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	<title>Il Processo Telematico - La Privacy - La Sicurezza Informatica</title>
	<link>https://maurizioreale.it</link>
	<description>a cura dell&#039;Avv. Maurizio Reale (cultore della materia &#34;Informatica Giuridica&#34; presso l&#039;Università Statale di Milano)</description>
	<pubDate>Fri Mar 13 23:19:09 2026 / +0000  GMT</pubDate>
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			<title>19.11.2011: si passa dalla CPECPT alla PEC</title>
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			<pubDate>Fri Mar 13 23:19:09 2026 / +0000  GMT</pubDate>
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			<content-encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">19.11.2011: si passa dalla CPECPT alla PEC</span></h2>
<h3 style="text-align: justify;">Da fonte attendibile ho appreso l'esistenza di una comunicazione del 17.10.2011 con la quale viene definitivamente consacrato, in ossequio al <a href="http://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2015/10/Regole-Tecniche-D.M.-21-febbraio-2011.pdf" target="_blank">DM 21 febbraio 2011 n. 44</a>, il passaggio, a far data dal prossimo <strong>19 novembre 2011</strong>,  dalla CPECPT alla PEC per tutte le trasmissioni telematiche in ingresso e in uscita (depositi e comunicazioni) nel rispetto delle <a href="http://maurizioreale.it/wp-content/uploads/2015/10/Decreto-17-luglio-2008.pdf" target="_blank">specifiche tecniche del 18 luglio 2011</a>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tale comunicazione segue quella inviata tramite email del 14 settembre 2011 da DGSIA a firma del Direttore Generale dott. Stefano Aprile a tutti gli Ordini forensi avente ad oggetto: “<em>trasmissione degli indirizzi di posta elettronica certificata – attività preliminari</em>” e nella quale gli Ordini (in ottemperanza a quanto dettato dall'art. 7 n. 2 del DM 21 febbraio 2011 n. 44 e dagli articoli 7 e 8 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011) venivano invitati a riempire e inviare il <a href="http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/Modello_censimento_alimentazione_ReGIndE_v1.pdf">documento di censimento</a> contenente le informazioni necessarie ad identificare:</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>1)</strong> l'Ordine stesso attraverso il codice ente, descrizione, codice fiscale/partita iva;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>2)</strong> il nominativo o il codice fiscale del delegato all'invio dell'albo, che dovrà sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica qualificata l'albo in trasmissione;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>3)</strong> la casella di PEC utilizzata per l'invio dell'albo.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Dalla comunicazione del 17.10.2011 si apprende inoltre che l'<strong>attivazione del “canale PEC” è previsto dal 07 novembre 2011</strong> almeno per le sedi dove sono attivi i servizi di trasmissione telematica e da tale data si entra quindi nel regime transitorio, così come descritto nell'art. 35 del DM 21 febbraio 2011 n. 44 e dall'art. 30 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ulteriormente si apprende che:</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>a)</strong> il <strong>portale dei servizi telematici</strong> (art. 6 del DM 21 febbraio 2011 n. 44 e art. 5 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011) sarà <strong>attivo dal 27 ottobre 2011;</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>b)</strong> è confermata la <strong>cessazione del servizio POLISWEB nazionale</strong>;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>c)</strong> gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari saranno inseriti nel catalogo dei servizi telematici previsto dalle specifiche.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"> Credo che a questo punto non vi siano più dubbi sulla effettiva entrata in vigore della nuova normativa del processo telematico anche se, dalla lettura di quanto sopra, rimangono alcune incertezze; in particolare, per il momento, ne segnalo una:</h3>
<h3 style="text-align: justify;">l'attivazione del canale PEC, previsto a far data dal 07 novembre 2011 “almeno per le sedi dove sono attivi i servizi di trasmissione telematica” sarà operativo solo per le sedi in cui è stato rilasciato dal Ministero il decreto che sancisce il valore legale della trasmissione telematica o anche in quelle in cui è in fase di svolgimento la sperimentazione?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Senza dimenticare che il passaggio dalla CPECPT alla PEC non sarà indolore e ciò sotto diversi aspetti, alcuni dei quali, già <a href="http://maurizioreale.it/?p=415" target="_blank">evidenziati</a>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Teramo 18 ottobre 2011</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Avv. Maurizio Reale</h3>]]></content-encoded>
			<excerpt-encoded><![CDATA[]]></excerpt-encoded>
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			<wp-post_date>2011-10-18 09:52:37</wp-post_date>
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