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Procura alle liti “Covid-19”: solo digitale o anche cartacea?


Procura alle liti “Covid-19”:


solo digitale o anche cartacea?



Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18


(Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020)


ART. 83


COMMA 20 TER


Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.


Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020.


Rispetto al testo originario sono state introdotte alcune novità e, una di queste, è quella relativa al rilascio della procura alle liti “a distanza” anche mediante strumenti informatici che ha apportato modifiche al testo dell'art. 83 c.p.c. che rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2020 (N.B.: a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 entrato in vigore il 1 maggio 2020, l'originario termine finale del 30 giugno 2020 è stato posticipato al 31 luglio 2020).


Letta la norma, sono sorti alcuni dubbi e perplessità relativi, in generale, all'effettiva possibilità per il difensore di utilizzare tale modalità per ottenere, dal cliente, il rilascio della procura e, in particolare, se la stessa possa essere solo digitale o anche cartacea.


Al di la di ogni critica costruttiva, qualsiasi argomentazione a riguardo ritengo non possa prescindere da un presupposto a mio avviso granitico: la volontà (indubbia) del legislatore di consentire al cittadino di continuare ad esercitare i propri diritti e quindi poter usufruire dell'assistenza tecnica, per instaurare una controversia o per costituirsi in giudizio anche in vigenza del distanziamento sociale a tutela della salute.


Se è questo lo spirito della norma, ritengo non è ipotizzabile una compressione o restrizione del raggio d'azione e dell'efficacia della stessa.


Fatta tale premessa, rispondo all'iniziale quesito e quindi procura alle liti solo digitale o anche cartacea?


Rilascio di procura cartacea e spedizione tramite posta.


In caso di rilascio di procura, sottoscrizione da parte del cliente e trasmissione all'avvocato mediante raccomandata, appare logico, evidente, che il difensore dovrà fare quanto richiesto affinché venga resa effettiva la tutela dei diritti della parte rappresentata.


Vero è che la norma nulla dice circa la sottoscrizione autografa dell'avvocato, facendo riferimento unicamente alla sottoscrizione digitale ma, in punto di diritto, buon senso e spirito della norma, appare non sostenibile che a causa di ciò il difensore non possa sottoscriverla di proprio pugno al fine di effettuare una notifica tradizionale cartacea tramite UNEP o in proprio tramite ufficio postale ai sensi della L. 53/94 ove, soprattutto, non possa essere effettuata notifica PEC, sempre ai sensi della L. 53/94, ove l'indirizzo PEC del destinatario non risulti da pubblici elenchi.


Appare evidente che una norma intesa in tal senso non solo sarebbe limitativa ma soprattutto vanificherebbe lo sforzo e la volontà del legislatore e non riconoscerebbe pari validità giuridica alla sottoscrizione autografa del professionista rispetto a quella digitale e non consentirebbe al cittadino di esercitare legittimamente i propri diritti.


Deve poi rilevarsi che, ad avviso di chi scrive, quando testualmente la norma dispone “In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura” è evidente che si riferisca all'utilizzo della firma digitale nel solo caso di sottoscrizione di documento informatico, lasciando quindi intendere che, ove la procura venga recapitata in originale cartaceo, il difensore potrà sottoscriverla o mediante apposizione di firma autografa (per utilizzo cartaceo) o, dopo averla scansionata, mediante apposizione di firma digitale.


Rilascio di procura digitale e recapito al difensore mediante mezzi di strumenti di comunicazione elettronica.


Nel caso, invece, di rilascio di procura, sottoscrizione da parte del cliente e trasmissione all'avvocato mediante strumenti informatici, appare altrettanto logico che, ove il difensore non possa (o non voglia) utilizzarla mediante notifica PEC, sussista comunque per il difensore la possibilità di stamparla e apporre la firma autografa al fine di effettuare una notifica tradizionale cartacea tramite UNEP o in proprio tramite ufficio postale ai sensi della L. 53/94 ove, soprattutto, non possa essere effettuata notifica PEC, sempre ai sensi della L. 53/94, ove l'indirizzo PEC del destinatario non risulti da pubblici elenchi.


In tale ultima ipotesi non dimentichiamo che ciò che l'avvocato sottoscrive (digitalmente o con firma autografa) è sempre una copia o informatica (se utilizzata per notifica telematica) o analogica (se utilizzata nella maniera tradizionale) alla quale, o digitalmente o in maniera autografa, viene apposta la certificazione del difensore. A tal proposito non dimentichiamo poi quanto previsto dall'art. 23 comma 2 CAD: “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.”


Aiutiamo i nostri clienti, anche e soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale, a tutelare sia la salute sia i loro diritti.


Avv. Maurizio Reale


1 maggio 2020


 
Post date: 2020-05-01 10:17:48
Post date GMT: 2020-05-01 08:17:48

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