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PUO’ UN COA DELEGARE A PIU’ PDA LE ATTIVITA’ RELATIVE AL PCT?



PUO' UN COA DELEGARE A PIU' PDA LE ATTIVITA' RELATIVE AL PCT?

MOTIVI PER CUI UN CONSIGLIO DELL'ORDINE NON PUO' DELEGARE A PIU' PDA LE ATTIVITA' RELATIVE AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO FINO A QUANDO SARA' OPERATIVA LA CPECPT.

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

01) - D.M. 17 LUGLIO 2008 (PUBBLICATO IN G.U. N. 180 DEL 02.08.2008 SUPPL- ORD. N. 184)

02) - SPECIFICHE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'INVIO DELL'ALBO AVVOCATI

03) - D.M. 21 FEBBRAIO 2011 N. 44 (PUBBLICATO IN G.U. N. 89 DEL 18.04.2011)

04) - SPECIFICHE TECNICHE DEL 18 LUGLIO 2011 PREVISTE DALL'ART. 34 DEL D.M. 21 FEBBRAIO 2011 N. 44 (PUBBLICATE IN G.U. N. 175 DEL 29.07.2011)

Attraverso l'analisi delle normative sopra indicate verrà evidenziato come ad oggi, 05 agosto 2011 (e comunque fino alla effettiva e piena applicazione delle norme sopra indicate ai nn. 03 e 04) un Consiglio dell'Ordine possa delegare (e quindi convenzionarsi o “volgarmente” iscriversi) uno e un solo PDA per lo svolgimento delle attività (formali e sostanziali) previste dal PCT.

Si premette che è possibile affermare ad oggi l'attuale piena operatività delle disposizioni di cui al D.M. 17 LUGLIO 2008 e delle successive e collegate specifiche del Ministero della Giustizia per l'invio dell'Albo Avvocati, attraverso la lettura:

dell'art. 34 del D.M. 21 FEBBRAIO 2011 N. 44

il quale al punto 3 prevede che fino all'emanazione delle specifiche tecniche continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti

dell'art. 35 del D.M. 21 FEBBRAIO 2011 N. 44

il quale al punto 2 prevede che l'indirizzo elettronico già previsto dal decreto del Ministro della Giustizia 17 luglio 2008 è utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a SEI MESI dalla data di entrata in vigore del detto decreto (rimanendo quindi operativa fino al novembre 2011 la CPECPT prevista dall'art. 11 del DM 17.07.08)

dell'art. 30 delle SPECIFICHE TECNICHE DEL 18 LUGLIO 2011 (Capo VI disposizioni finali e transitorie)

il quale prevede che solo dal momento effettivo dell'attivazione sul REGINDE della PEC del soggetto abilitato esterno quest'ultimo utilizza unicamente il sistema di trasmissione della PEC per inviare e ricevere atti, comunicazioni e notificazioni (rimanendo quindi operativa, fino a tale momento, la CPECPT prevista dall'art. 11 del DM 17.07.08).

Ciò premesso dall'analisi del comma 1 dell'art. 17 del DM 17.07.08 (comunicazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e del C.N.F) si evince che “Al fine dell'inserimento nei registri degli indirizzi elettronici, i consigli dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale forense comunicano al Ministero della giustizia ed ai punti di accesso di riferimento… le informazioni e le loro variazioni, per via telematica, relative ai difensori”.

Il comma 5 dell'art. 17 del DM 17.07.08 prevede che “La comunicazione di cui al comma 1 è inviata da una casella di posta elettronica certificata, UNIVOCA per ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, aderente alle specifiche tecniche riportate nell'allegato A, indicata con atto sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine”.

Successivamente al DM 17.07.08 sono state rilasciate dal Ministero della Giustizia le SPECIFICHE PER L'INVIO DELL'ALBO AVVOCATI.

Il punto 1.2 di tali specifiche (Accesso al Processo Civile Telematico: CPECPT del CDO) prevede che:

“Per la funzionalità di invio albo, ogni Consiglio dell'Ordine … deve disporre di una Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico (CPECPT) per scambiare messaggi con il GC (Gestore Centrale)”. “Il Rappresentante dell'Ordine o un suo delegato … ha il compito di firmare l'albo in formato elettronico ed inviarlo al GC tramite la CPECPT predisposta per questa funzione”. “L'accesso alla CPECPT è riservato al Rappresentante del CDO o ad un suo delegato, oppure ad un responsabile della struttura tecnica che gestisce il PDA delegato dal CDO all'invio dell'albo. “Qualora il CDO non possegga un proprio PDA, può delegare un altro PDA all'invio dell'albo… Il PDA delegato all'invio dell'albo provvederà a creare la CPECPT e a darne comunicazione al CDO”. “L'albo firmato dal Rappresentante del CDO (o da un suo delegato) sarà quindi trasmesso al GC tramite la CPECPT predisposta a tale funzione”.

Dall'analisi di quanto sopra è palese che, quando un COA non possiede un PDA delega altro PDA all'invio dell'albo; il PDA delegato deve creare la CPEPCT attraverso la quale poi invierà l'albo telematico al Ministero.

Ma, come sopra riportato, la CPECPT prevista dal comma 5 dell'art. 17 del DM 17.07.08 DEVE ESSERE UNIVOCA per ciascun consiglio dell'Ordine.

Dall'univocità della CPEPCT si evince che un CDO, non disponendo di un proprio PDA, possa delegare solo un PDA (e quindi essere iscritto ad un solo PDA) in quanto se per l'Ordine fosse possibile delegare più PDA l'invio dell'albo telematico, ogni PDA dovrebbe munirsi di apposita CPECPT ma considerando che la CPECPT prevista dal comma 5 dell'art. 17 del DM 17.07.08 DEVE ESSERE UNIVOCA per ciascun consigliodell'Ordine, ciò non è possibile.

 Teramo, 5 agosto 2011

Avv. Maurizio Reale

 

 


Post date: 2011-08-05 10:28:51
Post date GMT: 2011-08-05 08:28:51
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