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Processo Amministrativo e depositi telematici


Processo Amministrativo e depositi telematici


Il nuovo Codice del Processo Amministrativo prevede, all'art. 136, che i difensori costituiti forniscano copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa.


È ora possibile, per gli avvocati, depositare questo materiale utilizzando la Posta Certificata.


Verrà utilizzata una casella di Posta Certificata, comunicata dall'Amministrazione, diversa per ogni Sede TAR e per il Consiglio di Stato.


Sulle modalità di inoltro in via informatica degli atti di parte e dei documenti prodotti, suggerisco la lettura del documento presente nel sito internet del Consiglio di Stato consultabile qui.


Dal medesimo sito, inoltre, è possibile scaricare:


1) il modulo con il quale dichiarare la conformità del deposito del materiale informatico che si sta per spedire rispetto al deposito effettuato presso la sede;


2) l'elenco di tutti gli indirizzi di Posta Certificata degli Uffici Consiglio di Stato e TAR;


3) un Video esplicativo per Invio atti processuali tramite pec.


Trascrivo infine, l'art. 136 del codice amministrativo contenente le disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.


Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici


1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.


Teramo 09 dicembre 2011


Avv. Maurizio Reale

Post date: 2011-12-09 06:59:24
Post date GMT: 2011-12-09 05:59:24
Post modified date: 2015-10-16 07:03:28
Post modified date GMT: 2015-10-16 05:03:28
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