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Documento informatico bancario: a livello probatorio vale solo se acquisito nel suo originario formato elettronico.



Documento informatico bancario:

a livello probatorio vale solo se acquisito

nel suo originario formato elettronico.

L'articolo è stato realizzato per Il Quotidiano Giuridico, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d'Italia e Ipsoa.

L'esercizio dell'attività bancaria deve ritenersi “specialistica” e comporta l'adozione di opportune misure di sicurezza per l'utente, ancor più se comprensiva di servizi telematici. In caso di contestazione sulla regolarità delle singole operazioni, sarà a carico della banca l'onere probatorio sull'adeguatezza dei sistemi informatici e sulle procedure di controllo su operazioni che dovessero rivelare manifeste anomalie. Se a tal fine si intenderà utilizzare un “documento informatico”, secondo la sentenza del 25 maggio 2021 del Tribunale di Catanzaro la sua valenza processuale dovrà ritenersi assoggettata alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e sarà quindi assistita da ampio margine di affidabilità solo se acquisita nel suo originario formato elettronico, rimanendo irrilevante nel caso in cui i suoi contenuti dovessero essere prodotti in stampa o riproduzione fotografica.

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Avv. Maurizio Reale

22 luglio 2021

 

 


Post date: 2021-07-22 17:36:40
Post date GMT: 2021-07-22 15:36:40
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