This page was exported from Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica [ https://maurizioreale.it ] Export date:Fri Apr 19 9:03:04 2024 / +0000 GMT ___________________________________________________ Title: Processo Amministrativo e depositi telematici --------------------------------------------------- Processo Amministrativo e depositi telematici Il nuovo Codice del Processo Amministrativo prevede, all'art. 136, che i difensori costituiti forniscano copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. È ora possibile, per gli avvocati, depositare questo materiale utilizzando la Posta Certificata. Verrà utilizzata una casella di Posta Certificata, comunicata dall'Amministrazione, diversa per ogni Sede TAR e per il Consiglio di Stato. Sulle modalità di inoltro in via informatica degli atti di parte e dei documenti prodotti, suggerisco la lettura del documento presente nel sito internet del Consiglio di Stato consultabile qui. Dal medesimo sito, inoltre, è possibile scaricare: 1) il modulo con il quale dichiarare la conformità del deposito del materiale informatico che si sta per spedire rispetto al deposito effettuato presso la sede; 2) l'elenco di tutti gli indirizzi di Posta Certificata degli Uffici Consiglio di Stato e TAR; 3) un Video esplicativo per Invio atti processuali tramite pec. Trascrivo infine, l'art. 136 del codice amministrativo contenente le disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici. Art. 136 Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici 1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati. 2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma. Teramo 09 dicembre 2011 Avv. Maurizio Reale --------------------------------------------------- Images: --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Post date: 2011-12-09 06:59:24 Post date GMT: 2011-12-09 05:59:24 Post modified date: 2015-10-16 07:03:28 Post modified date GMT: 2015-10-16 05:03:28 ____________________________________________________________________________________________ Export of Post and Page as text file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.gconverters.com