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IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO CHE VERRÀ – PARTE SECONDAIL PROCESSO CIVILE TELEMATICO CHE VERRÀPARTE SECONDALE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 53/94Il Consiglio dei Ministri, il 28 luglio 2022, ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile.La riforma prevede, tra l'altro, la modifica delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, cui viene aggiunto il Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale.Le norme in esso contenute e, più in generale, quelle presenti in tutto lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile, hanno il duplice scopo di confermare, da una parte, gli interventi presi durante la pandemia COVID-19 e, dall'altra, quella di introdurre ulteriori novità.Affronteremo oggi le modifiche apportate alla L. 53/94 (notifiche in proprio degli avvocati).L'art. 3 bis della L. 53/94 risulterà modificato a seguito delle novità introdotte dall'art. 12 dallo schema del decreto legislativo in commento, così come l'art. 4 e verrà altresì aggiunto l'art. 3 ter; a seguire la nuova formulazione e le novità dell'art. 3 bis, del nuovo art. 3 ter e delle modifiche apportate all'art. 4:Legge n. 53/94Art. 3-bis
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]La novità:il nuovo comma 1 bis dell'art. 3 L. 53/94, reintroduce definitivamente IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC delle PA.Si ricorda che IPA, dal 17 luglio 2020, con l'art. 28 DL 76/2020, era tornato pubblico elenco valido per le notifiche PEC L. 53/94 ma a condizione che nel registro PP.AA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risultasse presente l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione.La modifica apportata al comma 2 si è resa necessaria sostituendo il legislatore l'art. 16 undecies DL 179/12 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento) con l'art. 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.La modifica apportata al comma 3, inerente il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario, precisa e richiama il contenuto dei commi 2 e 3 dell'art. 147 c.p.c. i quali, come detto, sono stati introdotti dallo schema del decreto legislativo in commento e ciò al fine di recepire inequivocabilmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019.Legge n. 53/94Art. 3-ter
Quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di persone fisiche o altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, che hanno eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, si procede ai sensi del comma 3.
[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]Le novità:La norma in questione, nel recepire i criteri di cui all'art. 1, co. 20, lett. da a) a c) legge delega n. 206/2021, introduce per l'avvocato l'obbligo di notifica mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziali i materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:1) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);2) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).Ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese) non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario o comunque non desse esito positivo, l'avvocato dovrà eseguirla, a spese del richiedente, nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento ed in tal caso la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l'inserimento è stato eseguito.Se invece la notifica è riferita a soggetto che abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale, si dovrà procedere con le modalità ordinarie, così come si dovrà procedere con le modalità ordinarie nel caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario a soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.Tale norma deve leggersi in relazione alle modifiche apportate all'art. 137 c.p.c., come più sopra evidenziate.Legge n. 53/94Art. 4
Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2.
[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]Le novità:L'articolo 4 L. 53/94 fa riferimento alla notifica in proprio dell'avvocato effettuata in modalità cartacea mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.Il nuovo comma 2 specifica che il detto modo di notifica (cartacea) potrà essere esercitato, per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3-ter; più precisamente la norma dispone e chiarisce che la facoltà di notificare l'atto mediante consegna a mani nel domicilio del destinatario, è possibile solo se l'avvocato non sia obbligato ad eseguirla tramite posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web prevista dall'art. 359 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.Avv. Maurizio Reale8 settembre 2022 |
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