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ATTENZIONE: INAD ... SI CAMBIA!!!


ATTENZIONE:


INAD ... SI CAMBIA!!!



Attenzione!!!


INAD ... SI CAMBIA!!!


Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2023, la determinazione n. 188/2023, recante: «Modifica delle "Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese" adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale.


Cosa cambia?


A seguito di tale determinazione, anche il professionista, il cui indirizzo PEC sia presente in INIPEC, potrà, al pari del "comune " cittadino, provvedere alla cancellazione del proprio indirizzo PEC (domicilio digitale) dall'INAD e, conseguentemente, non potrà essere più raggiunto da notifiche PEC inerenti questioni diverse dall'attività professionale svolta.


Mi chiedo (ma so già la risposta) se una determinazione che modifica le linee guida INAD possa a sua volta avere la forza di ignorare e di disporre diversamente da quanto presente nell'art. 6 quater comma del Codice dell'Amministrazione Digitale:


Art. 6-quater


(Indice nazionale dei domicili digitali delle  persone  fisiche,  dei professionisti e degli altri enti  di  diritto  privato, non  tenuti all'iscrizione in  albi,  elenchi  o  registri  professionali  o  nel registro delle imprese).




  1. E' istituito il pubblico elenco  dei  domicili  digitali  delle persone fisiche, dei professionisti e degli  altri  enti  di  diritto privato non tenuti all'iscrizione  nell'indice  di  cui  all'articolo 6-bis,  nel  quale  sono  indicati  i  domicili   eletti   ai   sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione  del presente Indice sono affidate all'AgID, che vi  provvede  avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia'  deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. E'  fatta  salva la facolta' del professionista, non  iscritto  in  albi,  registri  o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di  eleggere  presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.




  2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il  domicilio digitale e' l'indirizzo  inserito  nell'elenco  di  cui  all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno  diverso  ai  sensi dell'articolo  3-bis,  comma  1-bis.  Ai  fini  dell'inserimento  dei domicili dei professionisti nel predetto elenco  il  Ministero  dello sviluppo  economico  rende  disponibili  all'AgID,  tramite   servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi  gia' contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.




  3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente  articolo  nell'ANPR  e  il  Ministero  dell'interno provvede  costantemente  all'aggiornamento  e  al  trasferimento  dei domicili  digitali  delle  persone  fisiche  contenuti  nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con  le  risorse  disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica.





22 agosto 2023


Avv. Maurizio Reale

Post date: 2023-08-22 12:33:10
Post date GMT: 2023-08-22 10:33:10
Post modified date: 2023-08-22 12:34:51
Post modified date GMT: 2023-08-22 10:34:51
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