell'output e ai doveri di anonimizzazione dei dati, l'avvocato titolare potrebbe rispondere delle eventuali conseguenze sulla base del citato art. 7 del Codice Deontologico Forense.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ne deriva, sul piano organizzativo, l'esigenza che il professionista impartisca ai collaboratori precise istruzioni sull'utilizzo dei sistemi di IA, definendo modalità consentite, limiti, procedure di controllo degli output e regole relative al trattamento dei dati e delle informazioni riservate.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Strategie di difesa per l'avvocato.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Per mitigare i rischi sopra evidenziati, il professionista potrebbe strutturare e implementare tre specifici protocolli operativi integrati:</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>- costituzione del 'Paternity Trail'</strong> (tracciabilità della genesi intellettuale dell'elaborato):</h3>
<h3 style="text-align: justify;">al fine di dimostrare la conformità all'articolo 13, comma 1 della legge 132/2025 (prevalenza del lavoro intellettuale umano) e tutelare il diritto d'autore dell'opera ai sensi dell'articolo 25, in chiave prudenziale il professionista potrebbe documentare la genesi dell'elaborato, conservando la cronologia delle bozze e dei documenti preparatori redatti prima dell'intervento dell'IA.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">L'archiviazione digitale delle bozze “pre-IA” e, ove opportuno e compatibile con gli obblighi di riservatezza e protezione dei dati, dei log delle sessioni o di un “Prompt Registry” potrebbe costituire un valido elemento di riscontro dell'apporto sostanzialmente umano e dell'utilizzo meramente formale, strumentale o esecutivo del sistema generativo.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tale documentazione assumerebbe particolare utilità proprio nei casi in cui la presenza di un watermark attestasse l'interazione con il sistema senza consentire, tuttavia, di ricostruire quale sia stato l'effettivo contributo dell'IA alla formazione intellettuale dell'elaborato.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>- informativa preventiva</strong>: l'avvocato potrebbe inserire nell'informativa da redigere e consegnare al Cliente nel rispetto dell'articolo 13, comma 2, della Legge 132/2025, una clausola ad hoc, rappresentando al cliente della facoltà dello studio di avvalersi di IA per mere attività di supporto, precisando che l'utilizzo di tali sistemi può comportare l'associazione all'elaborato di watermark, metadati o altri indicatori tecnici di provenienza o di elaborazione e che la loro eventuale presenza attesta l'interazione con il sistema, senza necessariamente dimostrare che il contenuto sia stato intellettualmente concepito o integralmente generato dall'IA.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Con l'auspicio di offrire uno strumento utile nella pratica quotidiana, ho pertanto predisposto un <a href="https://maurizioreale.it/modello-di-informativa-sullutilizzo-di-strumenti-di-intelligenza-artificiale" target="_blank" rel="noopener"><strong>modello di informativa destinato alle Colleghe e ai Colleghi, consultabile qui</strong></a>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- <strong>protocollo rigido di anonimizzazione dei dati</strong>: prima di inserire qualsiasi testo in Claude o sistemi affini, lo studio dovrà procedere alla rimozione sistematica di nomi propri, riferimenti a date specifiche, codici fiscali, indirizzi, dati aziendali e altri dati personali e tale attività dovrà essere calibrata in concreto anche tenendo conto della possibilità di reidentificazione dell'interessato attraverso la combinazione delle informazioni residue, evitando che una anonimizzazione meramente formale si riveli, in concreto, insufficiente.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Conclusioni.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">La tecnologia non deve essere temuta né evitata, bensì dominata con rigore deontologico, professionale e consapevolezza tecnica.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In questo scenario, uno degli errori interpretativi da evitare consiste nell'attribuire alla marcatura tecnica un valore che essa, per sua stessa natura, non possiede: il watermark può documentare il passaggio o l'elaborazione di un contenuto attraverso un sistema di IA, ma non dimostra, da solo, la paternità intellettuale dell'IA né, conseguentemente, un utilizzo contrario ai limiti posti dalla legge alla professione forense.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">L'adempimento proattivo degli obblighi informativi imposti dalla legge 132/2025, unito alla rigida tutela del segreto professionale presidiata dal Codice Deontologico Forense e alla capacità del professionista di documentare, ove necessario, la genesi e la prevalenza del proprio contributo intellettuale, ritengo possa rappresentare lo scudo operativo più efficace a disposizione dell'avvocato per utilizzare consapevolmente i sistemi di IA, tutelare e valorizzare la propria opera intellettuale umana e salvaguardare il rapporto di fiducia con la clientela.</h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>17 agosto 2026</strong></span></h3>
<h3><span style="color: #0000ff;"><strong>Avv. Maurizio Reale</strong></span></h3>
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