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In gazzetta il D.L. giustizia 83/2015: tutte le novità sul processo telematico


In gazzetta il D.L. giustizia: tutte le novità sul processo telematico


Il commento è stato realizzato per “Il Quotidiano Giuridico”, il quotidiano di informazione giuridica del gruppo Wolters Kluwer Italia e curato da Cedam, Utet Giuridica, Leggi d'Italia e Ipsoa, e pubblicato qui.


Il D.L. n. 83 del 2015 (c.d. D.L. giustizia), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2015 ed in vigore dal giorno della pubblicazione, recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria contiene, agli artt. 19 e 20, anche disposizioni in materia di processo civile telematico e processo amministrativo telematico.


D.L. 27 giugno 2015, n. 83, G.U. 27 giugno 2015, n. 147



Anticipo subito che il contenuto del decreto, nella parte dedicata al processo telematico, è assolutamente deludente in quanto, eccezion fatta per la norma che consente la facoltà, dal 30 giugno 2015, di depositare telematicamente nei Tribunali e nelle Corti d'Appello atti introduttivi, le restanti non solo, da una parte, non sono risolutive delle attuali criticità ma, dall'altra, addirittura rischiano di collidere con norme precedenti e in parte differenti rendendone, quindi, difficile sia l'interpretazione che la conseguente applicazione.


Eppure l'Avvocatura, ancora una volta, aveva suggerito al legislatore modifiche normative idonee a superare le criticità attualmente esistenti ed in particolare la F.I.I.F. aveva predisposto, illustrato e consegnato ai componenti del tavolo ministeriale PCT, un documento contenente tutte le modifiche che, se accolte avrebbero consentito, a tutte le parti del processo, di superare le attuali difficoltà.


Fatta questa dovuta premessa, analizziamo il contenuto degli artt. 19 e 20 del D.L. n. 83 del 2015.


Le nuove norme sul processo telematico riguardano:


1) deposito telematico degli atti introduttivi (art. 19)


2) potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati (art. 19)


3) modalità dell'attestazione di conformità (art. 19)


4) misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo (art. 20)


1) Deposito telematico degli atti introduttivi:












Art. 19


(Disposizioni in materia di processo civile telematico)



1. Al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'art. 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.»;2) al comma 9-bis, dopo la parola "difensore" sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente"



Con la norma citata viene, finalmente, definitivamente superato il problema relativo alla possibilità per il difensore di depositare telematicamente atti introduttivi nei Tribunali privi del "valore legale" ex art. 35 D.M. n. 44 del 2011 rilasciato dalla DGSIA e che aveva dato origine non solo a decisioni giurisprudenziali discutibili ma soprattutto pericolose per i colleghi in termini di responsabilità deontologica e professionale.


Infatti, pur non essendo presente, nel nostro ordinamento norma alcuna -legislativa o regolamentare- che attribuiva alla DGSIA il potere di stabilire quali atti fossero validamente depositabili in via telematica, limitandosi l'art. 35 D.M. n. 44 del 2011 a stabilire che a tale organo spettasse (solo) accertare e dichiarare "l'installazione e l'idoneit delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio", diverse sono state le decisioni che hanno dichiarato l'inesistenza, l'irricevibilità o l'inammissibilità del deposito telematico di atti diversi da quelli obbligatoriamente depositabili telematicamente.


Proprio dodici mesi fa, l'Avvocatura in generale ed in particolare il gruppo di lavoro della F.I.I.F., a conclusione dell'attività di analisi e commento al D.L. 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" ed a completamento di quanto evidenziato e consegnato quale documentazione in sede di Tavolo permanente per l'attuazione del Processo Civile Telematico, aveva proposto di estendere, la facoltà del deposito telematico a tutte le tipologie di atti processuali, anche al fine di consentire alle sedi virtuose di perseguire l'obiettivo di rendere interamente informatico il fascicolo processuale, posto che la funzionalità dei servizi informatici risultava già allora garantita dalla circostanza che su tutto il territorio nazionale era vigente l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti di cui al D.L. n. 179 del 2012; sul punto inascoltata, la F.I.I.F. rilanciava la proposta nel corso del convegno nazionale I FORI FANNO RETE, tenutosi a Roma il 21 novembre 2014, nel quale uno degli argomenti posti all'attenzione dei presenti era proprio inerente alla auspicabile emanazione di una norma che che attribuisse la facoltà del deposito telematico di tutti gli atti del processo e in tutti i procedimenti.


