This page was exported from Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica [ https://maurizioreale.it ] Export date:Fri Mar 29 9:17:00 2024 / +0000 GMT ___________________________________________________ Title: IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO CHE VERRÀ – PARTE SECONDA --------------------------------------------------- IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO CHE VERRÀ PARTE SECONDA LE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 53/94 Il Consiglio dei Ministri, il 28 luglio 2022, ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile. La riforma prevede, tra l'altro, la modifica delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, cui viene aggiunto il Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale. Le norme in esso contenute e, più in generale, quelle presenti in tutto lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile,  hanno il duplice scopo di confermare, da una parte, gli interventi presi durante la pandemia COVID-19 e, dall'altra, quella di introdurre ulteriori novità. Affronteremo oggi le modifiche apportate alla L. 53/94 (notifiche in proprio degli avvocati). L'art. 3 bis della L. 53/94 risulterà modificato a seguito delle novità introdotte dall'art. 12 dallo schema del decreto legislativo in commento, così come l'art. 4 e verrà altresì aggiunto l'art. 3 ter; a seguire la nuova formulazione e le novità dell'art. 3 bis, del nuovo art. 3 ter e delle modifiche apportate all'art. 4: Legge n. 53/94 Art. 3-bis La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.      1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello    Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter,  comma 1-ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. [Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)] La novità: il nuovo comma 1 bis dell'art. 3 L. 53/94, reintroduce definitivamente IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC delle PA. Si ricorda che IPA, dal 17 luglio 2020, con l'art. 28 DL 76/2020, era tornato pubblico elenco valido per le notifiche PEC L. 53/94 ma a condizione che nel registro PP.AA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risultasse presente l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione. La modifica apportata al comma 2 si è resa necessaria sostituendo il legislatore l'art. 16 undecies DL 179/12 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento) con l'art. 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La modifica apportata al comma 3, inerente il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario, precisa e richiama il contenuto dei commi 2 e 3 dell'art. 147 c.p.c. i quali, come detto,  sono stati introdotti dallo schema del decreto legislativo in commento e ciò al fine di recepire inequivocabilmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019. Legge n. 53/94 Art. 3-ter L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto. Nei casi previsti dal comma 1, quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di imprese o professionisti iscritti nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, l'avvocato la esegue mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento. La notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di persone fisiche o altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, che hanno eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, si procede ai sensi del comma 3. Quando la notificazione di cui al comma 1, per cause non imputabili al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie. [Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)] Le novità: La norma in questione, nel recepire i criteri di cui all'art. 1, co. 20, lett. da a) a c) legge delega n. 206/2021, introduce per l'avvocato l'obbligo di notifica mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziali i materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario: 1) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese); 2) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese). Ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese) non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario o comunque non desse esito positivo, l'avvocato dovrà eseguirla, a spese del richiedente, nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento ed in tal caso la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l'inserimento è stato eseguito. Se invece la notifica è riferita a soggetto che abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale, si dovrà procedere con le modalità ordinarie, così come si dovrà procedere con le modalità ordinarie nel caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario a soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi. Tale norma deve leggersi in relazione alle modifiche apportate all'art. 137 c.p.c., come più sopra evidenziate. Legge n. 53/94 Art. 4 L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  1,  può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore  legale,  che  abbia  la  qualità  di domiciliatario di una parte. Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. [Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)] Le novità: L'articolo 4 L. 53/94 fa riferimento alla notifica in proprio dell'avvocato effettuata in modalità cartacea mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore  legale,  che  abbia  la  qualità  di domiciliatario di una parte. Il nuovo comma 2 specifica che il detto modo di notifica (cartacea) potrà essere esercitato, per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3-ter; più precisamente la norma dispone e chiarisce che la facoltà di notificare l'atto mediante consegna a mani nel domicilio del destinatario, è possibile solo se l'avvocato non sia obbligato ad eseguirla tramite posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web prevista dall'art. 359 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Avv. Maurizio Reale 8 settembre 2022 --------------------------------------------------- Images: https://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2022/09/Modifiche-L-53-94.png --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Post date: 2022-09-08 11:47:10 Post date GMT: 2022-09-08 09:47:10 Post modified date: 2022-09-08 11:47:37 Post modified date GMT: 2022-09-08 09:47:37 ____________________________________________________________________________________________ Export of Post and Page as text file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.gconverters.com