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Processo Amministrativo e depositi telematici


Processo Amministrativo e depositi telematici


Il nuovo Codice del Processo Amministrativo prevede, all'art. 136, che i difensori costituiti forniscano copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa.


È ora possibile, per gli avvocati, depositare questo materiale utilizzando la Posta Certificata.


Verrà utilizzata una casella di Posta Certificata, comunicata dall'Amministrazione, diversa per ogni Sede TAR e per il Consiglio di Stato.


Sulle modalità di inoltro in via informatica degli atti di parte e dei documenti prodotti, suggerisco la lettura del documento presente nel sito internet del Consiglio di Stato consultabile qui 1.


Dal medesimo sito, inoltre, è possibile scaricare:


1) il modulo 2 con il quale dichiarare la conformità del deposito del materiale informatico che si sta per spedire rispetto al deposito effettuato presso la sede;


2) l'elenco di tutti gli indirizzi di Posta Certificata degli Uffici Consiglio di Stato e TAR 3;


3) un Video esplicativo per Invio atti processuali tramite pec 4.


Trascrivo infine, l'art. 136 del codice amministrativo contenente le disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.


Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici


1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.


Teramo 09 dicembre 2011


Avv. Maurizio Reale

Links:
  1. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/c dsintra/Sportellodelcittadino/PostaElettronicaCert ificata/index.html
  2. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/w cm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nze1/ ~edisp/modulo_deposito_pec.pdf
  3. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/c dsintra/Sportellodelcittadino/PostaElettronicaCert ificata/index.html
  4. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/c dsintra/Sportellodelcittadino/PostaElettronicaCert ificata/index.html
Post date: 2011-12-09 06:59:24
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