A distanza di dodici mesi l'Avvocatura, almeno sul punto, ha ottenuto quanto richiesto.












Art. 19


(Disposizioni in materia di processo civile telematico)



1. Al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:


b) dopo l'art. 16-octies, sono aggiunti i seguenti:


«Art. 16-decies.


(Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati)


1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.



L'art. 19 D.L. n. 83 del 2015 aggiunge all'art. 16-bis D.L. 179 del 2012, l'art. 16-decies il quale attribuisce espressamente il potere (anzi, sarebbe più corretto dire l'obbligo) di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati tramite l'ufficiale giudiziario o in proprio tramite ufficio postale quando di tali atti debba essere effettuato il deposito telematico.


In particolare la norma prevede che quando il difensore, il dipendente di cui si avvale la PA per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, depositano telematicamente la copia informatica, anche per immagine (scansione), di un atto formato su supporto analogico (cartaceo) rilasciato, ad esempio, dalla cancelleria o "scaricato" dal fascicolo informatico e notificato nella maniera tradizionale e quindi o tramite ufficiale giudiziario o in proprio tramite ufficio postale, ne attestano la conformità della copia al detto atto e, a seguito dell'attestazione di conformità, la copia depositata telematicamente, equivale all'originale atto (cartaceo) notificato.


Le stesse disposizioni si applicano anche all'atto (citazione ecc.) che il difensore, ai fini della notifica, consegna all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale (notifica in proprio L. n. 53 del 1994) e che, dopo la notifica, a seguito di scansione, deposita telematicamente sotto forma di copia informatica.


Con tale norma, quindi, al difensore viene attribuito un nuovo potere di attestazione che però in realtà è un vero e proprio obbligo al qual dovrà ottemperare ogni volta che dovrà depositare telematicamente la prova dell'avvenuta notifica e va ad aggiungersi ai poteri di attestazione già presenti nel panorama legislativo (L. n. 53 del 1994 art. 3-bis comma 2 e art. 9 comma 1-bis e comma 1-ter, D.L. n. 179 del 2012 art. 16-bis comma 9-bis introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 2014, D.L. n. 132 del 2014 art. 18).


Le modalità attraverso le quali dovrà essere attestata la conformità sono dettate dall'art. 16-undecies D.L. n. 179 del 2012 introdotto dall'art. 19 D.L. n. 83 del 2015 e quindi o nel medesimo documento informatico o in un documento informatico separato contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce, documento informatico che, per essere depositato telematicamente, dovrà essere allegato alla "busta" telematica e veicolato alla cancelleria telematica tramite PEC.












Art. 19


(Disposizioni in materia di processo civile telematico)



1. Al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:


b) dopo l'art. 16-octies, sono aggiunti i seguenti:


«Art. 16-undecies


(Modalità dell'attestazione di conformità)


1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'art. 3-bis, comma 2, L. 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.


2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.


3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.».



Tale articolo se da una parte conferiva il potere ora descritto dall'altra non disciplinava le modalità attraverso le quali si dovesse procedere per attestarne la conformità.


L'art. 19 D.L. n. 83 del 2015 aggiunge al D.L. n. 179 del 2012 art. 16-bis, l'art. 16-undecies il quale, in caso di attestazioni di conformità previste dal D.L. n. 179 del 2012, dal codice di procedura civile e dall'art. 3-bis comma 2 L. 21 gennaio 1994 n. 53, prescrive ora dove e con quali modalità debba essere apposta l'attestazione di conformità, prevedendo ipotesi diverse a seconda che l'attestazione di conformità si riferisca ad una COPIA ANALOGICA (cartacea) o ad una COPIA INFORMATICA.


Analizziamo le due fattispecie.


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' RIFERITA A COPIA ANALOGICA:


(es.: stampa, dal fascicolo informatico, dell'atto e/o del provvedimento)


in questo caso l'attestazione di conformità può essere apposta:


1) in calce alla copia;


2) a margine della copia;


3) su foglio separato che sia però materialmente congiunto alla copia stessa.


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' RIFERITA A COPIA INFORMATICA:


in questo caso l'attestazione di conformità può essere apposta, alternativamente:


1) nel medesimo documento informatico;


2) in un documento informatico separato contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce, documento informatico che, in caso di deposito telematico, dovrà essere allegato alla "busta" telematica;


3) nella relata di notifica ove la copia informatica sia destinata alla notifica tramite PEC.


L'introduzione dell'art. 16-undecies, a parere di chi scrive, sembrerebbe rappresentare (in maniera però non chiara, goffa e addirittura maldestra) la volontà, l'intento del legislatore di esentare i difensori dall'applicazione del D.P.C.M. del 13 novembre 2014, entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2015, ossia delle regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005.


Il condizionale è d'obbligo in quanto, se veramente il fine di tale norma fosse quello sopra ipotizzato, non si comprende (o forse si!) perché il legislatore non abbia espressamente richiamato il D.P.C.M. 13 novembre 2014 escludendone, in maniera chiara, l'applicabilità per i difensori nei depositi telematici e nelle notifiche tramite PEC ex L. n. 53 del 1994 in considerazione delle "nuove" modalità di attestazioni di conformità introdotta con l'art. 16-undecies.


Non può non rilevarsi come le modalità di attestazione della copia informatica indicate dall'art. 16-undecies, siano non uguali ma simili a quelle indicate dall'art. 6D.P.C.M. 13 novembre 2014:


- il comma 3 dell'art. 16-undecies dispone che "...l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce...";


- il comma 3 dell'art. 6D.P.C.M. 13 novembre 2014 dispone che: "... "L'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico...".


Nel comma 3 dell'art. 16-undecies D.L. n. 83 del 2015, non compaiono le parole "impronta e riferimento temporale" così come presenti nel comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, ma solo di "indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce".


E allora non posso non domandarmi quale sia il senso di indicare ulteriori e diverse" modalità di attestazione di conformità esistendo già quelle disposte dall'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale se non quello di sostituirle, nel processo telematico e nelle notifiche tramite PEC L. n. 53 del 1994, a quelle del D.P.C.M. 13 novembre 2014; l'intento del legislatore sembrerebbe chiaro ma è altrettanto chiaro che la norma è stata pensata e scritta come peggio nessuno avrebbe potuto fare.


Se poi, in ambito processuale, tutte le parti conoscessero e applicassero, prima del diritto, il buon senso, questa norma potrebbe e dovrebbe essere applicata rispettando l'intento del legislatore; ma, dopo oltre venti anni di professione e, soprattutto, dopo aver visto, nell'ultimo anno, provvedimenti con i quali è stata dichiarata l'inammissibilità e/o l'irricevibilità dell'atto introduttivo o della comparsa di costituzione e risposta depositata in telematico in assenza del decreto DGSIA ex art. 35 D.M. n. 44 del 2011 finanche quando l'atto aveva raggiunto lo scopo e quindi ignorando e disapplicando anche il comma 3 dell'art. 156 c.p.c., onestamente non me la sento di fare affidamento, in generale, sul buon senso, ragion per cui è auspicabile che, in fase di conversione, l'art. 16-undecies D.L. n. 83 del 2015 venga modificato e riformulato in maniera tale da fugare ogni dubbio perché è veramente singolare che, a seguito di interventi normativi, i dubbi sulle norme invece di diminuire, aumentino.












Art. 20


(Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo)



1. Al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'art. 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;


b) all'art. 38, comma 1-bis , le parole: "1° luglio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".


Dal 1 luglio 2015, doveva entrare in vigore il comma 1 bis dell'art. 38 D.L. n. 90 del 2014 e, conseguentemente, il comma 2-bis dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, doveva essere sostituito dal seguente:


«2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.



Viene quindi ulteriormente rinviata, al 1 gennaio 2016, l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico dopo che l'originaria scadenza fissata in origine per il 1 gennaio 2015 era stata posticipata al 1 luglio 2015 dall'art. 2 comma 1 lett. b)D.L. 31 dicembre 2014 n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015 n. 11; i motivi del nuovo rinvio sono gli stessi che hanno giustificato quello precedente: la mancata pubblicazione (con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) delle regole tecniche e delle specifiche tecniche del processo amministrativo telematico così come previste dall'art. 13 dell'Allegato 2 D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 la cui pubblicazione doveva avvenire, ai sensi dell'art. 38 comma 1 D.L. n. 90 del 14 entro e non oltre il 17 ottobre 2014.


29 giugno 2015


Avv. Maurizio Reale


Post date: 2015-06-29 10:15:30
Post date GMT: 2015-06-29 08:15:30
Post modified date: 2015-10-21 06:27:38
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